14.3353 · Interpellanza · 2014-05-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera vivono circa 500 000 cani nel 12 per cento delle economie domestiche: uno su due è stato acquistato all'estero. Nel 2012 sono stati importati ufficialmente circa 21 000 cani (400 alla settimana) e la tendenza è in aumento. Ma non tutti sono registrati: l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stima che ogni anno sono importati illegalmente fino a 60 000 cani!
Dato che l'allevamento svizzero di cani non permette di coprire il fabbisogno, la Svizzera è un eldorado per il commercio internazionale di cuccioli di cane: il margine di profitto dei commercianti o allevatori esteri ammonta a 20 000 o 30 000 franchi al mese per 20 a 30 importazioni di cuccioli. L'aspetto problematico è che all'estero i cuccioli sono spesso allevati in condizioni pessime. Il commercio illegale di cani non causa soltanto una grande sofferenza agli animali, bensì apre anche le porte a malattie altamente contagiose.
Il mercato legale e illegale di animali si svolge principalmente tramite inserzioni su piattaforme Internet. Come dimostrano due ricerche condotte dalla Protezione svizzera degli animali (2012, 2013/14), circa l'80 per cento delle inserzioni è poco serio o dubbio, soprattutto quelle concernenti i cani. Spesso l'acquirente non ha la possibilità di verificare né l'identità dell'offerente e dell'animale, né i luoghi di provenienza e di soggiorno, e questo non fa che favorire ancora di più il commercio illegale e altri intenzioni fraudolente e, più in generale, gli affari a scapito del benessere e della protezione degli animali. Spesso le persone interessate e gli acquirenti non sono consapevoli di questa realtà.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta l'aumento delle importazioni di cani sotto il profilo della prevenzione delle epizoozie, della protezione degli animali e dei consumatori?
2. Ritiene che il divieto del commercio ambulante di animali domestici introdotto nel 2012 sia sufficiente per combattere le importazioni illegali di cani, non conformi alla protezione degli animali e dubbie dal punto di vista della prevenzione delle epizoozie?
3. Ritiene che vi sia necessità di agire e di intervenire sul piano legislativo a causa dell'aumento dei casi di truffa nei confronti dei consumatori e quindi dei casi di violazione della protezione degli animali e degli interventi da parte delle autorità di polizia, di perseguimento penale e veterinarie?
4. Come intende controllare e ridurre le importazioni e il commercio illegali di cani?
5. Quali misure intende adottare per lottare contro l'incontrollato aumento di inserzioni poco serie che si ripercuote negativamente sulla protezione degli animali e dei consumatori?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'importazione illegale di cani rappresenta un problema serio per quanto concerne la protezione degli animali e la legislazione in materia di epizoozie e anche nell'ottica della protezione dei consumatori. Relativamente al numero di cani importati illegalmente, è possibile soltanto una stima. Si sa, invece, che ogni anno sono registrati circa 50 000 cani e ne sono importati legalmente 21 000. Le prescrizioni per l'importazione legale di cani sono molto severe. Spesso i cani venduti illegalmente non sono vaccinati come prescritto, sono in un cattivo stato di salute e sono poco socializzati.
2. Il divieto esteso del commercio ambulante di animali, entrato in vigore il 1° maggio 2013 con la revisione della legge sulle epizoozie (art. 21 LFE; RS 916.40), interessa ora anche il trasporto di cani a scopo di vendita, per esempio il trasporto oltre frontiera, in veicoli privati, di cani destinati a essere consegnati ai loro acquirenti su un'area di posteggio o direttamente a domicilio. La nuova disposizione vieta così in modo mirato un canale di vendita specifico, tramite il quale, finora, erano commerciati molti cani importati illegalmente. Questa è tuttavia solo una delle numerose misure volte a contrastare l'importazione di cani illegale, non conforme alla protezione degli animali e dubbia dal punto di vista della prevenzione delle epizoozie.
Per esempio, chiunque commercia cani professionalmente è soggetto a un'autorizzazione vincolata a severe condizioni. Chi intende importare cani a livello professionale deve inoltre rispettare una serie di disposizioni aggiuntive. Nel caso delle importazioni professionali di cani dall'UE, da cui proviene la maggior parte dei cani importati in Svizzera, l'importatore deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato Traces per la gestione dei movimenti transfrontalieri di animali e l'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza deve allestire un certificato sanitario e una notifica d'uscita. Questi dati arrivano per via elettronica direttamente all'ufficio veterinario del cantone di destinazione. La trasmissione dei dati riguardanti le importazioni da Paesi terzi avviene invece tramite il posto di ispezione frontaliero. I cani importati professionalmente devono essere muniti di microchip e di un certificato sanitario emesso dall'autorità competente del Paese di provenienza, in cui si confermano l'identità, lo stato di salute e la corretta esecuzione della vaccinazione antirabbica. In caso di importazioni da Paesi terzi, gli animali e la documentazione sono controllati dai veterinari di confine. Le importazioni dall'UE sono soggette a controlli a campione alle dogane. Infine, chi acquista un cane è tenuto a farlo registrare nella banca dati centrale entro dieci giorni.
Anche alle persone che entrano in Svizzera con il loro cane si applicano prescrizioni rigorose: gli animali devono essere contrassegnati, disporre di un passaporto per animali da compagnia ed essere vaccinati contro la rabbia.
L'introduzione, in Svizzera, di cuccioli di cane di meno di 56 giorni di vita è consentita esclusivamente se gli animali sono accompagnati dalla madre o da una cagna che li allatta; essi possono essere separati dalla figura di riferimento non prima di avere raggiunto i 56 giorni di vita. L'importazione illegale di cani è punita con una multa fino a 20 000 franchi e in casi gravi con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (art. 47 e 48 LFE). Queste disposizioni penali mirano anche a ottenere un effetto dissuasivo.
Sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si trova una panoramica dettagliata di tutte le prescrizioni (http://www.blv.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=ithttp://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/05326/index.html?lang=it).
3./4. L'ufficio federale competente, insieme alle autorità esecutive, sta vagliando possibili misure per combattere l'aumento delle importazioni illegali di cani. Il Consiglio federale pone l'accento sull'attuazione coerente delle prescrizioni vigenti e su una buona informazione dei consumatori. Sul sito dell'USAV si trovano numerose informazioni utili. Anche le organizzazioni per la protezione degli animali segnalano regolarmente problemi di non conformità al diritto sulla protezione degli animali e sulla prevenzione delle epizoozie nel caso delle importazioni illegali di cani. Inoltre la Svizzera e l'UE, in virtù dell'appendice 1 dell'accordo agricolo, collaborano strettamente nel settore della salute animale.
5. L'aumento incontrollato delle inserzioni, in particolare in Internet, non si limita solo al commercio di cani ma è un fenomeno generalizzato. Le inserzioni palesemente fallaci o che contengono indicazioni inesatte possono violare il divieto di ingannare sancito nella legge federale contro la concorrenza sleale (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl; RS 241). La violazione di questo divieto comporta sanzioni penali: secondo l'articolo 23 LCSl, simili infrazioni sono punite con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se viene a conoscenza di simili infrazioni, la Confederazione può intervenire mediante azioni di diritto penale o civile (combinato disposto dell'art. 10 cpv. 3 con l'art. 23 LCSl). Restano comunque importanti, oltre a queste misure, l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori.
Risposta del Consiglio federale.