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14.3549 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Fino alla revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, la SECO intende impegnarsi affinché le autorità di perseguimento penale svolgano nel modo più rapido possibile la procedura attuata in caso di attività illecite di intermediazione telefonica nel settore dell'assicurazione malattia?

2. La SECO intende impegnarsi affinché le autorità di perseguimento penale/i tribunali blocchino i collegamenti telefonici utilizzati per attività illecite di intermediazione nel settore dell'assicurazione malattia?

3. In relazione alla revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale ritiene che l'attribuzione alla SECO e/o all'Ufficio federale delle comunicazioni della competenza in materia di blocco dei collegamenti telefonici utilizzati per attività illecite - analogo alla revoca della licenza per infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione prevista dalla LCStr - sarebbe ipotizzabile oppure essa comporterebbe un pregiudizio legale amministrativo? Si renderebbe necessaria la revisione di altre leggi? Quali?

Begründung

Le attività di intermediazione telefonica nel settore dell'assicurazione malattia comportano gravi disagi per i cittadini. Dal 1° aprile 2012, in virtù della revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) la SECO può intervenire nei confronti di chi svolge attività di intermediazione senza rispettare l'annotazione (asterisco) contenuta nell'elenco telefonico.

Come ha spiegato molto bene il capo del DEFR nell'ora delle domande del 16 giugno 2014, la SECO lotta contro le inadempienze di cui sopra ricorrendo a tutti gli strumenti che la LCSI riveduta le mette a disposizione. Si tratta della possibilità, per la SECO, di sporgere denuncia penale ai ministeri pubblici cantonali o denuncia civile al tribunale cantonale competente. La legge non consente invece alla SECO di bloccare un numero telefonico: questa competenza spetta soltanto alle autorità cantonali di perseguimento penale e ai tribunali. La SECO non è nemmeno autorizzata ad ottenere informazioni dal servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico di telecomunicazione in merito al titolare di un numero telefonico. Ciò sarebbe invece importante, anche per poter identificare i call center che operano con diversi numeri telefonici. Occorrerebbe intervenire per colmare queste lacune.

Stellungnahme des Bundesrates

Rispondendo alle domande Wermuth 14.5257 e Stolz 14.5260 il Consiglio federale ha spiegato che le procedure penali avviate dalla SECO coprono all'incirca il 60 per cento dei reclami che le pervengono a titolo di chiamate indesiderate. Per rafforzare ancor più i mezzi per contrastare il dilagare del marketing telefonico, nel quadro della modifica della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di riconoscere all'autorità esecutiva competente il diritto di ottenere informazioni sui titolari dei numeri telefonici. Attualmente l'argomento è oggetto di delibere in Parlamento e dunque sfugge alla sfera d'influenza del Consiglio federale. Fatta questa premessa, il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:

1. Fermo restando il rispetto della suddivisione dei poteri, già oggi la SECO si adopera per una trattazione celere delle procedure penali che le vengono inoltrate. Di solito le autorità cantonali di procedura penale svolgono inchieste rapide, anche se non sempre possono dedicarsi con la dovuta priorità a perseguire gli atti penali in questione, cioè le telefonate pubblicitarie che non rispettano l'asterisco. Il problema, peraltro, più che la rapidità di svolgimento delle procedure penali, riguarda soprattutto i risultati delle stesse: spesso infatti è impossibile risalire agli autori delle chiamate. Gli operatori dei servizi di telecomunicazione hanno il diritto di assegnare i numeri telefonici anche a persone che effettuano la chiamata dall'estero, sicché è molto difficile o impossibile identificare l'origine della telefonata all'estero, specialmente quando i chiamanti adoperano numeri falsi proprio per falsificare la propria identità (cosiddetto spoofing). I tentativi di identificare l'origine di queste telefonate presupporrebbero il ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale, che a sua volta può rivelarsi difficile per via del requisito della doppia punibilità. Per questi motivi, ogni tanto le procedure penali avviate dalla SECO per il non rispetto dell'asterisco danno adito a decreti di non luogo a procedere oppure a decisioni sospensive dei ministeri pubblici cantonali. La situazione non cambierà nemmeno con la revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

