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14.3453 · Postulato · 2014-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la compatibilità dell'attuale disciplinamento legale dell'obbligo di mantenimento nel caso di coniugi separati o divorziati con il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio della dignità umana (art. 7 Cost.) e di stilare un rapporto in materia.

Begründung

Nel determinare i contributi di mantenimento la giurisprudenza del Tribunale federale, che si fonda sul diritto vigente, non tiene conto dell'onere fiscale del debitore del mantenimento, come è stato di nuovo confermato nella sentenza 5A_890/2013 del 22 maggio 2014. Al debitore è pertanto chiesto più di quanto si possa permettere finanziariamente, in quanto non dispone della parte del suo reddito che deve versare allo Stato sotto forma di imposte. La situazione giuridica attuale è arbitraria. In ultima analisi obbliga addirittura il debitore a contrarre debiti contro la sua volontà, il che va considerato una violazione della dignità umana.

Una soluzione giusta deve tenere conto dell'onere fiscale (imposta comunale, cantonale e federale) nel determinare il contributo di mantenimento. Le basi legali vanno adeguate di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Visto che il diritto in materia di mantenimento dei figli (13.101) è in fase di revisione e che il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato 13.3826, volto a chiarire gli aspetti costituzionali della normativa del mantenimento dopo il divorzio, appare utile esaminare anche l'opportunità di considerare l'onere fiscale del debitore al momento di fissare i contribuiti di mantenimento previsti dal diritto di famiglia.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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