14.3463 · Postulato · 2014-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui esamina l'opportunità di regolare maggiormente e limitare l'immigrazione dai Paesi terzi. All'occorrenza vanno prese in considerazione, come misure concrete, in particolare le richieste seguenti, avanzate dal PLR nel 2009:
1. Potenziamento dei criteri d'integrazione: la conclusione e l'osservanza degli accordi d'integrazione dovranno costituire la regola al momento del rilascio di un primo permesso di dimora.
2. Gli accordi di integrazione andranno di norma stipulati anche in caso di ricongiungimento familiare di persone provenienti da Paesi terzi.
3. I permessi non vanno prorogati o vanno revocati se il sostentamento richiede il ricorso duraturo a prestazioni di aiuto sociale.
4. I nuovi arrivati vanno esclusi dall'aiuto sociale per un periodo iniziale di tre a cinque anni.
5. Tutta la procedura per le persone ammesse provvisoriamente va riesaminata, in particolare anche l'inversione dell'onere della prova.
Begründung
L'immigrazione da Paesi terzi, con annualmente circa 40 000 persone, è molto elevata. La stragrande maggioranza delle persone giunge in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare. Abbiamo a che fare con una vera e propria migrazione a catena. Tuttavia, deve poter immigrare e restare in Svizzera soltanto chi è disposto e in grado di integrarsi nel nostro Paese. Non vogliamo un'immigrazione conseguita adducendo fatti inesatti oppure per sfruttare il nostro sistema sociale. Per quanto concerne gli immigrati da Paesi terzi senza attività lucrativa, il Consiglio federale potrebbe quindi adottare misure immediate per limitare l'immigrazione nel suo complesso senza toccare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE né arrecare danno all'economia svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nel 2013, 11 907 cittadini di Stati terzi sono giunti in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 43 a 45 della legge federale sugli stranieri (per le cifre relative al ricongiungimento famigliare cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Darbellay 14.3185). Il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a un cittadino di un Paese terzo o la sua proroga può già oggi essere vincolato alla condizione di frequentare un corso di lingue o d'integrazione; lo stesso vale per i suoi famigliari. Di norma tale obbligo è stabilito in un accordo d'integrazione. Nell'ambito della revisione della legge sugli stranieri (integrazione) il Consiglio federale ha inoltre proposto di introdurre l'obbligo di stipulare accordi d'integrazione. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione e in particolare i cantoni incaricati di eseguire le misure hanno bocciato la proposta, in quanto tale obbligo rischierebbe di comportare, a fronte di circa 200 000 casi all'anno, un onere amministrativo sproporzionato.
Il Consiglio federale ritiene pertanto, analogamente ai governi cantonali, che le risorse nel settore della migrazione e dell'integrazione debbano essere utilizzate in maniera mirata per le persone che ne hanno particolarmente bisogno. Gli accordi sui programmi cantonali d'integrazione 2014-2017 e il disegno della nuova legge sugli stranieri prevedono l'introduzione nei cantoni di corrispondenti misure in favore di persone con particolari esigenze integrative. Tali provvedimenti comprendono anche gli accordi d'integrazione. Si prevede di estendere l'obbligo di informare in merito a difficoltà d'integrazione le autorità incaricate di eseguire le misure e di sancire esplicitamente il mancato rispetto dell'accordo d'integrazione senza ragioni valide quale motivo di revoca del permesso di soggiorno di breve durata e del permesso di dimora.
3. Le autorità competenti possono revocare o non prorogare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se l'interessato o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.
4. Attualmente il diritto alle prestazioni sociali può essere limitato soltanto dal legislatore cantonale. Nell'ambito del dibattito concernente una legge quadro sull'aiuto sociale, il Parlamento si è rifiutato di conferire alla Confederazione una corrispondente competenza (mozione CSSS-N 12.3013, "Legge quadro sull'aiuto sociale"). Nel parere del 18 dicembre 2013 il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto a esaminare in un rapporto in che misura una legge quadro sull'aiuto sociale potrebbe essere utile ai cantoni. L'esame riguarderà anche la base costituzionale per una competenza legislativa federale nell'ambito dell'aiuto sociale (postulato CSSS-N 13.4010, "Legge quadro sull'aiuto sociale"). I cantoni possono già oggi revocare il rispettivo permesso in caso di considerevole ricorso duraturo all'aiuto sociale.
5. Il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 14.3008, "Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione", prevede di riesaminare a fondo, sul piano legale, lo statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente e la procedura relativa all'ammissione provvisoria. Il 28 maggio 2014 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere il postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.