14.3449 · Mozione · 2014-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Per non promuovere ulteriormente con misure statali il già consistente fenomeno del turismo degli acquisti, il Consiglio federale è incaricato di assicurare, nell'ambito della prevista semplificazione dell'importazione di carne e insaccati (comprese le preparazioni a base di carne), una chiara distinzione quantitativa tra importazioni per uso privato e importazioni commerciali.
Begründung
Con il nuovo disciplinamento dell'importazione di merci nel traffico turistico, in vigore dal 1° luglio 2014, il Consiglio federale intende semplificare anche l'importazione per uso privato di carne e insaccati concentrando questi due gruppi merceologici previsti sinora in un'unica categoria. In tale contesto intende introdurre una nuova quantità ammessa in franchigia portandola a 1 chilogrammo al giorno per persona e un nuovo dazio unitario di 17 franchi al chilogrammo per la quantità di carne e insaccati eccedente, senza però tener conto delle preparazioni a base di carne.
Considerato che i consumatori svizzeri spendono attualmente più di un miliardo di franchi l'anno all'estero in acquisti nella fascia di confine, vale a dire più di un franco su dieci speso per la carne e gli insaccati, il nuovo disciplinamento dell'importazione di merci nel traffico turistico riveste un'importanza determinante. La prevista soppressione, non annunciata però in sede di indagine conoscitiva, del limite massimo attuale di 20 chilogrammi al giorno per persona (l'equivalente del 40 per cento del consumo di carne annuo pro capite) crea incentivi distorsivi a favore di nuovi modelli operativi che puntano anche sul traffico turistico per l'importazione commerciale di carne. E questo accade nonostante l'articolo 16 capoverso 2 della legge sulle dogane sancisca che le merci del traffico turistico non possono essere destinate al commercio. Ma il problema risiede a livello dei controlli correnti alla frontiera, nell'ambito dei quali è spesso praticamente impossibile operare una netta distinzione tra importazione di carne per uso privato e importazione commerciale.
Dato che a quanto pare nel traffico turistico non vengono allestite statistiche in base ai singoli tipi di carne, il calcolo del nuovo dazio forfettario dovrà basarsi oltretutto su una media di diverse voci della tariffa doganale. Per i viaggiatori, questa soluzione renderebbe ancora più attrattiva l'importazione di tagli di carne pregiati, che per l'importazione commerciale con permesso generale d'importazione sono spesso classificati in voci tariffarie tassate a un'aliquota di dazio fuori contingente superiore ai 23 franchi al chilogrammo. Date le circostanze, è legittimo avere forti dubbi che il nuovo metodo del valore medio adottato dall'Amministrazione federale delle dogane per la determinazione della nuova aliquota di dazio forfettaria sia davvero giustificato.
Il problema è inoltre aggravato anche dal fatto che con il nuovo disciplinamento lo Stato introduce su base volontaria, proprio per i tagli di carne più pregiati e quindi più interessanti (ad es. lombata di manzo, carré di maiale), una combinazione di attrattive che incoraggiano ulteriormente gli acquisti di carne nella fascia di confine, indebolendo a lungo andare il settore indigeno della carne. Gli incentivi sommano infatti un raddoppio della quantità in franchigia, che passa da 0,5 a 1 chilogrammo a testa al giorno, una riduzione dell'attuale aliquota di dazio, che passa da 20 a 17 franchi al chilogrammo, e la soppressione della quantità massima consentita di 20 chilogrammi per persona al giorno!
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per raggiungere appieno l'obiettivo di una semplificazione del traffico turistico, era necessario formulare le disposizioni in materia di carne e preparazioni di carne nel modo più semplice possibile ed evitare eccezioni. I complicati criteri distintivi (specie animale, carne fresca o preparazione di carne) per la concessione delle quantità ammesse in franchigia secondo il diritto previgente (500 grammi per la carne fresca e 3,5 chilogrammi per le carni di volatili e le preparazioni di carne) sono stati semplificati, riunendo la carne e le preparazioni di carne nello stesso gruppo tariffale. Dal 1° luglio 2014 i viaggiatori possono importare in franchigia un totale di 1 chilogrammo di carne e preparazioni di carne.
