14.3391 · Interpellanza · 2014-06-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta alla mia interpellanza 14.3099, "Relazione tra Ufficio centrale di compensazione e i fondi di compensazione AVS/AI/IPG", il Consiglio federale, facendo riferimento all'articolo 107 della legge sull'AVS, afferma che "i fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono istituti pubblici indipendenti con personalità giuridica propria non subordinati all'amministrazione federale".
A dire il vero, l'articolo 107 della legge sull'AVS si limita a definire i fondi di compensazione AVS/AI/IPG "fondi indipendenti", cui vanno accreditate certe entrate e addebitate talune prestazioni.
1. Come può affermare il Consiglio federale, basandosi sull'articolo 107 della legge sull'AVS, che i fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono istituti pubblici indipendenti, mentre l'articolo in questione li definisce "fondi indipendenti"?
2. L'articolo 107 della legge sull'AVS non vuole semplicemente indicare che i fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono fondi attraverso i quali le liquidità e il patrimonio dell'AVS, dell'AI e delle IPG sono gestiti separatamente dal resto del budget della Confederazione?
3. In quale testo giuridico (legge, ordinanza, ecc.) è scritto che i fondi di compensazione AVS/AI/IPG sono istituti pubblici indipendenti, dato che l'articolo 107 della legge sull'AVS si limita a definirli "fondi indipendenti"?
4. Considerando che l'articolo 174 dell'ordinanza sull'AVS prevede che uno dei compiti dell'ufficio centrale di compensazione è mettere a disposizione dell'organo di direzione dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG "l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati", qual è lo statuto giuridico dell'organo di direzione e a quale organismo è aggregato a livello amministrativo?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'autore dell'interpellanza rileva giustamente che non vi è alcun testo giuridico che definisca espressamente i fondi di compensazione AVS/AI/IPG come istituti pubblici indipendenti dotati di personalità giuridica propria. Ciò non toglie che il messaggio del 20 giugno 1946 concernente un progetto di legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (in tedesco FF 1946 II 365 pag. 513, in francese FF 1946 II 353 pag. 502) non lascia dubbi circa la volontà del legislatore di separare la gestione del fondo di compensazione da quella dell'amministrazione dell'AVS e di affidarla a organi speciali. Di conseguenza il fondo di compensazione dell'AVS è stato reso indipendente in virtù dell'articolo 107 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) e costituito come istituto speciale che si assume i rischi, il che equivale alla separazione delle finanze dell'AVS da quelle della Confederazione. I fondi di compensazione dell'AI (art. 79 e 79a della legge federale sull'invalidità, RS 831.20; e art. 1 cpv. 1 della legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, RS 831.27) e delle IPG (art. 28 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità; RS 834.1) sono costituiti sul modello del fondo di compensazione dell'AVS. Anche se meriterebbe di essere chiarito separatamente per ciascuno dei fondi di compensazione, in generale lo statuto giuridico non crea problemi nella prassi. A volte possono sorgere problemi di rappresentanza quando, in collegamento con investimenti effettuati all'estero, per motivi di efficienza e quindi di costi, gli organi dei fondi di compensazione agiscono nei confronti di terzi per conto di tutti e tre i fondi. Pertanto il Consiglio federale intende precisare lo statuto giuridico dei tre fondi con un progetto di legge che metterà in consultazione nel corso del primo semestre del 2015.
4. Il legislatore ha affidato la gestione dei fondi di compensazione a un consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio federale, cui è subordinato l'organo di direzione. Essendo un organo dei fondi di compensazione, quest'ultimo non possiede uno statuto giuridico proprio. Il problema è sapere per quale soggetto di diritto o eventualmente in nome di quale fondo di compensazione esso agisca esattamente. Dato che la legislazione è poco chiara su questo punto, il Consiglio federale intende rimediare anche a questa situazione.
Risposta del Consiglio federale.