14.3506 · Mozione · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che tutti i prodotti animali del primo, secondo e terzo livello di produzione importati in Svizzera debbano sottostare alla legislazione elvetica in materia di protezione degli animali, eventualmente applicando scadenze scaglionate dettate dalle diverse condizioni vigenti. I prodotti ottenuti all'estero con metodi di produzione non consentiti ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali svizzera potranno essere importati solo se corredati della dichiarazione "ottenuti mediante un metodo di produzione vietato in Svizzera".
Begründung
Nell'ambito della protezione degli animali persiste un enorme divario tra la legislazione nazionale e quelle internazionali. Ciò è fonte d'insicurezza per i consumatori per i quali il benessere degli animali è estremamente importante. Le prescrizioni elvetiche che, alla luce di questa situazione, negli ultimi anni sono diventate sempre più rigorose, penalizzano sul piano concorrenziale le derrate alimentari indigene rispetto ai prodotti importati. Tale lacuna va pertanto colmata creando pari condizioni per le derrate di produzione indigena e quelle d'importazione, soprattutto in vista del futuro dibattito politico su accordi di libero scambio che potrebbero riguardare anche l'agricoltura. Una soluzione è necessaria anche perché nella legge sulle derrate alimentari il Parlamento non ha sancito un obbligo di dichiarazione del Paese d'origine per i prodotti trasformati.
È importante che siano coinvolti tutti e tre i livelli di produzione: il primo per i prodotti grezzi di origine animale allo stato fresco, surgelato, refrigerato o secco, il secondo, successivo al primo livello di trasformazione, in cui rientrano, ad esempio, tutti i latticini, i prodotti di carne, di pesce e di uova e il terzo per gli alimenti convenience, pronti o semipronti.
Nel caso degli animali da reddito a sangue caldo, i cui prodotti vengono importati in Svizzera, il limite del sistema dovrebbe estendersi fino ai nonni materni e paterni. Nell'attuazione vanno stabiliti adeguati termini transitori e deroghe in casi motivati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il benessere degli animali è un aspetto importante per i consumatori e ha una notevole valenza nell'ambito della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere che gode di ampio sostegno. A tal riguardo, la produzione secondo standard svizzeri in materia di protezione degli animali può essere assolutamente valutata anche come vantaggio concorrenziale.
Il Consiglio federale, tra l'altro anche nella sua risposta all'interpellanza Chevalley 13.3034, si è già espresso su questioni analoghe. Esso ritiene che debbano essere analizzate accuratamente le misure che potrebbero potenzialmente rivelarsi un ostacolo al commercio, in particolare per quanto concerne la loro proporzionalità e conciliabilità con gli obblighi internazionali nonché le loro ripercussioni.
Il Consiglio federale ritiene sproporzionato quanto richiesto dall'autore della mozione poiché già minime divergenze dal diritto svizzero comporterebbero un obbligo di caratterizzazione. Il coinvolgimento di vari livelli di trasformazione fino ai prodotti convenience e in particolare il limite del sistema proposto dall'autore della mozione, che includerebbe anche i nonni e i genitori degli animali da reddito indigeni e importati, sollevano la questione della praticabilità. L'attuazione dell'obbligo di caratterizzazione richiesto si tradurrebbe in un eccessivo dispendio amministrativo supplementare per l'economia e le autorità preposte all'esecuzione.
Gli ostacoli tecnici al commercio risultanti dall'attuazione della mozione sarebbero inconciliabili con la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Essi entrerebbero altresì in conflitto con l'Accordo sugli OTC dell'OMC (RS 0.632.20). Non da ultimo vanno tenuti in considerazione gli obblighi nei confronti dell'UE nell'ambito del commercio di prodotti animali (allegato 11 dell'accordo agricolo; RS 0.916.026.81).
Se tutti i prodotti importati non fabbricati esattamente secondo le prescrizioni svizzere dovessero venir contrassegnati con la dichiarazione "ottenuti mediante un metodo di produzione vietato in Svizzera" si altererebbero i fatti, riportandoli in maniera discriminatoria. I consumatori non acquisirebbero informazioni supplementari significative, ma probabilmente verrebbero resi ancora più insicuri. È quindi opinabile se le misure proposte dall'autore della mozione siano idonee a garantire un'informazione adeguata ai consumatori.
Mediante le vigenti disposizioni esecutive relative all'articolo 18 della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), invece, i consumatori acquisiscono informazioni supplementari significative in caso di metodi di produzione chiaramente differenziati e vietati in Svizzera (impiego di ormoni e antibiotici per aumentare le prestazioni, allevamento in batteria nella produzione di uova, forma di detenzione nella produzione di carne di coniglio domestico). Migliorano pertanto la possibilità di scelta e la trasparenza nel punto vendita per quanto riguarda questi prodotti senza che venga a crearsi uno sproporzionato dispendio aggiuntivo lungo la catena di valore aggiunto e per le autorità preposte all'esecuzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.