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14.3372 · Mozione · 2014-05-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rinunciare alla prossima revisione di legge nel quadro della verifica periodica della Politica agricola (PA 2018-2021) e a presentare i limiti di spesa senza una modifica di legge, a meno che, ovviamente, nel frattempo non vengano approvate modifiche costituzionali o conclusi trattati internazionali che la rendono necessaria. Restano altresì possibili adeguamenti a livello di ordinanza sulla base delle leggi vigenti.

Begründung

Sicurezza in materia di investimenti e pianificazione: la PA 2014-2017 impone a molte aziende agricole adeguamenti sostanziali, che devono essere realizzati prima che vengano prospettate ulteriori modifiche di legge. Gli agricoltori devono poter attuare le nuove norme e farvi affidamento.

Basi decisionali insufficienti: non tutte le modifiche d'ordinanza nel quadro della PA 2014-2017 sono state applicate. La PA 2014-2017 potrà essere valutata solo tra qualche anno, tanto più che la sua attuazione si protrarrà per diversi anni grazie ai contributi di transizione. Per un'implementazione tempestiva di ulteriori modifiche conformemente alla PA 2018-2021, l'UFAG dovrebbe avviare già a breve i primi lavori, pur non disponendo di dati attendibili.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la Politica agricola 2014-2017 i pagamenti diretti sono stati impostati in maniera più mirata sugli obiettivi costituzionali e gli strumenti per la promozione della strategia della qualità sono stati ampliati (cfr. http://www.blw.admin.ch/temi/i). Il cambio di sistema dei pagamenti diretti è fissato per l'orizzonte temporale 2014-2021, otto anni in cui, secondo il messaggio del Consiglio federale, i contributi di transizione saranno trasformati in pagamenti diretti riferiti alle prestazioni (FF 2012 1757, pag. 1907-1908). Il Consiglio federale ritiene che il nuovo sistema dei pagamenti diretti debba essere mantenuto anche dopo il 2017 e che gli strumenti vigenti dal 1° gennaio 2014 siano mirati (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Joder 12.4229).

Per poter procedere a modifiche a livello di legge nell'ambito del periodo dei limiti di spesa 2018-2021 occorrerebbe avviare la rispettiva consultazione già nel primo semestre del 2015. A quel momento, tuttavia, non si conosceranno ancora gli effetti della Politica agricola 2014-2017. Sarà possibile esprimere prime considerazioni attendibili a riguardo al più presto nel 2016, mentre valutazioni approfondite degli strumenti saranno disponibili soltanto in un secondo tempo.

Tuttavia, se il monitoraggio dovesse rivelare che gli obiettivi fissati nel quadro della Politica agricola 2014-2017 non potranno essere raggiunti nella misura prevista, si può partire dal presupposto che in virtù della vigente base legale il Consiglio federale può procedere a un'ottimizzazione dei provvedimenti a livello d'ordinanza o a una modifica nella ripartizione dei fondi. Le basi legali consentono presumibilmente anche di adeguare la politica agricola a livello d'ordinanza, nel caso in cui nell'orizzonte temporale 2021 si dovessero mettere in atto interventi parlamentari o strategie varate dal Consiglio federale. Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento un messaggio concernente i limiti di spesa agricoli senza tuttavia proporre una modifica della legge. Sono fatti salvi adeguamenti di legge in particolare nell'ambito di un'eventuale approvazione di trattati commerciali internazionali.

Anche se il Consiglio federale non intende presumibilmente proporre modifiche di legge nell'ambito della Politica agricola 2018-2021, per motivi di natura giuridica propone di non accogliere la mozione. Esso gode del cosiddetto diritto di iniziativa. Sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi (art. 181 della Costituzione; RS 101) e dirige la fase preliminare della procedura legislativa (art. 7 cpv. 1 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; RS 172.010). In virtù dell'articolo 74 della legge sul Parlamento (RS 171.10), il Parlamento dispone di strumenti per reagire a proposte di legge del Consiglio federale che non auspica, come ad esempio la non entrata in materia oppure il rinvio al Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.