14.3428 · Interpellanza · 2014-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Le banche, così autorizzate dalla politica, stanno trasmettendo all'autorità USA i nominativi dei propri collaboratori o ex collaboratori che hanno avuto a che fare con clienti statunitensi. Proprio in questo periodo, a numerosi funzionari - più per formalità che per altro - viene richiesto di autorizzare la trasmissione dei propri dati.
Cittadini svizzeri, che si sono limitati a fare quello che gli veniva chiesto dal datore di lavoro, nel rispetto della legge svizzera e delle direttive d'istituto, si trovano di conseguenza iscritti su liste nere statunitensi, con rischio di ripercussioni, magari anche gravi, nel caso in cui si dovessero recare in quel Paese.
Le banche con l'accordo della politica svendono i propri dipendenti ad un'autorità inquirente straniera nell'illusione di staccare multe meno salate negli Stati Uniti.
Tuttavia a Ginevra il Tribunale di prima istanza, statuendo sul ricorso di un bancario che si è opposto alla trasmissione oltreoceano dei propri dati, ha conferito l'effetto sospensivo, stabilendo un'udienza per il mese di luglio. Il caso è stato di recente reso pubblico da "La Tribune de Genève".
Un tribunale ha dunque - almeno per ora - bloccato la trasmissione dei dati dei bancari agli inquirenti americani. La solidità della base legale che autorizza la trasmissione è peraltro da tempo messa in discussione, ad esempio dal gruppo Swiss Respect.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. Come valuta lo "stop" ordinato a Ginevra?
2. Reputa federale che la trasmissione all'autorità USA di dati di bancari che hanno avuto clienti americani sia moralmente accettabile e che poggi su una base legale solida?
3. Quanti nominativi risultano al momento essere stati trasmessi alle autorità statunitensi? Quanti con autorizzazione dei diretti interessati, quanti a loro insaputa?
4. Cosa intende fare per tutelare bancari ed ex bancari svizzeri che si sono limitati a svolgere il proprio lavoro, seguendo le indicazioni dei superiori, nel rispetto della legge svizzera e delle direttive dei rispettivi istituti?
Stellungnahme des Bundesrates
Le banche della categoria 1 e le banche che partecipano al programma statunitense nelle categorie 2 e 3 necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale svizzero. Le relative autorizzazioni nel quadro del modello di decisione del 3 luglio 2013 del Consiglio federale permettono alle banche interessate di appianare la loro situazione giuridica con le autorità degli Stati Uniti nell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero. Le autorizzazioni non svincolano pertanto le banche dal rispetto del diritto svizzero come in particolare delle normative sulla protezione dei dati o di disposizioni di diritto del lavoro.
Con riferimento ai dati personali dei collaboratori delle banche, le autorizzazioni prevedono inoltre, quale condizione, che i dati possano essere trasmessi solo se i collaboratori interessati vengono avvisati con almeno 20 giorni di anticipo sulla data prevista per la consegna alle autorità statunitensi. Se i dati devono essere trasmessi contro la volontà di una delle persone interessate, la richiedente informa la persona in questione che ha diritto di esperire azione in virtù dell'articolo 15 della legge federale sulla protezione dei dati. La banca trasmette questi dati al più presto 10 giorni dopo l'avvenuta comunicazione, se non viene promossa alcuna azione oppure dopo che l'azione è stata respinta con una decisione cresciuta in giudicato. Inoltre, l'autorizzazione richiede che prima di trasmettere dati riguardanti collaboratori, per garantire loro la massima protezione possibile, bisogna concludere una convenzione con le associazioni del personale. In data 29 agosto 2013 è così stata sottoscritta la convenzione con l'Associazione svizzera degli impiegati di banca, l'Associazione padronale delle banche in Svizzera e l'Associazione svizzera dei banchieri. Essa prevede tra l'altro un fondo per i casi di rigore e obbliga le banche ad assumere le spese legali di collaboratori che, nell'ambito della loro attività professionale, vengono perseguiti penalmente negli Stati Uniti. Gli impiegati di banca che, a seguito di trasmissioni di dati, hanno subito danni personali, finanziari o economici, possono ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'Associazione svizzera degli impiegati di banca. Con le citate condizioni, il Consiglio federale ha predisposto prescrizioni per la tutela delle persone interessate e per l'osservanza del vigente ordinamento giuridico.
Le banche non sono tenute a informare il Consiglio federale su contenuti e numero di trasmissioni di dati effettuate. Il governo non è quindi a conoscenza di quanti nominativi di collaboratori di banche siano stati trasmessi alle autorità statunitensi. Occorre inoltre osservare che, neppure secondo il parere delle autorità statunitensi, la consegna di dati personali di impiegati di banca fornisce indicazioni sulla loro colpevolezza né debba per forza implicare l'avvio di un procedimento negli USA, come emerge anche dal comunicato stampa del 29 agosto 2013 del Dipartimento di giustizia americano secondo cui "the department has assured its Swiss counterparts that it understands that simply because the names of individuals are included in the information that it receives from a bank does not necessariliy mean that any particular individual is or is not culpable of wrongdoing".
Per quanto riguarda la trasmissione di dati di collaboratori, il Consiglio federale ha emanato direttive al fine di evitare o attenuare ripercussioni negative.
Risposta del Consiglio federale.