14.3555 · Mozione · 2014-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire la base legale che consenta alla polizia di rilevare le generalità di facinorosi e persone a volto coperto negli stadi. La legge va impostata in modo da permettere d'imporre un divieto a vita di accedere a stadi nei confronti dei teppisti e degli individui a volto coperto rilevati dalla polizia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione incarica il Consiglio federale di istituire una base legale che consenta alla polizia di rilevare in un sistema d'informazione le generalità di facinorosi e individui a volto coperto negli stadi.
I cantoni sono responsabili della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici sul loro territorio; questa è considerata una loro competenza originaria. Di conseguenza, in virtù della ripartizione dei compiti sancita dalla Costituzione, la Confederazione dispone di limitate competenze legislative in tale ambito. Nel rapporto in adempimento del postulato Malama 10.3045, "Chiarire le competenze rispetto alla sicurezza interna", del 3 marzo 2010, il Consiglio federale era già giunto alla conclusione che gli inasprimenti del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, adottati il 2 febbraio 2012 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, hanno reso superfluo attribuire alla Confederazione una nuova competenza in questo ambito. Parimenti, prima di discutere in merito a nuovi provvedimenti, occorre aspettare l'attuazione concreta delle misure del concordato riveduto (si veda anche la risposta del Consiglio federale alla mozione Glanzmann 11.3333).
La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) prevede già divieti di accedere agli stadi per evitare violenze in occasione di manifestazioni sportive. Oggi è infatti già possibile negare l'accesso agli stadi a persone violente o emanare un tale divieto nei loro confronti. Tali divieti sono tuttavia emanati in base al diritto del proprietario privato (p. es. il gestore di uno stadio) o dalla federazione di calcio o di hockey su ghiaccio, in virtù delle direttive della Federazione svizzera di calcio sull'emanazione di divieti di accedere a stadi o del regolamento di ordine e sicurezza della Lega svizzera di hockey su ghiaccio. I divieti intimati sono successivamente registrati nel sistema d'informazione Hoogan, gestito dall'Ufficio federale di polizia. Questi divieti costituiscono tuttavia i provvedimenti meno incisivi tra quelli previsti nella LMSI e nel concordato. I divieti di accedere allo stadio emanati da privati fanno parte del sistema graduato di misure previste dalla LMSI e dal concordato per prevenire gli atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Un divieto a vita di accedere agli stadi come quello chiesto dall'autore della mozione sarebbe contrario al principio della proporzionalità. Se i divieti di accedere agli stadi risultano inefficaci, si applicano infatti altre misure quali l'interdizione di accedere a un'area, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia (cfr. concordato) nonché divieti di lasciare la Svizzera (cfr. LMSI).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.