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14.3375 · Interpellanza · 2014-05-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il progetto della riforma dell'imposizione delle imprese III è una sfida per superare i vecchi problemi relativi alla riforma II (sentenza del Tribunale federale in merito alla violazione della libertà di voto/perdite fiscali dissimulate). Il progetto ha una chance di essere accolto alle urne solo se interamente controfinanziato e se questo contro finanziamento costituisce parte integrante del progetto (cfr. seminario per i media del 19 dicembre 2013 sulla riforma dell'imposizione delle imprese III). A tale scopo sono assolutamente necessarie misure a livello di entrate. Il rapporto da porre in consultazione deve fornire informazioni esaustive in merito.

1. Tutti i Paesi limitrofi, tranne il Liechtenstein, prelevano un'imposta sugli utili da capitale. Come valuta il Consiglio federale le possibilità di fare dell'imposta sugli utili da partecipazione uno strumento per contenere le perdite fiscali strutturali causate dal principio degli apporti di capitale (riforma II dell'imposizione delle imprese)? Quali sono i modelli di un'imposta sugli utili da partecipazione posti in primo piano e qual è il loro potenziale di ricavo?

2. Il Consiglio federale è disposto a elencare tutte le lacune della riforma dell'imposizione delle imprese II finora rilevate, a indicare come possono essere corrette e come verranno compensate le perdite? In particolare la violazione della neutralità della forma giuridica fra gli azionisti, che per anni ricevono miliardi di dividendi esenti da imposta, e dei titolari indipendenti di ditte individuali e di società di persone (agricoltura, PMI, liberi professionisti, prestazioni di servizi)?

3. Il Consiglio federale è disposto a correggere l'imposizione parziale dei dividendi esageratamente bassa per quanto riguarda i proventi degli azionisti titolari di partecipazioni qualificate (almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali)? In caso contrario, per quale motivo?

4. La concorrenza fiscale intercantonale è completamente fuori controllo. Il recente rapporto sull'efficacia della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri mostra un crescente divario degli oneri fiscali. Il Consiglio federale è disposto a discutere attivamente con i cantoni su restrizioni utili della concorrenza fiscale e presentare le relative misure?

5. Il Consiglio federale ritiene utile concludere la prima procedura di consultazione pubblica relativa all'avamprogetto della riforma dell'imposizione delle imprese III affinché possa essere integrato almeno il primo pacchetto di misure del piano di azione "Base Erosion and Profit Shifting - BEPS" OCSE approvato nel mese di luglio 2013 dai ministri delle finanze del G-20?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha integrato l'imposizione degli utili da capitale derivanti da titoli nel pacchetto di misure previsto nell'avamprogetto relativo alla legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera. Confederazione, cantoni e comuni dovranno rilevare nell'ambito dell'imposta sul reddito gli utili da capitale assieme agli altri redditi. L'onere precedente a titolo di imposta sull'utile viene preso in considerazione negli utili da capitale provenienti da diritti di partecipazione, facendo confluire solo il 70 per cento degli utili nella base di calcolo. Le perdite possono essere conteggiate con gli utili e in parte anche con i redditi da sostanza mobiliare dei periodi fiscali correnti e di quelli successivi. Il reddito potenziale - tenendo conto delle notevoli variazioni annue - è stimato a 317 milioni di franchi per l'imposta federale diretta e a 774 milioni di franchi per le imposte cantonali e comunali sul reddito.

Il Consiglio federale resta fedele al principio degli apporti di capitale. L'introduzione dell'imposta sugli utili da capitale attenua tuttavia il calo delle entrate dovuto all'introduzione del principio degli apporti di capitale. Se in futuro la società rimborserà riserve da apporti di capitale, questa operazione mitigherà i costi d'investimento della partecipazione sostenuti dal titolare delle quote. All'atto della vendita della partecipazione, l'utile imponibile derivante dalla vendita aumenterà di conseguenza. Ciò non toglie però che - dal punto di vista degli investitori - un rimborso di capitale (dividendi sostituitivi) sia comunque più interessante della distribuzione di dividendi ordinari.

