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14.3564 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Conferma che a partire dal 1° gennaio 2014 l'artificiere dei fuochi d'artificio della categoria 4, detti "professionali", dunque quelli utilizzati per le feste pubbliche del 1° agosto nei nostri villaggi e le nostre valli, deve essere in possesso di un permesso, rilasciato dopo una specifica formazione e un relativo esame?

2. Chi è responsabile dell'organizzazione di questi corsi e del rilascio dei relativi attestati d'esame e dei permessi?

3. Questi enti hanno l'obbligo legale di offrire questi corsi in tutte le lingue ufficiali, con relativa possibilità di svolgere l'esame in una delle tre lingue ufficiali? Qualora la risposta dovesse essere negativa: come mai? Il Consiglio federale sarebbe disposto a valutare una modifica del quadro normativo per ovviare a questa mancanza?

4. Quanti corsi in lingua italiana hanno potuto essere effettuati fino ad ora e quanti permessi sono stati rilasciati a persone di madrelingua italiana? Quanti corsi in lingua italiana potranno ancora essere organizzati prima del 1° agosto di quest'anno?

5. Qualora le cerchie alle quali è stata affidata l'organizzazione dei corsi di formazione non dovessero essere in grado di offrire regolarmente dei corsi in tutte le lingue ufficiali del nostro Paese, sarebbe il Consiglio federale disposto a riconoscere ai cantoni il diritto di organizzare questi corsi e i relativi esami, in perfetta analogia con quanto previsto dall'articolo 14 capoverso 4 della legge federale sugli esplosivi (RS 941.41)? In caso affermativo: con che modalità, con quale finanziamento e in che tempi?

Stellungnahme des Bundesrates

x1. Il Consiglio federale conferma che dal 1° gennaio 2014 l'utilizzo di fuochi d'artificio della categoria 4 è vincolato a una abilitazione all'utilizzazione per artificiere A o artificiere B. Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (OEspl, RS 941.411) i fuochi d'artificio della categoria 4 possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Le conoscenze necessarie vengono impartite durante un corso e sono oggetto di un esame. Chi supera l'esame con successo ottiene un permesso d'uso.

2. Le seguenti associazioni e organizzazioni hanno dato vita alla comunità d'interessi dei grandi fuochi d'artificio (Interessengemeinschaft Grossfeuerwerk): Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk/Bureau Suisse de Coordination pour Feux d'artifice (SKF), Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP), Associazione svizzera del brillamento (ASB), Federazione svizzera dei pompieri (SFV). Questa comunità d'interessi si occupa delle formazioni e degli esami per ottenere l'abilitazione all'utilizzazione per artificiere A o B. Il rilascio dei permessi d'uso spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), a richiesta della comunità d'interessi.

3. Stando al regolamento per la formazione e l'esame di abilitazione all'utilizzazione per artificiere A o B del 23 febbraio 2011 (http://www.swissfire.ch/fr/ci-feux-dartifice/ci-grand-feux-dartifice/reglement-guide/) tutte le persone che partecipano al corso hanno diritto di seguire la formazione in una delle tre lingue ufficiali.

4. Nel 2010 l'Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica ha comunicato le modifiche dell'ordinanza sugli esplosivi con una circolare alle associazioni, ai fabbricanti e agli importatori di fuochi d'artificio. La lettera è stata inviata anche agli organi esecutivi cantonali. In febbraio 2013 la comunità d'interessi dei grandi fuochi d'artificio ha organizzato un unico corso, abbreviato, per artificieri sperimentati (artificieri B). Dal cantone Ticino non sono pervenute né iscrizioni né richieste. Nel 2013 la comunità d'interessi dei grandi fuochi d'artificio, dopo aver bandito per la primavera 2014 un corso in lingua italiana per l'utilizzo dei fuochi d'artificio A ha dovuto annullarlo per insufficienza di iscritti. Nel 2014 otto persone provenienti dal Ticino hanno frequentato un corso per artificiere A in francese o tedesco: hanno ricevuto il materiale didattico in lingua italiana e passato l'esame in lingua italiana. Per sette persone era presente all'esame un esperto che parla italiano. La Segreteria della comunità d'interessi dei grandi fuochi d'artificio non ha ricevuto nessuna richiesta in merito a un corso in italiano per artificiere B. Non è più possibile organizzare corsi per artificieri A o B prima del 1° agosto 2014, ma tutte le persone interessate, in tutta la Svizzera, avevano la possibilità di frequentare la formazione richiesta a tempo debito.

5. Secondo l'articolo 14 LEspl, i cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. La comunità d'interessi dei grandi fuochi d'artificio costituisce un'adeguata organizzazione istituzionale che garantisce lo svolgimento degli esami nelle tre lingue ufficiali.

Risposta del Consiglio federale.