Scambio automatico di informazioni. Parità di trattamento tra le autorità fiscali nazionali e quelle estere
14.3511 · Mozione · 2014-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a garantire la parità di trattamento delle autorità fiscali nazionali ed estere in ordine all'attuazione dello scambio automatico di informazioni nelle questioni fiscali nel quadro dell'OCSE a livello internazionale. Con l'introduzione di un progetto nazionale simile allo scambio automatico di informazioni bisogna allo stesso tempo presentare un progetto finalizzato alla risoluzione della questione dei fondi non dichiarati a livello nazionale.
Begründung
Lo scambio automatico di informazioni nelle questioni fiscali nel quadro dell'OCSE sta per essere introdotto. Ci si chiede quindi cosa stia succedendo a livello nazionale. Non è possibile che questo scambio automatico di informazioni sia introdotto sul piano internazionale e che le autorità fiscali svizzere siano trattate peggio rispetto a quelle straniere. Questo non solo è urtante ma sulla scia della globalizzazione dei rapporti economici e finanziari non è nemmeno praticabile a lungo termine. Una strategia coerente volta all'emersione di fondi non dichiarati deve essere perseguita sia all'estero che in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione della sua seduta del 21 maggio 2014, il Consiglio federale ha definito le bozze del mandato per l'introduzione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale con gli Stati partner.
Per il Consiglio federale è importante che le direttive che esso ha già deciso nel mese di giugno del 2013 siano contenute nel nuovo standard e che vengano attuate in questo tipo di accordi. Deve quindi esistere un unico standard globale, le informazioni scambiate devono servire soltanto allo scopo convenuto (principio di specialità), le informazioni devono essere scambiate in modo reciproco, la protezione dei dati deve essere garantita e anche gli aventi economicamente diritto di trust e di altre strutture finanziarie devono essere identificati.
Visto che devono essere conclusi solo accordi reciproci sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale viene garantito che le autorità svizzere riceveranno informazioni su patrimoni e redditi di patrimoni che contribuenti con domicilio fiscale in Svizzera detengono o ritraggono presso istituti finanziari con sede in uno Stato che ha concluso con la Svizzera un accordo di scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Con l'accordo transfrontaliero sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale viene garantita la parità di trattamento della Svizzera e dell'estero.
Nel quadro delle bozze del mandato per le trattative sullo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha tra l'altro stabilito che la negoziazione di tale accordo non tocca il segreto bancario fiscale all'interno del Paese. Questo tema è indipendente dagli accordi sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale a livello internazionale e sarà oggetto a tempo debito di dibattiti politici separati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.