14.3471 · Interpellanza · 2014-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dal 1º gennaio 2013 è in vigore la legge sul CO2 modificata e 55 imprese con un elevato consumo energetico partecipano allo scambio di quote di emissione. I diritti di emissione che non sono stati assegnati a titolo gratuito, vengono venduti all'asta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) attraverso il registro nazionale dello scambio di quote di emissione.
Il 14 maggio 2014 sono stati messi all'asta per la prima volta diritti di emissione per complessive 150 000 tonnellate di CO2. In quel momento, in Svizzera non era ancora noto il prezzo dei diritti di emissione relativi al secondo periodo di impegno 2013-2020. Per lo stesso periodo, invece, nell'UE sono stati negoziati diritti di emissione a un prezzo di circa 5 euro per tonnellata di CO2. Ciò spiega lo choc delle imprese del settore industriale svizzero in concorrenza con quelle europee, quando l'UFAM ha comunicato il prezzo d'asta di 40,25 franchi per tonnellata di CO2. L'UFAM ha a più riprese assicurato alle imprese che lo scambio delle quote di emissione potrà avvenire anche senza il collegamento tra i sistemi di scambio di emissioni UE e svizzero. Il prezzo attuale di 40,25 franchi pregiudica tuttavia l'industria elvetica nella competizione internazionale e mostra i limiti di un mercato piccolo e isolato.
Se il collegamento fosse sancito per legge e i prezzi dei diritti di emissione venissero equiparati, si eviterebbe una distorsione della concorrenza e si garantirebbe la liquidità del mercato. Tuttavia, dall'accettazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" e dal conseguente stop agli accordi bilaterali, nel prossimo futuro il collegamento è fuori discussione. Occorre evitare che la nostra industria sia pregiudicata a causa dell'isolamento del sistema di emissioni svizzero. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come si è giunti all'elevato prezzo di 40,25 franchi per diritto di emissione?
2. Quali prezzi si attendono entro il 2020 per i diritti di emissione svizzeri in un mercato isolato limitato a 55 imprese?
3. Il prezzo attuale di un diritto di emissione svizzero è circa sei volte più elevato di quello europeo. Quali misure prevede di adottare la Confederazione per impedire una distorsione della concorrenza tra le imprese svizzere e quelle dell'UE? Come eviterà che, a causa della legge sul CO2, le imprese che partecipano allo scambio di quote di emissione lascino la Svizzera, rinuncino a investire o addirittura chiudano dei siti di produzione e che la legge sul CO2 abbia un effetto nefasto sull'industria?
4. In Svizzera "solo" 55 imprese partecipano allo scambio di quote di emissioni. Senza il collegamento dei due sistemi, la Confederazione come garantirà il buon funzionamento, la liquidità e l'equità del nostro sistema di scambio di quote di emissione?
5. Come vieterà la speculazione sui prezzi da parte delle "imprese comunali" e il conseguente pregiudizio per le imprese del settore industriale in concorrenza?
6. La procedura di vendita all'asta non è molto trasparente e dà adito a voci. Con quali misure la Confederazione intende renderla più trasparente?
7. Come verrà garantito che, in caso di prezzi di aggiudicazione e di mercato esorbitanti, le imprese del settore industriale possano far valere il caso di rigore, senza prima dover sborsare soldi per i diritti di emissione e poi dichiarare fallimento con l'unico obiettivo di dimostrare che le misure non soddisfano più il criterio della sostenibilità economica?
8. Ci si può ancora attendere un collegamento entro il 2020? Quando potranno essere riavviati i relativi negoziati con l'UE?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 14 al 21 maggio 2014 le imprese che aderiscono al sistema di scambio di quote di emissione hanno potuto partecipare alla vendita all'asta, mediante procedura competitiva, di 135 000 diritti di emissione. Le imprese hanno fatto un'offerta, indicando quanti diritti di emissione desideravano acquistare e a che prezzo. Ognuna di esse aveva la possibilità di sottoporre più coppie quantità-prezzo. Le offerte ricevute sono state classificate per ordine decrescente di prezzo. Il prezzo di aggiudicazione di 40,25 franchi è stato definito secondo il criterio dell'offerta a prezzi unitari, ovvero sulla base dell'offerta più bassa tra quelle vincenti. Il prezzo così stabilito è stato pagato da tutte le imprese, a prescindere dalla loro offerta iniziale. Le imprese che avevano offerto un prezzo più basso non si sono aggiudicate alcun diritto di emissione. Nel quadro di una procedura non competitiva, invece, sono stati messi all'asta 15 000 diritti di emissione. Seppur questa procedura garantisse l'ottenimento dei diritti di emissione ordinati, ogni impresa poteva richiedere una quantità limitata di diritti ed era vincolata al prezzo di aggiudicazione della procedura competitiva.
