14.3432 · Interpellanza · 2014-06-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 39 capoverso 2bis LAMal prevede che nel settore della medicina altamente specializzata i cantoni approntino insieme una pianificazione per tutta la Svizzera. In esecuzione di questa disposizione, i cantoni hanno adottato la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), con la quale sono stati istituiti due organi: l'organo decisionale, che definisce i settori della medicina altamente specializzata che necessitano di una concentrazione a livello nazionale e prende le decisioni relative alla pianificazione e all'attribuzione dei mandati di prestazioni, e l'organo scientifico.
1. Secondo l'articolo 1 della CIMAS, la medicina altamente specializzata (MAS) comprende i settori della medicina che si distinguono per la rarità degli interventi, per l'elevato potenziale d'innovazione, per l'elevato investimento umano o tecnico e per la complessità dei metodi di trattamento. Almeno tre di questi criteri devono essere soddisfatti, tra cui sempre quello della rarità degli interventi.
Il Consiglio federale ritiene che i criteri menzionati all'articolo 1 della CIMAS siano sufficientemente chiari per distinguere in modo oggettivo i settori che rientrano nella sfera di competenza della MAS? Qual è per esempio il numero d'interventi annuale necessario affinché un settore non appartenga alla MAS?
2. Secondo l'articolo 4 capoverso 4 lettera 3 della CIMAS, le decisioni di attribuzione dei mandati di prestazioni a determinati ospedali devono essere adottate in particolare in base alle loro attività in materia di ricerca e insegnamento.
Questo criterio non ha forse come unico obiettivo quello di favorire gli ospedali universitari a scapito delle strutture private? In altre parole, non presenta forse un aspetto discriminatorio, incompatibile con la logica dell'articolo 39 LAMal?
3. L'organo decisionale consulta gli ambienti interessati prima di deliberare? Se sì, secondo quali modalità?
4. L'organo scientifico è composto esclusivamente da professori. Per rispetto alla diversità, non sarebbe opportuno che ne facessero parte anche alcuni rappresentanti delle società mediche?
5. Chi esercita l'alta vigilanza sull'organo decisionale e sull'organo scientifico? L'Assemblea federale? O i parlamenti cantonali?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Come ricordato nell'interpellanza, la pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) spetta ai cantoni, i quali hanno tempo fino a fine 2014 per allestirla. Il Consiglio federale ha una competenza esclusivamente sussidiaria nel caso in cui i cantoni non assolvano il loro compito entro tale termine transitorio. Come già precisato nelle risposte del 12 febbraio 2014 e del 14 maggio 2014 alle interpellanze Humbel 13.4272 e Gutzwiller 14.3205, il Consiglio federale deciderà solo dopo la scadenza del termine transitorio se e in che modo avvalersi della propria competenza sussidiaria. La pianificazione dei cantoni, e segnatamente i criteri applicati nel quadro della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), vengono inoltre verificati dal Tribunale amministrativo federale in caso di ricorso, che può essere interposto contro le decisioni dei cantoni secondo l'articolo 53 LAMal (RS 832.10). Le parti interessate possono quindi interporre ricorso contro la pianificazione MAS, inclusa l'attribuzione dei settori di prestazioni.
3. Contro diverse decisioni di attribuzione dell'organo decisionale della MAS è già stato interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che ha chiesto di procedere a una pianificazione in due fasi - con distinzione tra la definizione dei settori che rientrano nella MAS e la sua attribuzione a singoli fornitori di prestazioni - al fine di garantire il diritto di essere sentiti (cfr. decisione di principio del 26 novembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, TAF, C-6539/2011).
4./5. Rientra nella competenza dei cantoni decidere le regole da adottare per la pianificazione e gli organi preposti alla sua esecuzione, inclusa la composizione di questi ultimi, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 LAMal. In caso di ricorso, il Tribunale amministrativo federale si esprime sulle censure sollevate garantendo così la conformità alla legge della pianificazione.
Risposta del Consiglio federale.