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Accordo sul commercio di prodotti agricoli. Effetti di un accordo istituzionale con l'UE

14.3505 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il 18 dicembre 2013, il Consiglio federale ha conferito il mandato per negoziati in ambito istituzionale con l'UE. Esso ritiene che, in relazione all'accesso al mercato, sia nell'interesse della Svizzera individuare meccanismi che consentano un adeguamento agli sviluppi dell'acquis comunitario e, di conseguenza, garantiscano l'omogeneità del diritto. A tal fine sarà probabilmente necessario un nuovo accordo istituzionale.

In vista della discussione su un nuovo accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Il Consiglio federale intende adeguare già adesso, e di sua iniziativa, il libero scambio nel settore lattiero (linea bianca), considerato che con un accordo istituzionale la Svizzera sarebbe comunque obbligata a farlo?

2. Allo scadere della moratoria sull'ingegneria genetica, a fine 2017, il Consiglio federale intende consentire agli agricoltori di coltivare piante geneticamente modificate. Questa è da considerarsi un'anticipazione della disposizione che dovrà essere comunque accettata in caso di accordo istituzionale con l'UE?

3. La proposta di legge della Commissione europea tesa ad armonizzare la normativa sull'impiego di sementi è stata nuovamente respinta dal Parlamento europeo. La Svizzera dovrebbe riprendere automaticamente un simile regolamento sulle sementi nel nome delle quattro libertà fondamentali?

Stellungnahme des Bundesrates

I negoziati tra la Svizzera e l'UE in merito a un accordo istituzionale sono in corso. La definizione degli accordi bilaterali ai quali si applicherà l'accordo istituzionale e delle conseguenze concrete che quest'ultimo avrà su di essi fa parte dei negoziati. In linea di principio l'accordo istituzionale dovrebbe fissare le regole per l'interpretazione giuridica, la sorveglianza e la composizione delle controversie tra le parti per gli accordi bilaterali di accesso al mercato. È previsto inoltre un adeguamento dinamico degli accordi all'acquis dell'UE pertinente; ogni recepimento del diritto sarà tuttavia oggetto di una decisione autonoma della Svizzera in modo da garantire l'indipendenza e rispettare i principi costituzionali e i processi democratici elvetici.

1. Il rapporto del Consiglio federale sulla reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per tutti i prodotti lattieri, pubblicato il 14 maggio 2014, è stato redatto su mandato del Parlamento. Tale rapporto dovrebbe consentire al Parlamento di valutare le prospettive del mercato lattiero svizzero e di illustrare in che misura una completa reciproca apertura del mercato lattiero con l'UE possa rappresentare una solida prospettiva a medio-lungo termine per l'economia lattiera svizzera. Ora spetta al Parlamento analizzarne i contenuti e stabilire come procedere. La fattibilità di un eventuale accordo per l'apertura della linea bianca dipende anche dai rapporti di ordine superiore con l'UE. La soluzione delle questioni istituzionali non comporta comunque per la Svizzera alcun obbligo di aprire determinate linee di prodotti.

2. In virtù dell'articolo 37a della legge sull'ingegneria genetica (LIG), il Consiglio federale è incaricato di emanare le disposizioni d'esecuzione per il periodo successivo alla scadenza della moratoria sull'ingegneria genetica (art. 197 cpv. 7 Cost.). Attualmente sta provvedendo ad adempiere tale mandato. L'accordo agricolo con l'UE del 1999 non prevede alcun riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di mezzi di produzione OGM. Anche un accordo istituzionale non cambierebbe niente in proposito. Un eventuale riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l'UE dovrebbe essere negoziato separatamente. Al momento il Consiglio federale non persegue tale obiettivo.

3. Il settore sementi rientra già nell'accordo agricolo con l'UE del 1999. In Svizzera, tuttavia, oltre al diritto sulle sementi armonizzato, vi sono anche disposizioni nazionali in materia che forniscono ai produttori indigeni ulteriori margini di manovra per la coltivazione.

Il Consiglio federale segue le discussioni interne all'UE su eventuali adeguamenti delle disposizioni in materia di sementi ed è regolarmente informato in proposito dall'UE nell'ambito del comitato misto per l'agricoltura. Per preservare l'equivalenza e, quindi, i vantaggi dell'accordo, la legislazione armonizzata interna svizzera deve continuare a essere impostata in modo da essere compatibile con il diritto dell'UE. Ogni futuro recepimento del diritto, anche nell'ambito di un accordo istituzionale, sarà, tuttavia, oggetto di una decisione autonoma da parte della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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