2./3. A causa della doppia imposizione economica (dapprima imposta sull'utile e in un secondo tempo imposta sul reddito) il Consiglio federale continua a sostenere l'imposizione parziale degli utili distribuiti. Tuttavia, nell'avamprogetto relativo alla riforma dell'imposizione delle imprese III propone diversi adeguamenti a questo sistema:

- da un lato, la quota minima di partecipazione dovrebbe essere eliminata e la procedura di imposizione parziale dovrebbe essere estesa ai buoni di godimento, dato che la doppia imposizione economica si verifica anche in questi casi. Con la soppressione della quota minima di partecipazione si tiene conto della critica mossa dal Tribunale federale secondo cui non vi sono motivi che giustifichino un'imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un titolare di quote più elevate. Un simile modo di procedere viola il principio costituzionale dell'uguaglianza dell'imposizione (DTF 136 I 65, consid. 5.5);

- d'altro lato, lo sgravio dovuto all'imposizione parziale dovrebbe essere limitato al 30 per cento a livello di Confederazione e cantoni, dato che negli ultimi anni l'onere dell'imposta sull'utile è tendenzialmente diminuito (e sarà nuovamente ridotto nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese III) e che nei singoli cantoni la doppia imposizione economica è più che compensata dagli sgravi vigenti. Decade quindi l'incentivo creato nei singoli cantoni di percepire dividendi al posto del salario, in modo da evitare minori entrate nell'ambito dell'AVS.

In tal modo si garantisce - e con l'introduzione dell'imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli - un'imposizione uniforme di diverse forme giuridiche e finanziarie.

4. Il Consiglio federale non condivide il parere formulato nella presente interpellanza secondo cui la concorrenza fiscale intercantonale "è completamente fuori controllo". Il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni 2012-2015 non ha evidenziato punti deboli gravi né lacune. Anzi, il Consiglio federale sostiene l'autonomia fiscale dei cantoni e dei comuni e la concorrenza fiscale che ne deriva. È tuttavia consapevole che la concorrenza fiscale può esplicare pienamente il suo effetto di incremento del benessere soltanto con opportune barriere. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), si dispone di uno strumento che attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale, senza limitare l'autonomia dei cantoni. La NPC, la forte progressione dell'imposta federale diretta delle persone fisiche, l'imposizione minima delle società di capitali risultante dall'imposta federale diretta delle persone giuridiche, l'armonizzazione fiscale formale e i principi di imposizione sanciti dalla Costituzione federale (principi di generalità e di uniformità dell'imposizione, nonché di imposizione secondo la capacità economica) costituiscono le barriere di una concorrenza fiscale regolata in Svizzera. Ciò non esclude modifiche specifiche come la nuova normativa per l'imposizione parziale degli utili distribuiti proposta nell'avamprogetto. Inoltre il Consiglio federale non avverte al momento la necessità di "discutere attivamente con i cantoni su restrizioni utili della concorrenza fiscale e presentare le relative misure con i cantoni", ma parte dal presupposto che i cantoni procederanno con moderazione a riduzioni delle loro aliquote dell'imposta sull'utile.

5. Il piano d'azione dell'OCSE per la lotta contro l'erosione dell'imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) mira a limitare il margine di manovra delle multinazionali in materia di ottimizzazione fiscale internazionale. L'attenzione è rivolta in particolare ai redditi derivanti da fattori connotati da mobilità aziendale e alle relative possibilità di pianificazione fiscale, che minano il substrato fiscale degli Stati e possono determinare oneri molto bassi dell'imposta sull'utile. I primi risultati del piano d'azione sono stati approvati dal Comitato degli affari fiscali dell'OCSE nel mese di giugno del 2014 e sono stati pubblicati dall'OCSE il 16 settembre 2014. I lavori relativi alla concretizzazione delle azioni dovrebbero concludersi entro la fine del 2015. A questa fase dovrebbe far seguito l'attuazione dei risultati.

Il BEPS influenzerà notevolmente il futuro contesto internazionale dell'imposizione delle imprese. L'evoluzione del diritto tributario svizzero terrà conto di questi sviluppi. I risultati ottenuti finora con il BEPS sono stati presi in considerazione nell'elaborazione dell'avamprogetto.

Risposta del Consiglio federale.

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