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14.3486 · Postulato · 2014-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulle conseguenze economiche e finanziarie di un'adeguata riduzione del periodo di riporto delle perdite previsto per le persone giuridiche. La vigente legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e la vigente legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) consentono di dedurre dall'utile netto le perdite riportate dei sette esercizi precedenti (art. 67 LIFD e 25 cpv. 2 LAID). Deve essere presa in considerazione un'eventuale riduzione a cinque o addirittura a tre anni, tenendo conto anche dello stato del diritto a livello internazionale.

Begründung

Per le persone giuridiche, la legge prevede la possibilità di dedurre dall'utile netto le perdite riportate dei sette esercizi precedenti. Questa possibilità provoca, in caso di eventi straordinari, massicce perdite di gettito fiscale che si trascinano ancora per anni dopo l'evento in questione. Questi strascichi duraturi impediscono all'ente pubblico di costituire in tempi di congiuntura favorevole le riserve necessarie per i futuri periodi di crisi. Le conseguenze del lungo periodo concesso per la compensazione delle perdite si manifestano ora in modo impressionante, consentendo a imprese della piazza finanziaria che al momento della crisi avevano subito ingenti perdite, tra cui in particolare certe banche, di far valere perdite riportate astronomiche. Questo fenomeno colpisce in modo particolarmente grave i cantoni con forte presenza di uno dei settori interessati. Colpisce anche il lungo periodo di sette anni concesso alle persone giuridiche per la compensazione delle perdite.

Il riporto delle perdite è anche uno dei fattori che consentono a molte persone giuridiche di non versare un centesimo d'imposta sull'utile.

Questa situazione richiede un urgente adeguamento. Nel rapporto presentato il Consiglio federale dovrà illustrare le conseguenze di una riduzione del periodo di riporto a cinque o addirittura a tre anni sia sui conti pubblici sia per le imprese interessate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel diritto vigente il computo delle perdite è possibile per le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale. Conformemente all'articolo 31 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14) questa regolamentazione si applica all'attività lucrativa indipendente e secondo l'articolo 67 LIFD e l'articolo 25 capoverso 2 LAID anche alle persone giuridiche. Una modifica di questa regolamentazione, come proposto dall'autrice del postulato, che gravasse solo sulle persone giuridiche, violerebbe il principio dell'uguaglianza giuridica (articolo 8 Cost.).

Nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese vengono proposti adeguamenti riguardanti il computo delle perdite per l'attività lucrativa indipendente e per persone giuridiche. È previsto di abolire la limitazione temporale del computo delle perdite e di introdurre un'imposizione minima del 20 per cento per livellare le entrate fiscali. In tal modo si tiene maggiormente conto del principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Ne risulterebbero due conseguenze: d'ora in poi in una situazione di profitto un'impresa verserà sempre l'imposta sull'utile, mentre il diritto di fare valere il riporto delle perdite si protrarrà maggiormente nel tempo.

La proposta del Consiglio federale sul computo delle perdite è invero contraria all'orientamento del postulato, ma tiene comunque conto della richiesta ivi formulata, ovvero quella di evitare la non imposizione delle imprese e di ridurre le grandi oscillazioni nel gettito fiscale annuo degli enti pubblici. Il Consiglio federale desidera pertanto rinunciare a un'ulteriore verifica mediante rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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