14.3550 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo uno studio dell'UFAG del 2002, i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali (SSRA) e l'uscita regolare all'aperto (URA) hanno un impatto decisamente positivo sulla salute degli animali. Le vacche da latte tenute quasi sempre legate soffrono più sovente di zoppie, problemi di deambulazione, arrossamenti, edemi, ferite ai capezzoli o ascessi. Si deduce pertanto che la detenzione in sistemi a stabulazione fissa non è conforme alle esigenze della specie.
A dodici anni di distanza, all'incirca 150 000 vacche da latte e numerosi bovini da allevamento sono tuttora tenuti legati senza possibilità di uscire regolarmente all'aperto. La legislazione sulla protezione degli animali assicura loro movimento 90 volte l'anno, senza tuttavia specificare la durata dell'uscita all'aperto. Conformemente agli organi esecutivi, la prassi sarebbe di un'ora per giorno di uscita. Gli animali tenuti in sistemi a stabulazione fissa rimangono pertanto il 98 a 99 per cento del tempo legati in stalla.
Questa situazione è in contraddizione con l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali che impone "la libertà di movimento necessaria al loro benessere" e con l'articolo 70a della legge sull'agricoltura che prescrive, come condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti, una "detenzione rispettosa delle esigenze della specie".
Contro un'interpretazione più restrittiva della legge si adduce di voler tener conto delle aziende tradizionali. Una parte delle fattorie non sarebbe infatti in grado di garantire uscite all'aperto più frequenti. Il dispendio supplementare non sarebbe sopportabile e l'attuale infrastruttura non sarebbe idonea. Non si capisce come mai questa argomentazione venga accampata per oltre il 30 per cento delle aziende che detengono bestiame da latte, considerato che, già attualmente, tutte le aziende devono concedere 90 uscite annuali all'aperto.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il fatto di tener legati bovini e vacche per il 98 a 99 per cento del tempo è da considerarsi una detenzione rispettosa delle esigenze della specie giusta l'articolo 70a LAgr?
2. La prassi giuridica corrente è conforme all'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, pur avendo comportato sostanziali miglioramenti, la strategia che prevede pagamenti diretti per SSRA e URA non basta per garantire una detenzione rispettosa delle esigenze della specie di tutti i bovini?
4. Cosa intende fare per migliorare la situazione?
5. Che ne pensa dell'idea di aumentare considerevolmente la durata di uscita per vacche e bovini sancita dall'ordinanza sulla protezione degli animali e di tener conto mediante una disposizione derogatoria dei casi di rigore che si presenterebbero nelle aziende con strutture inadeguate per l'uscita all'aperto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LPAn, dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana requisiti minimi per la detenzione di animali, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali. Il fatto di tener legati i bovini in maniera conforme, combinato con un'uscita all'aperto di 90 giorni l'anno, adempie l'attuale base legale.
2. L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) non prescrive la durata dell'uscita quotidiana all'aperto per i bovini. È determinante il movimento libero all'aperto giusta l'articolo 2 capoverso 3 lettera c OPAn. Per motivi tecnici legati al lavoro, generalmente l'uscita dura almeno un'ora.
3. La promozione della detenzione di bovini conforme alle esigenze della specie mediante l'erogazione di pagamenti diretti a favore dei SSRA e dell'URA ha comportato un costante miglioramento del benessere degli animali. Nel programma SSRA viene promossa la detenzione di vacche da latte in stalle a stabulazione libera con un'elevata qualità dell'area di riposo, mentre nel programma URA l'uscita regolare all'aperto su un pascolo o, in inverno, preferibilmente in una corte. Dal 2003 a oggi, la percentuale di vacche da latte che beneficiano dell'URA è passata dal 70,5 all'81,5 per cento delle unità di bestiame grosso (UBG) interessate; nel quadro dei SSRA la quota è salita dal 21,3 al 40,9 per cento.
4. La promozione di forme di produzione particolarmente rispettose degli animali si basa su una strategia d'incentivi: in ambito edile per una stalla conforme al programma SSRA viene concesso un supplemento del 20 per cento sugli aiuti agli investimenti. Nella media degli anni 2004-2013, nella regione di montagna e in quella collinare oltre il 90 per cento delle stalle sostenute mediante aiuti agli investimenti è stato costruito in maniera conforme al programma SSRA. Nella zona di pianura, eccezion fatta per singoli casi specifici, ad esempio nella zona del villaggio, si annoverano soltanto stalle SSRA. Con la PA 2014-17 il preventivo per i contributi URA è stato aumentato di 10 milioni di franchi circa. Per le vacche da latte il contributo è stato maggiorato di 10 franchi e portato a 190 franchi per UBG, onde motivare gli agricoltori a partecipare al programma. Per il 2017 è stato fissato l'obiettivo dell'80 per cento di partecipazione per tutte le categorie animali. Per le vacche da latte si parte dal presupposto che la partecipazione ai programmi per il benessere degli animali crescerà in maniera analoga a quella rilevata finora. Il Consiglio federale ritiene che gli attuali incentivi siano sufficienti per raggiungere l'obiettivo prefissato.
5. In fase di revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, nel 1997, l'uscita all'aperto per i bovini tenuti legati è stata aumentata da 60 a 90 giorni. Nel 2008, nell'ambito di un'altra revisione, si è precisato che l'uscita deve essere consentita almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale e che gli animali possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane (art. 40 cpv. 1 OPAn). Il Consiglio federale ritiene che a distanza di pochi anni dall'ultima revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali non debbano venir emanate ulteriori disposizioni. Si mira piuttosto a una maggiore partecipazione al programma URA delle aziende che detengono bestiame da latte, affinché ancora più animali possano usufruire di uscite più frequenti su un pascolo o in una corte.
Risposta del Consiglio federale.