Cabotaggio. Porre fine a una situazione penalizzante e discriminante per i trasportatori svizzeri!
14.3434 · Interpellanza · 2014-06-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Per quale motivo in Svizzera viene tollerato il cabotaggio mentre per i trasportatori svizzeri questa prassi in Italia è vietata?
2. Il Consiglio federale intende intervenire per correggere questa situazione penalizzante e discriminante per i trasportatori svizzeri?
3. Se sì, quali provvedimenti intende adottare?
Begründung
L'accordo bilaterale concluso con l'UE sui trasporti terrestri non liberalizza il cosiddetto cabotaggio (trasporti interni da parte di un trasportatore straniero). In Ticino si sono verificate situazioni tollerate da parte di alcune autorità: si tratta di trasporti di merce in provenienza dall'Italia che, invece di essere consegnate al destinatario svizzero indicato sulla bolla di trasporto, sono successivamente smistate dallo stesso trasportatore italiano a destinatari terzi svizzeri, su indicazione del destinatario originario. Concretamente il trasporto effettivo non corrisponde a quello originariamente organizzato in provenienza dall'Italia, e nemmeno ai relativi documenti. L'AFD ha sottolineato come dal profilo doganale sia determinante il movimento della merce, indipendentemente dai contratti di trasporto modificati nel corso dell'operazione (necessari per il successivo smistamento all'interno della Svizzera). Su questa base l'autorità doganale ha concluso che si tratta (dal profilo doganale) di un trasporto internazionale e non di cabotaggio, lasciando però aperta la questione dell'interpretazione della fattispecie sulla base dell'accordo bilaterale sui trasporti concluso con l'UE. È utile ricordare come l'Italia consideri tali situazioni alla stregua di trasporti interni per cui i trasportatori svizzeri non possono effettuare operazioni analoghe in Italia. Concretamente l'Italia considera che vi sia cabotaggio quando nel corso di una prestazione di trasporto sia necessario modificare i documenti di viaggio originari o se, sempre durante la fornitura, cambia la proprietà della merce trasportata o la stessa viene divisa. Nelle fattispecie in oggetto sono adempiute tutte le condizioni. Come detto i documenti vengono modificati, per adeguarli alla reale destinazione della fornitura con dei trasporti supplementari, quindi in chiaro regime di cabotaggio. Pure la proprietà finale della merce cambia, in quanto non corrisponde a quella indicata nel documento di trasporto iniziale (i nuovi destinatari non sono infatti inizialmente indicati).
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo; RS 0.740.72) e la convenzione relativa all'ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul; RS 0.631.24) disciplinano il cabotaggio (trasporto interno). Per cabotaggio l'accordo e la convenzione intendono il trasporto di merci con mezzi di trasporto esteri, caricate nel territorio di ammissione temporanea per poi essere nuovamente scaricate all'interno di tale territorio. L'accordo vieta per principio il cabotaggio; secondo la Convenzione di Istanbul ogni parte contraente può vietare o revocare l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri (non imposti) per uso commerciale utilizzati nel traffico interno (art. 8 dell'allegato C). Fondandosi sull'articolo 9 capoverso 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0), il Consiglio federale fa uso di questo diritto nell'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01), nel senso che vieta i trasporti interni con mezzi esteri. Il trasportatore (estero) non è pertanto autorizzato a caricare merci in Svizzera con mezzi di trasporto esteri per poi scaricarle nuovamente in Svizzera.
Nel caso evocato dall'autore dell'interpellanza tutte le merci sono state caricate in Italia e successivamente scaricate in diverse destinazioni in Svizzera. Questi scarichi in Svizzera non costituiscono cabotaggio, ma sono effettuati nel quadro di un trasporto transfrontaliero. Poco importa se successivamente l'intermediario svizzero ha allestito ulteriori contratti di consegna e se le merci caricate in Italia sono state scaricate in diverse località in Svizzera: il trasporto del carico rimane transfrontaliero.
Il cabotaggio è vietato sia in Svizzera che in Italia.
2. La Svizzera esaminerà se l'Italia vieta questo genere di trasporti transfrontalieri.
3. Nell'ipotesi che l'Italia dovesse effettivamente vietare i trasporti qui descritti e svantaggiare i trasportatori svizzeri, il Consiglio federale si rivolgerebbe alle autorità italiane nel quadro del gruppo IV Svizzera-Italia. Qualora non si raggiungesse nessuna soluzione, la questione verrebbe trattata nel quadro del comitato misto Svizzera-UE relativo all'accordo. Se poi anche questo intervento dovesse rimanere infruttuoso, il caso potrà essere deferito al comitato amministrativo per verifica dell'esecuzione e dell'interpretazione della Convenzione di Istanbul.
Risposta del Consiglio federale.