14.3504 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 7 della legge sul CO2 modificata prevede il rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera. Dalle prime esperienze emerge che i costi di transazione per i progetti nazionali riconosciuti dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sono molto alti. Risulta quindi più difficile adottare misure su base volontaria nel settore dei carburanti. Nel periodo 2006 a 2012 le imprese hanno ricevuto un'indennità di 125 franchi per ogni tonnellata di CO2 ridotta grazie all'adozione di misure volontarie volte a ridurre il consumo di carburante. In questo contesto, fino al 2012 circa 80 imprese di trasporto avevano ridotto di quasi 325 000 tonnellate (complessive) le emissioni di CO2. Si prevede che nel periodo 2013 a 2020 solo una piccolissima parte dell'effetto ottenuto negli ultimi anni grazie all'adozione di misure nel settore dei carburanti potrà essere raggiunto dalle imprese entro il 2020.
Non occorre ridurre ma incrementare le misure, abbassando nel contempo i costi di transazione. Ai sensi della legislazione, ciò comporterebbe una maggiore riduzione delle emissioni e una minore burocrazia. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Che cosa pensa di fare il Consiglio federale per riconoscere altre misure di riduzione e abbassare i costi di transazione, affinché anche sul territorio nazionale si possa realmente procedere all'abbattimento delle emissioni?
2. Il Consiglio federale come valuta il rischio per la reputazione della Svizzera qualora, a causa dei costi di transazione troppo elevati, non si riuscisse a raggiungere l'obiettivo di riduzione entro il 2020?
3. Dove vanno a finire i proventi delle "multe" che devono essere pagate per le tonnellate di CO2 non compensate?
4. Quali misure adotta il Consiglio federale per ridurre gli ostacoli burocratici all'UFAM?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Mediante una modifica dell'ordinanza sul CO2, il Consiglio federale intende ottenere ulteriori miglioramenti per quanto riguarda gli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera e abbattere così anche i costi di transazione. Detti miglioramenti contemplano l'autorizzazione di programmi nell'ambito dei quali si possano riassumere iniziative analoghe. In questo modo, ogni singola iniziativa non deve più passare attraverso l'intero ciclo progettuale, il che porta a una sostanziale riduzione dei costi di transazione.
I progetti e i programmi già registrati sono pubblicati sotto tutela del segreto di fabbricazione e del segreto d'affari e sono dunque accessibili a tutti. Si intende così ridurre i costi di transazione, generati soprattutto in fase di sviluppo di nuovi progetti e programmi.
I requisiti dei progetti e dei programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera devono essere definiti in modo tale da attuare ulteriori misure che non si sarebbero potute realizzare senza gli attestati (criterio di addizionalità). Le misure volontarie, come quelle attuate in particolare dalle aziende, nel periodo tra il 2006 e 2012, e che hanno beneficiato del sostegno finanziario della Fondazione Centesimo per il clima, possono proseguire se sono rispettate le disposizioni legali attualmente in vigore. Rientrano in tali misure per esempio i programmi di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, sviluppati sotto l'egida dell'Agenzia dell'energia per l'economia.
2. Se la Svizzera non dovesse raggiungere l'obiettivo di riduzione concordato a livello internazionale, metterebbe a rischio la sua reputazione di partner credibile nelle trattative internazionali sul clima. L'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili è uno strumento che si inserisce nell'ampia gamma di misure per ridurre le emissioni di gas serra. Questo strumento riesce tuttavia a migliorare il bilancio climatico della Svizzera solo se viene rispettato il criterio di addizionalità. Per garantire che ciò avvenga, i progetti di compensazione devono soddisfare alcuni requisiti minimi e devono essere convalidati e verificati da organismi di controllo indipendenti. Questo procedimento si applica anche a livello internazionale per la realizzazione dei progetti di protezione del clima conformi al Protocollo di Kyoto.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni non sono a destinazione vincolata e perciò vanno a beneficio del bilancio generale della Confederazione. L'articolo 28 della legge sul CO2 stabilisce un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2 non compensata ed esige un certificato di riduzione delle emissioni all'estero al fine di rispettare gli obblighi internazionali della Svizzera nonostante la prestazione compensatoria non sia stata fornita.
Risposta del Consiglio federale.