14.3404 · Interpellanza urgente · 2014-06-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della composizione della controversia fiscale tra le autorità giudiziarie statunitensi e diverse banche svizzere sono state o saranno pronunciate multe elevate nei confronti di diverse banche. Nel caso di CS la multa ammonta a 2,6 miliardi di dollari, mentre era di 780 milioni nel caso di UBS. Seguiranno multe nei confronti di altre banche. Si pone pertanto la questione delle modalità di trattamento fiscale di queste multe e di altre sanzioni per comportamento illecito - siano esse di natura penale o di altra natura giuridica. La prassi della deducibilità di simili sanzioni come spese giustificate dall'uso commerciale differisce palesemente nei cantoni. Il Consiglio federale esamina attualmente in maniera dettagliata la questione (postulato 14.3087).
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione ampiamente diffusa tra la popolazione secondo cui è urtante ammettere in deduzione a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale le sanzioni per comportamento illecito?
2. Quali perdite di imposta in quanto ripercussioni finanziarie deriverebbero nella fattispecie a Confederazione e cantoni dall'eventuale deducibilità riconosciuta alle banche che hanno commesso un reato negli USA?
3. Il Consiglio federale è disposto a mostrare come possano essere garantiti a livello di Confederazione e di cantoni un trattamento fiscale uniforme delle multe e di sanzioni analoghe in ambito di persone giuridiche e fisiche e quindi anche l'uguaglianza giuridica?
4. Come si può garantire che le sanzioni statunitensi siano trattate in maniera fiscalmente identica per le banche svizzere interessate? È necessaria al riguardo una modifica retroattiva di legge?
5. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la prassi fiscale non debba aggirare il carattere penale delle sanzioni perché - oltre alla diminuzione del substrato fiscale - ciò avrebbe in definitiva anche per conseguenza che i contribuenti dovrebbero sopportarne l'onere al posto delle banche e dei banchieri punibili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. È incontestato che in ambito di imposte sul reddito e di imposta sull'utile le multe fiscali non costituiscano spese giustificate dall'uso commerciale e che non siano pertanto deducibili a fini fiscali (art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD, RS 642.11; art. 25 cpv. 1 lett. a LAID, RS 642.14). A livello di dottrina non esiste tuttavia unanimità se ciò valga anche per altre sanzioni finanziarie.
Per chiarire i concetti va ricordato che una siffatta "multa", denominata in maniera per niente tecnica sanzione finanziaria, può almeno avere significati diversi secondo il diritto svizzero: in questo senso segnatamente una multa come punizione di un'infrazione, una pena pecuniaria come punizione di un delitto, una confisca del patrimonio acquisito illegalmente o un prelievo di guadagno come misura ad esempio di correzione del mercato. Nella risposta alla presente interpellanza il concetto di "multa" con riferimento al diritto svizzero comprende le sanzioni finanziarie che il diritto penale svizzero prevede per la commissione di un reato punibile (vale a dire multe disciplinari, multe e pene pecuniarie).
In ogni singolo caso va incontestabilmente chiarito a quale soggetto di diritto va assegnata una simile "multa".
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) secondo cui le multe non costituiscono spese giustificate dall'uso commerciale. Di conseguenza esse non sono deducibili a fini fiscali. La situazione è diversa nel caso delle sanzioni finanziarie nel senso di un prelievo del guadagno, che non perseguono un obiettivo penale. Nel loro caso si tratta di spese giustificate dall'uso commerciale, deducibili a fini fiscali.
Il Consiglio federale considera opportuno un esame approfondito da parte della Confederazione e dei cantoni della questione del trattamento fiscale di "multe" o di sanzioni finanziarie amministrative nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Esso elaborerà un rapporto al riguardo e ha raccomandato in maniera corrispondente di accogliere il postulato Leutenegger Oberholzer 14.3087. In merito il Consiglio federale illustrerà l'eventuale necessità di intervenire a livello legislativo.
2. Al momento non è possibile stimare in quale misura possano ripercuotersi simili "multe" nei confronti di banche svizzere. Non è neppure chiaro se le sentenze autorizzino una distinzione tra "multe" e altre sanzioni finanziarie. Se le deduzioni sono ammesse ne risulteranno minori entrate. Nell'ambito del suddetto rapporto il Consiglio federale chiarirà anche a quale soggetto di diritto vanno assegnate le "multe" estere e in quale misura esse possono essere ammesse in deduzione a fini fiscali in Svizzera.
A motivo del segreto fiscale non si possono peraltro fare dichiarazioni sull'entità delle perdite d'imposta in riferimento a singoli contribuenti.
3./4. Nel suddetto rapporto il Consiglio federale abborderà anche la questione della garanzia di una prassi legale uniforme presso la Confederazione e i cantoni e l'eventuale necessità di intervento in questo ambito.
5. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la deducibilità a fini fiscali delle "multe" diminuisce il substrato fiscale e riduce e sposta l'effetto della pena.
Risposta del Consiglio federale.