14.3548 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo una decisione del Tribunale federale, gli stranieri in possesso di un diploma possono accedere direttamente alle scuole universitarie svizzere. La decisione è motivata dalla prevalenza della "Convenzione di Lisbona" sull'autonomia delle università che, pertanto, non potranno più regolare liberamente il riconoscimento dei diplomi stranieri. L'accesso all'insegnamento superiore in un altro Stato membro della convenzione potrà essere negato soltanto qualora sia possibile dimostrare che esiste "una differenza sostanziale" tra le condizioni di accesso delle Parti.
Il Consiglio federale ha approvato questa convenzione senza consultare il Parlamento ed è quindi totalmente responsabile delle conseguenze che essa comporta.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Era consapevole delle conseguenze che questa adesione avrebbe comportato?
2. Com'è possibile verificare l'equivalenza di ciascun diploma senza aggravare troppo l'onere amministrativo delle università?
3. Come possiamo incoraggiare i nostri studenti a ottenere un diploma di maturità se questo non è necessario per accedere agli studi universitari?
4. Non teme che vi possano essere ripercussioni negative sulla qualità?
5. In Svizzera i requisiti necessari per ottenere un diploma di maturità sono elevati rispetto a quelli dei Paesi stranieri. Come intende spiegare agli studenti che non riescono ad ottenere un diploma di maturità perché, ad es., non superano il corso nella seconda lingua straniera, che uno studente proveniente dall'estero ha accesso all'università nonostante non abbia dovuto studiare nessuna seconda lingua straniera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Convinto che la promozione della mobilità internazionale per le università svizzere sia un aspetto fondamentale della cooperazione internazionale in materia di formazione e ricerca, il 6 marzo 1991 il Parlamento ha approvato diverse convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unesco nell'ambito dell'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, dell'equivalenza dei periodi di studi universitari, del riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi di studi superiori (ad es. la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, RS 0.414.1) permettendo in tal modo l'adesione della Svizzera (RU 1991 2000). In base all'articolo 2 del decreto federale del 22 marzo 1991 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità (RU 1991 1972) e dopo un'indagine conoscitiva presso le università, il 24 marzo 1998 il Consiglio federale ha firmato la Convenzione di Lisbona elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco (Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea dell'11 aprile 1997) .
Gli obblighi in materia di ammissione contenuti nella Convenzione di Lisbona si basano essenzialmente sul principio di non discriminazione. Le Parti e, di conseguenza, le università continuano a disporre di un'ampia autonomia in materia di ammissione di studenti stranieri. Nella sentenza menzionata, il Tribunale federale in primo luogo osserva che l'articolo IV.1 della Convenzione di Lisbona è direttamente applicabile e rinvia il caso all'autorità inferiore affinché prenda una nuova decisione. Il Tribunale federale fa notare inoltre che non viene meno l'autonomia delle università, dal momento che queste possono sempre limitare l'accesso se rilevano la mancanza di un'equivalenza, sulla base di elementi oggettivi e in modo non discriminatorio.
Le varie deroghe generali e specifiche previste dalla Convenzione rispecchiano la volontà delle Parti di poter adottare, nella regolamentazione delle ammissioni, misure adatte alle proprie esigenze. Nella prassi dei diversi partner europei si può annoverare un sufficiente numero di esempi di misure sovrane, quali tasse universitarie più elevate, contingenti o quote nei confronti di studenti stranieri. Lo stesso vale per la Svizzera. Presso l'Università di San Gallo, per esempio, la quota di studenti stranieri non può, per legge, superare il 25 per cento e diverse università svizzere (per es. l'Università della Svizzera italiana) chiedono agli studenti stranieri tasse più elevate.
2. Dal 1993 esiste un servizio di informazione, dipendente dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere, che si occupa di questioni relative al riconoscimento internazionale di diplomi e titoli accademici (Swiss ENIC-NARIC) (http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic.html?L=0 - disponibile in francese e tedesco). Il servizio fa parte delle reti internazionali che operano in quest'ambito e intrattiene contatti regolari con i servizi di ammissione degli istituti universitari. Grazie al coordinamento sul piano nazionale e internazionale e alle informazioni elaborate in modo specifico per ogni Paese, gli uffici competenti per l'ammissione alle università ricevono un aiuto importante per ridurre il loro onere amministrativo.
3.-5. Il diploma di maturità liceale svizzero, i cui requisiti sono molto alti, consente e continuerà a consentire l'accesso agli studi universitari e l'ammissione in tutte le università svizzere. Una formazione pregressa compiuta all'estero deve corrispondere a una maturità liceale svizzera per quanto riguarda le materie, il numero di ore di lezione e la durata degli studi. In generale, in nome del principio di non discriminazione, un diploma straniero può essere accettato "a meno che non si possa provare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e le condizioni di accesso nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica". Come già accennato, in base alla Convenzione di Lisbona le università possono richiedere esami aggiuntivi o imporre limitazioni in base alle loro capacità. Tuttavia l'applicazione di un sistema di ammissione selettiva non deve comportare discriminazioni.
Risposta del Consiglio federale.