2. Quando presenta una querela ai ministeri pubblici cantonali, la SECO è solita chiedere il blocco delle linee dei numeri telefonici con cui sono state chiamate abusivamente delle persone in Svizzera. Bloccare una linea telefonica, però, ha senso soltanto se le telefonate sono state veramente effettuate con quella linea. Se invece i chiamanti utilizzano un'altra linea (ad esempio l'allacciamento Voice-over-IP di un altro operatore straniero) e scelgono un numero svizzero che viene visualizzato sul display del destinatario della telefonata, verranno bloccate soltanto le chiamate di ritorno dirette a quel numero visualizzato sul display. Le telefonate in quanto tali non vengono bloccate e dunque il blocco non serve a nulla. Ciò vale in particolare quando gli autori delle chiamate desiderano non essere richiamati, come spesso accade nel caso degli intermediari per casse malati e compagnie assicurative. Nella maggior parte dei casi questi ultimi non hanno interesse a farsi richiamare e, in generale, ricomporre il numero visualizzato sul display non funziona. Oltretutto, se per questo tipo di chiamate viene utilizzato illecitamente il numero di una persona privata o di un'azienda, bloccarlo significherebbe pregiudicarne l'uso da parte dei veri titolari.

3. Per tutti questi motivi, concedere la competenza di bloccare gli allacciamenti dei numeri telefonici con i quali vengono effettuate chiamate illecite si tradurrebbe in un nulla di fatto nella maggior parte dei casi. Pertanto, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato Birrer-Heimo 14.3254, "Chiamate pubblicitarie da parte di call center con numeri telefonici svizzeri falsi", del 14 maggio 2014 che lo ha incaricato di stilare un rapporto contenente misure per mettere un freno al crescente uso abusivo di numeri telefonici svizzeri.

4. Per regolamentare le telefonate pubblicitarie nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie ci sarebbe anche la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Nella sua mozione del 22 dicembre 2011 11.4117, "Assicurazione malattie. Vietare le chiamate degli intermediari", il consigliere nazionale Maire aveva incaricato il Consiglio federale di presentare le basi legali necessarie per vietare le telefonate pubblicitarie in materia di assicurazione malattie. Il 19 marzo 2014 il Consiglio degli Stati aveva respinto la mozione e il Consiglio federale aveva risposto che sarebbe difficile controllare il rispetto di un tale divieto e che sarebbe più opportuno disciplinare le indennità versate agli intermediari e le spese per la pubblicità. Per questo motivo, il disegno di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal), attualmente oggetto di delibere in Parlamento, prevede un'apposita competenza del Consiglio federale. La LVAMal, però, non prevede di assoggettare alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica gli intermediari attivi nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie. Per quanto riguarda le compagnie private dell'assicurazione malattia e gli intermediari di assicurazioni malattie complementari, la FINMA può avviare una procedura contro una delle compagnie a lei assoggettate se la sua prassi commerciale è caratterizzata da abusi sistematici. Inoltre, se la compagnia non ottempera a queste leggi è possibile procedere contro di essa attraverso la legge sulla sorveglianza degli assicuratori. I fatti devono essere comprovati da una procedura di vigilanza. Nell'ambito della lotta agli abusi e avvalendosi dei suoi strumenti di vigilanza la FINMA può adottare le misure di sicurezza che le sembrano opportune per tutelare gli interessi degli assicurati anche nei confronti degli intermediari. In particolare, può cancellarli dal registro assicurativo, a patto però di dimostrare l'illiceità dei fatti - ed è appunto molto difficile quando gli intermediari falsificano la propria identità ed effettuano chiamate con numeri telefonici non identificabili.

Risposta del Consiglio federale.