14.3551 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I contributi di declività per zone in forte pendenza con declività superiore al 50 per cento non vengono ancora erogati perché non tutti i cantoni sono finora stati in grado di indicarle. Tali contributi sono stati assicurati ai contadini di montagna nel quadro della PA 2014-17.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come si spiega il ritardo accumulato da alcuni cantoni? Con il SIG dovrebbe essere facile consultare i dati necessari.
2. Che misure prende il Consiglio federale affinché i cantoni ritardatari si rimettano in pari?
3. Quando potranno essere erogati i contributi?
4. Il Consiglio federale è d'accordo di versare i contributi già quest'anno, rinviando il versamento soltanto nei cantoni ritardatari?
5. Il Consiglio federale è disposto a garantire il versamento retroattivo con effetto dal 2014 a tutti gli aventi diritto?
6. Costituirà i rispettivi accantonamenti?
Stellungnahme des Bundesrates
Le superfici che danno diritto ai contributi di declività per zone in forte pendenza con declività superiore al 50 per cento devono poter essere determinate con precisione e amministrate in maniera possibilmente semplice da tutti gli interessati. A tal fine è previsto l'utilizzo di un sistema d'informazione geografica (SIG). I cantoni hanno già a loro disposizione una raccolta di dati SIG per l'intero territorio nazionale con le rispettive zone declive. Per poter attribuire correttamente i contributi alle aziende, occorre però registrare in maniera accurata nel SIG anche le superfici delle aziende e la rispettiva utilizzazione. Ciò non è ancora garantito in tutti i cantoni.
L'obbligo di utilizzare un SIG per la registrazione delle superfici e della loro utilizzazione è stato introdotto con la Politica agricola 2014-2017 (PA 2014-17), conformemente alla legislazione sulla geoinformazione. I cantoni devono poter applicare la registrazione georeferenziata delle superfici al più tardi a partire dal 1° giugno 2017 (basi legali: LGI del 5 ottobre 2007, RS 510.62, OGI del 21 maggio 2008, RS 510.620, LAgr del 29 aprile 1998, RS 910.1, OPD del 23 ottobre 2013, RS 910.13).
Alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:
1. L'introduzione e l'applicazione del SIG rappresentano una notevole sfida per i cantoni. In primo luogo vanno acquisite e introdotte le necessarie applicazioni informatiche, successivamente occorre registrare e plausibilizzare per la prima volta, con notevole dispendio, i dati delle singole aziende. Il Consiglio federale ha introdotto l'obbligo del SIG con effetto al 1° giugno 2017 anche sulla base dei pareri espressi dai cantoni in merito alla PA 2014-17. Un'anticipazione non è possibile.
2. Nell'ordinanza sui pagamenti diretti il Consiglio federale ha stabilito che a partire dal 1° giugno 2017 i cantoni sono tenuti a registrare in un SIG le superfici e la loro utilizzazione. Le rispettive disposizioni della Confederazione (modelli di geodati) sono state elaborate in collaborazione con i cantoni e sono già disponibili.
3. I contributi più elevati per superfici con declività superiore al 50 per cento saranno erogati a partire dal 2017.
4. No. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento dei gestori, dipendente unicamente dalle condizioni cantonali. Siccome i contributi di declività sono una misura nazionale non cofinanziata dai cantoni, devono essere introdotti contemporaneamente per tutti i gestori sull'intero territorio nazionale. Non è possibile un'introduzione parziale.
5. No. Il contributo per le zone in forte pendenza è già stato introdotto con effetto al 1° gennaio 2014. Parallelamente il contributo di declività per superfici con declività superiore al 35 per cento è stato aumentato di 80 franchi portandolo a 700 franchi l'ettaro. Esso va a beneficio anche delle superfici con declività superiore al 50 per cento. I fondi non utilizzati a causa dell'introduzione tardiva dei contributi più elevati per superfici con declività superiore al 50 per cento vengono versati automaticamente sotto forma di contributi di transizione.
6. No. I fondi dei pagamenti diretti sono erogati integralmente mediante i contributi di transizione.
Risposta del Consiglio federale.