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Irregolarità nell'uso di risultati di ricerche presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo nel quadro di pubblicazioni concernenti progetti del Fondo nazionale. Occorre intervenire senza indugio

14.3457 · Interpellanza · 2014-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 4 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (stato 1° marzo 2014), in quanto centro di ricerca universitario l'Università di Zurigo è un organo di ricerca della Confederazione presso cui si svolgono attività di ricerca per incarico e con il finanziamento del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS). Da ormai cinque anni il Parlamento federale si occupa di uno scandalo riguardante progetti del FNS svolti presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo: quest'ultima ha tollerato che si ostacolasse la pubblicazione di alcuni lavori e venisse violata la proprietà intellettuale, mentre il FNS ha coperto delle infrazioni. Il FNS ha inoltre negato alle persone interessate il diritto di essere sentite ed ha infranto diversi principi inquisitori previsti dalla legge (v. anche le interpellanze 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.3252, 13.3263, 13.3862; l'interrogazione 13.1068; l'interpellanza 13.4222 e l'interrogazione 13.1069). Per giunta, nelle sue risposte il Consiglio federale ha sostenuto che si tratta di un "caso isolato". Il comitato interpartitico "Rechtsstaat und Wissenschaft", di cui fa parte l'autore dell'interpellanza, è giunto ora a conoscenza di un secondo caso, riguardante nuovamente progetti del FNS presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo. A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del caso di una ricercatrice dell'Università di Zurigo che, pur avendo ottenuto risultati nel quadro di due progetti del FNS, non ha partecipato alle relative pubblicazioni?

2. Il Consiglio federale come valuta il fatto che - nel quadro di questi progetti del FNS e in relazione alla pubblicazione dei risultati ottenuti - forse sono stati manipolati dei dati?

3. Il Consiglio federale come valuta il fatto che la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo abbia consapevolmente comunicato al FNS dati falsi sulla persona e le attività della ricercatrice?

4. È vero che il FNS si è rifiutato di sentire la ricercatrice in merito a questi fatti?

5. Continue violazioni del diritto di essere sentiti e della proprietà intellettuale nel quadro di progetti del FNS: a quali conclusioni giunge il Consiglio federale? Quali misure intende attuare adesso per tutelare le persone colpite, nel caso in questione e in futuro?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS) è l'organismo della Confederazione che promuove la ricerca scientifica. Secondo il regolamento del FNS sulla concessione di contributi, i beneficiari sono tenuti a rispettare le regole delle "buone pratiche" scientifiche. In particolare, si tratta di rispettare e disciplinare anche i diritti sui risultati delle ricerche e i diritti d'autore di coloro che partecipano alle ricerche.

Stando alle statistiche, nel 2013 sono pervenute complessivamente al FNS 5360 richieste. Pochissime decisioni del FNS sono state impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (totale ricorsi del 2013: 11, 2012: 10; 2011: 10), tenendo presente che di questi 31 ricorsi ne sono stati approvati 3, mentre 2 sono stati parzialmente approvati per poi dare adito a una nuova decisione. Sono pochi anche i procedimenti di presunta violazione dell'integrità scientifica che ricadono nelle competenze del FNS (2011-2013: 9 procedimenti). A priori non si possono escludere conflitti nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca sostenute dal FNS. Al riguardo, la responsabilità è innanzitutto delle scuole universitarie - che difatti la assumono. Stando alle informazioni del FNS, soltanto in rarissimi casi è necessario avviare un procedimento autonomo, vale a dire a titolo sussidiario alla scuola universitaria (articolo 3 del regolamento del Consiglio della ricerca sulla gestione delle violazioni scientifiche da parte di richiedenti e beneficiari dei sussidi; http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/ueb_org_fehlverh_gesuchstellende_d.pdf). Secondo questo regolamento il FNS informa i diretti interessati contestualmente alle richieste riguardanti la competenza "primaria" delle scuole universitarie per i casi che si verificano nello svolgimento delle ricerche.

Il Consiglio federale ha già avuto modo di prendere conoscenza dei problemi nel contesto di due progetti di ricerca sostenuti dal FNS (v. le risposte ai seguenti interventi: 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.1068, 13.1069,13.3252, 13.3263, 13.3862, 13.4222, 13.1090). Con la presente interpellanza si chiedono ragguagli in merito a un altro caso.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. Stando alle informazioni del FNS, né i ricercatori direttamente interessati né l'università citata hanno presentato documenti relativi a una presunta violazione dell'integrità scientifica o delle regole del FNS né tantomeno avviato un procedimento presso il FNS.

2. I diritti e doveri dei beneficiari del FNS sono sanciti dal regolamento sui contributi, approvato dal Consiglio federale. La manipolazione dei dati è ovviamente contraria alle regole e il FNS la punisce in conformità alle basi giuridiche. Stando alle informazioni del FNS non è in corso alcuna inchiesta di presunta manipolazione di dati in relazione a progetti di ricerca da esso sostenuti.

3. Stando alle informazioni del FNS, non gli sono stati comunicati dati falsi.

4./5. Il FNS non ha avviato alcun procedimento perché non ravvisa la necessità di chiarire, né nell'ambito delle sue procedure di controllo né sulla base di documenti o denunce corrispondenti, una presunta violazione delle regole che rientrerebbe nelle sue competenze. Il FNS, in particolare, non ha negato a nessuno il diritto di essere sentito. Stando così le cose, il Consiglio federale non ha alcun motivo di prendere provvedimenti. Nelle risposte agli interventi citate sopra il Consiglio federale ha spiegato di non ravvisare un problema generale con l'università in questione e deplora che in casi isolati possano nascere conflitti complessi legati allo svolgimento delle ricerche. Il FNS è comunque tenuto a non agire al di fuori del suo ambito di competenza.

Risposta del Consiglio federale.

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