14.3407 · Mozione · 2014-06-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la LADI affinché le persone che desiderano rientrare nella vita attiva dopo diversi anni di lontananza dal mercato del lavoro possano beneficiare esplicitamente dei provvedimenti di formazione previsti dall'articolo 60 capoverso 2. Lo scopo di questa revisione è di armonizzare l'articolo 60 capoverso 2 con l'attuale articolo 59d della legge. La citazione esplicita di queste persone all'articolo 60 permette loro di non essere idonee al collocamento durante il corso di formazione (cpv. 4) che per l'appunto è il caso di coloro che rientrano nella vita attiva.
Begründung
Le persone che desiderano rientrare nella vita attiva dopo aver interrotto l'attività professionale per molti anni ed essersi occupate dei loro famigliari non hanno alcun diritto alle indennità giornaliere perché, in generale, non hanno adempiuto periodi di contribuzione a causa della loro lunga assenza dal mercato del lavoro. La LADI, tuttavia, autorizza queste persone a beneficiare di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59d) rimborsando loro le spese derivanti dalla partecipazione a questi provvedimenti. Questo articolo è particolarmente indicato per le persone che desiderano rientrare nella vita attiva, che non fanno però parte degli aventi diritto alle prestazioni della LADI per la partecipazione ai provvedimenti di formazione, citati all'articolo 60.
La lista è esaustiva e si limita agli assicurati e alle persone direttamente minacciate dalla disoccupazione. Quest'ultima categoria è stata aggiunta durante l'ultima revisione della legge a causa dell'andamento negativo del mercato del lavoro (tagli preannunciati di posti di lavoro, ristrutturazioni previste, ecc.).
Essere idonei al collocamento, produrre la prova che si sta cercando un impiego e presentare un'attestazione del diritto di affidamento è semplicemente irrealistico quando si tratta di riconvertirsi o di seguire una formazione continua!
Il capoverso 4 dell'articolo 60, appunto, permette di essere dispensati dall'idoneità al collocamento.
La citazione esplicita all'articolo 60 LADI delle persone che desiderano rientrare nella vita attiva si ricollega alle intenzioni del Consiglio federale che nella sua iniziativa finalizzata a combattere la carenza di personale qualificato (Fachkräfteinitiative) ha quantificato un potenziale teorico in queste persone non attive.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
A titolo preliminare è opportuno rammentare che le persone che hanno interrotto l'attività professionale per diversi anni allo scopo di occuparsi di parenti infermi hanno diritto alle indennità giornaliere in base all'articolo 14 capoverso 2 LADI e all'articolo 13 capoverso 1bis OADI. L'articolo 9b LADI, inoltre, permette agli assicurati che si sono dedicati all'educazione dei figli di fruire maggiormente delle indennità di disoccupazione in quanto prolunga il termine quadro per il periodo di contribuzione. Il diritto all'indennità di disoccupazione permette di fruire dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, a prescindere dall'articolo 59d LADI.
Dal canto suo l'articolo 60 capoverso 2 lettera b LADI, riguarda sostanzialmente le persone minacciate dalla disoccupazione o che beneficiano ancora di un contratto di lavoro di durata determinata. Tre mesi prima della scadenza del contratto inizia a incombere su questi lavoratori il rischio di disoccupazione imminente. Una prestazione di questo genere viene concessa all'assicurato che sta ancora lavorando nella misura in cui essa migliora tangibilmente le possibilità di ritrovare un lavoro, evitando o limitando il ricorso all'indennità di disoccupazione. Concretamente, questa prestazione viene concessa quando l'assicurato, per il fatto di aver frequentato un corso, potrebbe ottenere un contratto di lavoro.
In questi casi, pertanto, l'articolo 60 capoverso 4 LADI non è pertinente per le persone che hanno ancora un lavoro e sarebbe improprio esonerarle dall'idoneità al collocamento visto che sono ancora assoggettate a un contratto di lavoro. L'articolo 60 capoverso 4 LADI, infatti, riguarda gli assicurati che percepiscono l'indennità di disoccupazione e permette di evitare che la ricerca di un impiego o l'assegnazione a un posto di lavoro ostacolino gli obiettivi stabiliti dal corso. Spetta a ciascun consulente URC (Ufficio regionale di collocamento) determinare per ciascun singolo caso se va applicato l'articolo 60 capoverso 4 LADI.
Dal canto loro, i beneficiari dell'articolo 59d LADI sono persone che non hanno diritto a un termine quadro di indennità perché non soddisfano i requisiti riguardanti i periodi di contribuzione né tantomeno sono state esonerate. Lo scopo dell'articolo è di migliorare concretamente le loro possibilità di esercitare un'attività. Siccome queste persone non percepiscono indennità di disoccupazione, spetta ai consulenti URC determinare i doveri della persona che sta cercando un impiego - sui quali doveri, a seconda delle circostanze, l'autorità cantonale gode di un forte potere discrezionale.
In generale, i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro si prefiggono di far ritrovare rapidamente un lavoro duraturo: sarebbe pertanto contraddittorio esonerare a priori gli assicurati dall'idoneità al collocamento quando frequentano un corso. In effetti, secondo lo spirito dell'articolo 17 capoverso 1 LADI, il compito dell'assicurato è cercare un lavoro nonché poter lasciare in qualsiasi momento un provvedimento per iniziare un'occupazione adeguata. In generale, nella prassi questi doveri pongono pochissimi problemi per i beneficiari di un provvedimento secondo l'articolo 59d LADI. In effetti, a parte i semestri di motivazione (SEMO) che di solito durano sei mesi, gli altri provvedimenti concessi si limitano spesso a poche settimane oppure si svolgono di sera o una-due volte alla settimana.
Concludendo, il sistema attuale basato sull'articolo 60 capoverso 2 LADI non deve essere modificato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.