14.3403 · Interpellanza urgente · 2014-06-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Gli istituti finanziari svizzeri sono viepiù ripresi dal loro passato. Di conseguenza anche in Svizzera l'amministrazione e i tribunali sono occupati da trattative che vertono su attività con denaro non tassato, frodi fiscali, sottrazioni d'imposta ed elusioni d'imposta. Le multe pronunciate dagli USA nei confronti di UBS e CS costituiscono pene che saranno presumibilmente seguite da numerose altre negli USA. A queste si aggiungono le procedure fondate sulla CDI e successivamente anche quelle fondate sullo scambio automatico di informazioni. È fortemente probabile che evoluzioni analoghe in ambito di multe e di spese che ne derivano si verifichino anche in altri Paesi. Nel caso dell'UBS e anche in quello della Lex USA i Verdi hanno posto con successo l'esigenza che le ripercussioni a livello di costi fossero tolte agli enti pubblici e addossate agli istituti che le hanno provocate. Dopo il fallimento della Lex USA i Verdi hanno ulteriormente richiesto tramite interventi personali e proposte nelle commissioni che la comunità non dovesse partecipare alle conseguenze finanziarie di manchevolezze dell'economia privata. Essi si prodigano anche affinché il pagamento delle multe non venga effettuato, con diminuzione delle imposte, tramite il riporto delle perdite. Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. A quanto stima finora il Consiglio federale il volume dei costi non indennizzati insorti a livello amministrativo e giudiziario dalle controversie fiscali internazionali? Ha un'idea di cosa si prospetti ancora per la Confederazione?
2. Come si può garantire che tutte le spese incorse e quelle ancora a venire dell'amministrazione e dei tribunali siano trasferite ai pertinenti istituti finanziari (totalità dei costi)?
3. A quanto stima il Consiglio la diminuzione di imposte che può risultare a CS dal riporto a perdita della multa di 2,6 miliardi di dollari?
4. La legislazione in vigore consente di impedire che il pagamento della multa da parte del CS determini una diminuzione di imposte?
5. Come si può impedire in generale che il pagamento delle multe da parte degli istituti finanziari si ripercuota come diminuzione di imposte mediante il riporto delle perdite? È necessaria una nuova base legale? Il Consiglio federale è disposto a sottoporre un disegno al Parlamento?
6. È possibile garantire che i pagamenti non formalmente qualificati come sanzioni penali ("multe", pagamenti nell'ambito di una transazione) non possano essere dedotti dalle imposte? Il Consiglio federale può tratteggiare una base legale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. In ambito di assistenza amministrativa fiscale internazionale la Confederazione non preleva in linea di massima alcun costo per il disbrigo delle domande di assistenza amministrativa. Nel caso del disbrigo di domande raggruppate si è tuttavia in presenza di norma di costi amministrativi straordinari. Con il decreto federale del 17 dicembre 2010 (RS 952.2) sono stati addossati all'UBS tutti i costi per il disbrigo delle due domande raggruppate. Il 1° febbraio 2013 è entrata in vigore la legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5). In base alla LAAF è ora tra l'altro possibile trasferire agli istituti finanziari i costi di disbrigo insorti alla Confederazione a condizione che tali costi siano stati causati dal cattivo comportamento del pertinente istituto finanziario e raggiungano un volume straordinario. Ne è stato il caso delle domande raggruppate concernenti tre istituti bancari. L'integralità dei costi corrispondenti insorti all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è stata o verrà trasferita ai pertinenti istituti bancari. Tali costi sono dell'ordine della cinquantina di milioni. Diversamente dal caso delle amministrazioni, in quello dei tribunali insorgono costi procedurali che devono essere assunti dalle parti. Nel caso delle citate domande raggruppate le eventuali indennità di parte che devono essere assunte dalla Confederazione sono confluite o confluiscono nei costi integrali da trasferire. In ambito di assistenza amministrativa fiscale internazionale, per la Confederazione non dovrebbero insorgere costi non trasferibili né oggi né in futuro.
3./4. Al momento sembra prematuro partire dal presupposto che la multa nei confronti del CS faccia chiudere con una perdita il suo esercizio corrente. A motivo del segreto fiscale non si possono peraltro fare dichiarazioni sull'entità delle perdite d'imposta in riferimento a singoli contribuenti.
Il Consiglio federale considera opportuno un esame approfondito da parte della Confederazione e dei cantoni della questione del trattamento fiscale di "multe" o di sanzioni finanziarie amministrative nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Esso elaborerà un rapporto al riguardo e ha raccomandato in maniera corrispondente di accogliere il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087. In questo ambito il Consiglio federale chiarirà tra l'altro a quale soggetto di diritto vanno assegnate le "multe" estere e in quale misura esse possano essere ammesse in deduzione a fini fiscali in Svizzera.
5./6. Il riporto delle perdite è disciplinato all'articolo 67 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 25 capoverso 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14). Secondo queste disposizioni di legge dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni. Questo sistema di riporto delle perdite si applica a tutte le persone giuridiche e non è controverso in diritto svizzero.
È pure incontroverso che le imposte federali, cantonali e comunali, non però le multe fiscali, sono deducibili dall'utile imponibile come spese giustificate dall'uso commerciale (art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. a LAID).
Nella dottrina e nella prassi è invece controverso se altre sanzioni finanziarie nei confronti di persone giuridiche possano essere dedotte come spese giustificate dall'uso commerciale. Il Tribunale federale non si è finora espresso in merito. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) secondo cui le multe non costituiscono spese giustificate dall'uso commerciale.
Qualora si dovesse rispondere con l'affermativa a questa domanda, applicando le norme di riporto delle perdite menzionate qui sopra le perdite eventualmente provocate da queste spese giustificate dall'uso commerciale potrebbero essere dedotte sull'arco di un periodo da uno a sette anni dall'utile successivo delle persone giuridiche. Le autorità fiscali sono in ogni caso autorizzate a verificare tutte le spese allibrate nel conto economico e la loro relativa deducibilità.
Come menzionato più sopra il Consiglio federale esaminerà questa questione in un rapporto. In merito il Consiglio federale illustrerà l'eventuale necessità di intervenire a livello legislativo.
Risposta del Consiglio federale.