Se da un lato il prezzo di aggiudicazione è nettamente superiore al costo dei diritti di emissione applicato dall'Unione europea, dall'altro rimane inferiore alla tassa sul CO2. Quest'ultima, infatti, ammonta attualmente a 60 franchi per tonnellata di CO2 e le imprese che partecipano allo scambio di quote di emissione ne sono esentate. Per ogni tonnellata di CO2 emessa senza certificato, l'impresa in questione deve pagare una sanzione pari a 125 franchi e, l'anno successivo, presentare un certificato di riduzione delle emissioni.
2. Secondo la teoria economica, il prezzo del CO2 corrisponde ai costi necessari a ridurre le emissioni: le imprese sono disposte a pagare per avere il diritto di emettere CO2 fintantoché il prezzo non supera quello di eventuali misure interne. Dal momento che gli investimenti non sono quasi mai motivati solo da scelte di politica climatica, nella pratica è estremamente difficile determinare i costi per la riduzione delle emissioni di CO2 fine a se stessi. Sulla base delle esperienze maturate nel quadro di programmi di compensazione, quali quelli attuati da fondazioni come il centesimo per il clima o KliK, i costi per la riduzione delle emissioni nel settore industriale svizzero dovrebbero essere compresi tra i 40 e 100 franchi per tonnellata di CO2. In passato, le imprese potevano vendere i diritti di emissione eccedenti a questi prezzi. Il prezzo di un diritto di emissione può però essere anche nettamente inferiore a seconda dei rapporti di mercato, come nel caso dell'UE, dove al momento si osserva un surplus di offerta.
3./7. Le imprese attive sul mercato internazionale per le quali l'acquisto di diritti di emissione mancanti non è economicamente sostenibile, devono poter beneficiare di una regolamentazione dei casi di rigore. In questo modo, nell'eventualità in cui superino il limite massimo concesso, potrebbero ripiegare su certificati esteri di riduzione delle emissioni, nel confronto più economici, e su diritti di emissione europei. Le imprese devono comunque prima dimostrare di aver provato ad acquistare diritti di emissione svizzeri ai prezzi di mercato, che si orientano a quelli dell'UE. A tale riguardo è in corso di elaborazione una modifica dell'ordinanza sul CO2.
4./8. Lo scambio di quote di emissione è uno strumento economico che risulta tanto più vantaggioso quanto maggiore è il numero di partecipanti e la dimensione del mercato. Il Consiglio federale è cosciente del fatto che il sistema di scambio svizzero non presenti una liquidità ottimale. Pertanto, al fine di migliorare le opportunità di mercato delle imprese svizzere, si sta adoperando per concretizzare il collegamento del sistema di scambio di quote di emissione svizzero con quello europeo. Le trattative in merito con l'UE erano arrivate a buon punto, ma dopo l'accettazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" sono state provvisoriamente sospese. Con l'attuazione delle misure approvate il 30 aprile 2014 dal Consiglio federale sulla libera circolazione dei lavoratori croati, le trattative sono state riavviate e si concluderanno presumibilmente entro fine 2014. In attesa della ratifica di un accordo bilaterale sul collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissione UE e svizzero, deve essere applicata la regolamentazione dei casi di rigore prevista, in base alla quale le condizioni di mercato in Svizzera dovrebbero avvicinarsi a quelle dell'UE.
5. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui i diritti di emissione siano stati acquistati non per uso proprio ma per fini puramente speculativi, cioè nella speranza di poterli rivendere a un prezzo più elevato. Nell'ambito dell'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione, le imprese attive sul mercato internazionale a rischio delocalizzazione a causa dello scambio di emissioni (c.d. carbon leakage) hanno la precedenza rispetto alle imprese comunali.
6. In riferimento alla procedura di vendita all'asta occorre effettuare una ponderazione tra la trasparenza e il rischio che vengano conclusi accordi sui prezzi, che minano il significato stesso di asta. Le offerte delle imprese devono quindi rimanere anonime. Anche il numero di diritti di emissione che le singole imprese riescono ad aggiudicarsi deve essere tenuto riservato. Qualora sussistano sospetti di accordi tra concorrenti o pratiche illecite di imprese che dominano il mercato, l'UFAM ha il diritto di interrompere l'asta.
Risposta del Consiglio federale.