14.3485 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della discussione su un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.
1. In quali settori della protezione degli animali la Svizzera applica prescrizioni più severe rispetto all'UE (trasporto di animali, ecc.) e come dovrebbero essere adeguate?
2. L'UE ha intavolato negoziati con gli USA per un accordo di libero scambio (TTIP). In quale misura l'agricoltura svizzera ne sarebbe concretamente toccata (in quali settori, quali derrate alimentari, quali metodi di produzione, ecc.) nel caso di un accordo istituzionale con l'UE?
3. Con la conclusione di un accordo istituzionale nel settore agricolo la Svizzera dovrebbe riprendere tutta o parte della Politica agricola comune (PAC) onde garantire il libero accesso reciproco ai mercati? Quali settori ne sarebbero concretamente toccati?
4. Il recepimento automatico del diritto nei settori delle quattro libertà fondamentali non si tradurrebbe automaticamente in libero scambio tra Svizzera e UE? In caso negativo, il Consiglio federale come pensa di impedirlo?
Stellungnahme des Bundesrates
I negoziati tra la Svizzera e l'UE in merito a un accordo istituzionale sono in corso. La definizione degli accordi bilaterali ai quali si applicherà l'accordo istituzionale e delle conseguenze concrete che quest'ultimo avrà su di essi fa parte dei negoziati. In linea di principio l'accordo istituzionale dovrebbe fissare le regole per l'interpretazione giuridica, la sorveglianza e la composizione delle controversie tra le parti per gli accordi bilaterali di accesso al mercato. È previsto inoltre un adeguamento dinamico degli accordi all'acquis dell'UE pertinente; ogni recepimento del diritto sarà tuttavia oggetto di una decisione autonoma della Svizzera in modo da garantire l'indipendenza e rispettare i principi costituzionali e i processi democratici elvetici.
1. La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali è, nel complesso, più rigida di quella dell'UE. Fanno eccezione i mezzi di trasporto di animali e l'installazione di impianti d'allarme per la ventilazione artificiale nelle stalle chiuse. Se e in quale misura le disposizioni sulla protezione degli animali faranno parte di futuri accordi con l'UE nel quadro del miglioramento dell'accesso al mercato nel settore agricolo e alimentare, sarà discusso nell'ambito di colloqui tra la Svizzera e l'UE. Ad ogni modo la Svizzera avrebbe la possibilità di emanare norme più rigide in materia di protezione degli animali (rimandiamo a tal proposito al rapporto del Consiglio federale del 20 giugno 2012 in adempimento al postulato Graf 08.3696).
2. Un gruppo di lavoro interdipartimentale, diretto dalla SECO, sta svolgendo accertamenti sulle possibili ripercussioni per la Svizzera di un accordo di libero scambio (ALS) UE-USA. Come già spiegato nella sua risposta all'interpellanza Böhni 14.3111 del 18 marzo 2014, il Consiglio federale non può pronunciarsi in modo attendibile sulle ripercussioni per la Svizzera di un eventuale ALS UE-USA finché non sarà noto il contenuto delle disposizioni negoziate. A seconda delle prospettive e del contenuto dei negoziati tra UE e USA si dovranno esaminare opzioni concrete volte a garantire la competitività dell'economia svizzera e l'attrattiva della piazza economica elvetica.
Nel settore agricolo non si possono ancora valutare definitivamente le ripercussioni che un ALS UE-USA potrebbe comportare per gli standard svizzeri. Quel che è certo è che, qualora l'UE decidesse di modificare le proprie regole, prima di adeguare gli standard legali per i generi alimentari la Svizzera pondererebbe politicamente sia gli aspetti legati all'accesso al mercato sia la necessità di tutelare i consumatori. Non vi è dunque, neanche nel caso di un accordo istituzionale con l'UE, alcun automatismo in tal senso.
3. La Svizzera potrà decidere sull'eventuale conclusione di un accordo nel settore dell'apertura del mercato agroalimentare, indipendentemente dalle questioni istituzionali. Sta ad entrambe le parti comprendere che un tale accordo riguarderebbe esclusivamente aspetti commerciali. Un recepimento della Politica agricola comune non è oggetto di negoziato.
4. Un accordo istituzionale non disciplina in quale misura la Svizzera auspica aprire il suo mercato. I meccanismi di recepimento del diritto discussi nell'ambito dei negoziati su aspetti istituzionali non hanno, pertanto, alcun influsso sulla questione dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE. Con la risoluzione delle questioni istituzionali la Svizzera non avrà alcun obbligo di apertura di nuove linee di prodotti specifiche. Un accordo istituzionale, quindi, non comporterà automaticamente il libero scambio in ambito agricolo con l'UE.
Risposta del Consiglio federale.