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14.3545 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

I disoccupati hanno diritto alle indennità giornaliere e ai cosiddetti provvedimenti inerenti al mercato offerti dagli URC allo scopo di reinserire in maniera rapida e duratura le persone nel mercato del lavoro. Sono tuttavia stati sollevati dubbi sull'impiego mirato dei mezzi dell'AD negli URC e sull'efficacia delle offerte e degli eventi proposti. Occorre interrogarsi sull'utilità dei ripetuti corsi di tecnica di ricerca d'impiego e delle formazioni in un ambito diverso da quello di appartenenza. Anche se la SECO propone corsi di lingua nel quadro di un programma nazionale, l'URC offre la possibilità di svolgere costosi corsi all'estero. Apparentemente i mezzi dell'AD vengono impiegati in maniera molto generosa, anche per quanto riguarda le formazioni del personale degli URC (specialista in risorse umane). Tali formazioni sono costose e si dovrebbe garantire che le persone che le seguono rimangano presso l'URC per un paio di anni. In caso contrario (anche nel caso di un cambiamento di posto all'interno dell'amministrazione), dovrebbero essere rimborsate le spese legate alla formazione. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come vengono impiegati i mezzi finanziari dell'AD (illustrare nel dettaglio, in franchi svizzeri)?

2. L'URC propone offerte competitive o doppioni rispetto alle offerte e alle attività di consulenza proposte dallo Stato o dall'economia privata? Le condizioni sono paragonabili?

3. Qual è il rapporto tra i mezzi destinati ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (provvedimenti di formazione e di occupazione, corsi e formazioni in seno all'URC, ecc.) e quelli destinati al compito fondamentale dell'AD, ossia la fornitura di prestazioni assicurative?

4. Come viene garantito che le offerte complementari proposte degli URC siano efficaci ed efficienti?

5. Gli URC prendono autonomamente le proprie decisioni riguardo alle offerte complementari proposte, ai relativi organizzatori, al luogo in cui si svolgono nonché in merito al loro ampliamento? Chi controlla gli URC?

6. Il Consiglio federale prevede ulteriori ampliamenti dei compiti a carico dell'AD e se sì quali, o prenderebbe in considerazione la possibilità di ridurre di nuovo le aliquote di contribuzione?

7. Condivide l'opinione secondo cui con i mezzi dell'AD vengono coperte offerte inutili e che la ragione sia da ricercare negli elevati fondi a disposizione?

8. Se una persona cambia posto di lavoro, le spese della formazione di specialista in risorse umane devono essere rimborsate?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 119a OADI, l'istituzione e la gestione degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono di competenza cantonale.

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) annesso alla Segreteria di Stato dell'economia sovrintende all'attività dei cantoni mediante una strategia incentrata sui risultati. Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni cantone un accordo incentrato sul conseguimento di risultati il cui obiettivo principale è il reinserimento rapido e duraturo dei disoccupati. I cantoni sono incentivati a impiegare i fondi a loro disposizione in modo ottimale, poiché le loro attività finalizzate al conseguimento di questi obiettivi vengono valutate tramite un benchmark.

1./3./8. Nel 2013 le spese totali dell'AD sono ammontate a 6496 milioni di franchi ripartiti come illustrato di seguito: 4809 milioni di franchi per indennità di disoccupazione, 133 milioni di franchi per indennità per lavoro ridotto, 74 milioni di franchi per indennità per intemperie, 33 milioni di franchi per indennità per insolvenza e 558 milioni di franchi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). L'ammontare impiegato per i PML rappresenta poco meno del 12 per cento rispetto alla spesa per le indennità di disoccupazione.

Nel 2013 le spese amministrative totali dell'AD sono ammontate a 674 milioni di franchi ripartiti tra i diversi organi esecutivi come illustrato di seguito: 166 milioni di franchi per le casse di disoccupazione, 441 milioni di franchi per gli organi d'esecuzione cantonali (uffici regionali di collocamento, URC; servizi logistici per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, LPML; e servizi cantonali), 20 milioni di franchi per l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e 47 milioni di franchi per l'ufficio di compensazione dell'AD. Dei 441 milioni di franchi impiegati per le spese amministrative per URC, LPML e servizi cantonali, 4,4 milioni di franchi (circa l'1 per cento) sono stati utilizzati per la formazione e la formazione continua dei collaboratori che si occupano dell'esecuzione. I costi legati alla formazione dei consulenti URC per il conseguimento di un attestato professionale federale erano di 1,3 milioni di franchi. Dipende dalle legislazioni cantonali in materia di personale, alle quali i collaboratori degli organi d'esecuzione sono soggetti, se il personale degli URC è tenuto o meno a rimborsare le spese legate alla propria formazione nel caso di un cambio di posto di lavoro.

2./4./5./7. La gestione incentrata sui risultati di URC, LPML e servizi cantonali che conferisce ai cantoni un ampio margine di manovra nell'esecuzione della LADI incentiva questi ultimi a impiegare i mezzi a loro disposizione in maniera efficace ed efficiente. Inoltre l'ufficio di compensazione dell'AD vigila sulla corretta esecuzione della LADI da parte dei cantoni tramite controlli tecnici e finanziari. Pertanto il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo la quale offerte inutili vengono coperte tramite i mezzi dell'AD.

Per adempiere alla richiesta del postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 13.3361 del 22 aprile 2013, è in corso l'esame dell'efficacia e dell'efficienza nell'esecuzione della LADI. Il rapporto del Consiglio federale sarà disponibile nel 2015 e risponderà in modo dettagliato alle domande formulate nella presente interpellanza.

6. Il Consiglio federale non prevede alcun compito ulteriore e, di conseguenza, nessun ampliamento delle spese a carico dell'AD. La legge prevede un meccanismo di riduzione (art. 90c cpv. 2 LADI) per definire l'ammontare delle aliquote di contribuzione ordinarie. Il contributo di solidarietà attualmente riscosso sulla parte di salario a partire da 126 000 franchi non verrà più prelevato quando sarà adempiuta la condizione prevista dalla relativa disposizione transitoria della modifica della LADI del 21 giungo 2013.

Risposta del Consiglio federale.