Il termine "preparazione di carne" comprende tutte le preparazioni ai sensi del capitolo 16 della tariffa doganale svizzera (allegato 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; RS 632.10). Ciò include tutta la carne che ha subìto una lavorazione più avanzata nonché le preparazioni alimentari contenenti oltre il 20 per cento in peso di salsicce, carne o sangue. La nuova quantità di 1 chilogrammo ammessa in franchigia comprende pertanto tutti i prodotti a base di carne.
Le disposizioni legali secondo cui le quantità ammesse in franchigia possono essere ammesse solo se le merci importate non sono destinate al commercio (art. 16 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; RS 631.0) bensì unicamente all'uso privato del viaggiatore o come regali (art. 66 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane; RS 631.01) rimangono invariate. Il personale doganale è pertanto tenuto a verificare, come sinora, che le dichiarazioni doganali nel traffico turistico adempiano tali condizioni.
Nella prassi, raramente i viaggiatori dichiarano quantità eccedenti di carne o preparazioni di carne ai fini dell'imposizione. L'aliquota di dazio è infatti troppo alta. Al contrario, si controlla piuttosto che la quantità trasportata rientri nella franchigia in vigore. In genere le quantità eccedenti non vengono dichiarate, bensì contrabbandate. Tale fenomeno non può essere evitato né abbassando la quantità in franchigia, né aumentando l'aliquota di dazio, né tantomeno fissando un limite massimo.
L'anno scorso, il corpo delle guardie di confine ha registrato nel traffico turistico 950 casi di contrabbando di oltre 10 chilogrammi di carne e preparazioni di carne. Ciò corrisponde a un totale di circa 26 tonnellate. Con 18 tonnellate, le preparazioni di carne e le carni di volatili rappresentano circa il 70 per cento dei casi penali. Ciò fa dedurre che due terzi degli acquisti di carne effettuati all'estero sono costituiti da preparazioni di carne e carni di volatili. Di conseguenza, in due casi su tre la nuova quantità ammessa in franchigia è molto più restrittiva rispetto a prima, poiché è stata ridotta da 3,5 a 1 chilogrammo. Inoltre, l'aliquota forfetaria per le preparazioni di carne e le carni di volatili è salita da 13 a 17 franchi al chilogrammo. Ciò spiega le importanti critiche mosse dai consumatori nei confronti del nuovo disciplinamento sulla carne e sulle preparazioni di carne, e dimostra anche che l'aliquota forfetaria di 17 franchi al chilogrammo appena fissata per il nuovo gruppo tariffale "carne e preparazioni di carne" è giustificata.
Le disposizioni relative ai contingenti nel traffico delle merci commerciabili valide per l'importazione di prodotti agricoli non sono applicabili al traffico turistico. Per questo motivo, l'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) è stata adeguata alla situazione e l'importazione per uso privato di prodotti agricoli soggetti a contingenti doganali di cui all'allegato 3 OIAgr è stata esonerata dall'obbligo del permesso generale d'importazione (art. 47 cpv. 1 OIAgr). La soppressione del limite di 20 chilogrammi nel settore della carne (allegato 5 OIAgr), già rilevabile nella documentazione relativa all'indagine conoscitiva, è un'ulteriore conseguenza della netta distinzione tra merci private e merci commerciabili. Inoltre, la parità di trattamento tra le diverse categorie di prodotti di cui all'allegato 5 OIAgr era prioritaria. Nel caso dei prodotti diversi dalla carne, sono anni che non esistono più quantità massime nel traffico turistico, senza che ciò abbia comportato importazioni eccessive. Se il viaggiatore, all'atto di un controllo doganale, non era in grado di convincere i doganieri del fatto che le merci importate erano destinate all'uso privato, persino le quantità inferiori ai 20 chilogrammi venivano imposte conformemente alle disposizioni in vigore nel traffico delle merci commerciabili. Tale principio è tuttora in vigore. Proprio per questo motivo il Consiglio federale non considera sensato operare una distinzione tra le importazioni nel traffico turistico e quelle nel traffico commerciale introducendo limiti quantitativi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.