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14.3484 · Interpellanza · 2014-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta alla mia domanda 14.5192 "Interdire le salut nazi" (Vietare il saluto nazista), il Consiglio federale risponde che a suo avviso la situazione non è mutata dal 2011, quando è stato deciso di non modificare il Codice penale e il Codice penale militare. Sarebbe pertanto interessante che il Consiglio federale informi il Consiglio nazionale in merito alla situazione attuale nel 2014 in Europa.

1. Il Consiglio federale è in grado di informarci in merito alla situazione giuridica nei Paesi dell'Unione europea (UE) per quanto concerne il divieto dei simboli di riconoscimento nazista o di ideologia razzista?

2. È in grado di informarci sulle conseguenze di tali divieti (in particolare fornendo statistiche di condanne)?

Begründung

In occasione delle recenti elezioni in Europa e del Parlamento dell'UE, l'estrema destra ha guadagnato vari seggi e non esita più a propagare idee vicine alle ideologie che, il secolo scorso, hanno permesso a Hitler e Mussolini di prendere il potere nei rispettivi Paesi. Non si può e non si deve banalizzare la situazione, come temo stia avvenendo attualmente. Per questo motivo sarebbe interessante conoscere la situazione giuridica nei Paesi dell'UE.

Ho preso la decisione di intervenire a tale proposito in seguito all'annullamento da parte del Tribunale federale di una condanna inflitta dalle autorità giudiziarie del canton Uri a un neonazista che, in occasione della festa nazionale, aveva fatto il saluto nazista sul prato del Rütli sventolando una bandiera svizzera. Rammento che la festa nazionale e la bandiera svizzera appartengono a tutti gli Svizzeri e che è scandaloso che alcuni nazistelli e i loro simpatizzanti si approprino della nostra festa nazionale e della nostra bandiera per i loro nauseabondi fini politici.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta di vietare l'utilizzo in pubblico di simboli razzisti non è nuova. Il Consiglio federale ha già svolto, nel 2003 e nel 2009, due consultazioni su una norma penale che punisca l'utilizzo e la diffusione di simboli razzisti. Nel 2011 governo e Parlamento hanno deciso di rinunciare a una norma di questo tipo dopo aver fatto svolgere studi di diritto comparato.

1. Nel 2008 l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna ha stilato una perizia sul razzismo e l'estremismo in Germania, Francia, Italia e Austria, e in particolare sul quadro normativo relativo a distintivi, insegne e simboli estremisti e razzisti. Il risultato di questa analisi comparata è riassunto nel rapporto relativo all'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti, elaborato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nel 2009.

Il quadro normativo nei Paesi europei non è uniforme. Nei Paesi la cui storia è fortemente segnata dal nazionalsocialismo l'utilizzo di distintivi, insegne e simboli estremisti o razzisti è di regola punito. Il saluto nazista è vietato, ad esempio, in Germania, Austria, Francia, Repubblica Ceca e Polonia. Nell'Europa meridionale le norme penali nei confronti dei simboli nazisti sono meno unitarie. E nei Paesi che non hanno conosciuto l'occupazione, come la Gran Bretagna, non è prevista alcuna corrispondente disposizione penale.

Nella presente risposta non è tuttavia possibile illustrare in modo dettagliato il quadro normativo di tutti i Paesi europei per quanto riguarda i divieti di simboli nazisti e in generale di simboli che propagano un'ideologia razzista. Il Consiglio federale ritiene che in complesso la situazione non sia mutata in Europa dal 2011.

2. Per quanto riguarda eventuali conseguenze di un divieto penale dell'impiego pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale, il Consiglio federale rinvia al rapporto del 30 giugno 2010 sullo stralcio della mozione della CAG-N 04.3224 del 29 aprile 2004 (FF 2010 4263 segg., 4271 segg.). Per motivare la sua proposta, il Consiglio federale indica che l'utilizzo o la diffusione in pubblico di simboli razzisti in Svizzera è punibile secondo l'articolo 261bis CP (RS 311) se essi simboleggiano un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione. Una norma penale contro simboli razzisti non comporterebbe alcuna utilità, in quanto non è possibile dare una definizione chiara. In particolare la valutazione delle variazioni di simboli razzisti potrebbe comportare difficoltà di applicazione. È peraltro difficile trarre conclusioni applicabili alla Svizzera dalla prassi giuridica di altri Paesi europei. Da un lato perché non sono disponibili statistiche che rilevano separatamente il numero di condanne per utilizzo di simboli nazisti o di ideologia razzista. Dall'altro perché tali statistiche sarebbero poco indicative per la Svizzera alla luce delle diverse condizioni quadro previste dai vari Paesi.

Risposta del Consiglio federale.