14.3565 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi mesi la questione del finanziamento privato della formazione e della ricerca ha suscitato molte reazioni nel nostro Paese. Dopo il caso dell'UBS Center dell'Università di Zurigo, l'attenzione si è rivolta ai politecnici federali, sovvenzionati dal Pentagono e, più recentemente, da Nestlé. Pare inoltre che la multinazionale abbia un diritto di "controllo" sulla nomina dei professori del PFL alle due cattedre che cofinanzia.
La mancanza di trasparenza e il rischio che l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento venga meno sono stati resi pubblici e suscitano grande incomprensione nella popolazione.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo il Consiglio federale questo tipo di finanziamento non mette a rischio l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento? Se ritiene di no, non crede che un finanziamento così poco trasparente possa danneggiare l'immagine di queste scuole universitarie?
2. Qual è la sua posizione nei confronti del Controllo federale delle finanze che già nel 2009 aveva fatto presente la mancanza di trasparenza e chiarezza in questo ambito?
3. Ritiene normale che un'impresa donatrice possa influenzare il contenuto dei corsi o la nomina di un insegnante?
4. Ha avviato o è disposto ad avviare un dialogo con il consiglio dei PF finalizzato a modificare il funzionamento dei politecnici e, di conseguenza, assicurare la trasparenza e l'indipendenza della ricerca nel contesto dei contratti di finanziamento privato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La collaborazione tra scuole universitarie e operatori privati intensifica i contatti tra il mondo scientifico, il settore economico e la società e ha un impatto importante sul piano della ricerca e dell'innovazione. Di conseguenza la collaborazione con le imprese è parte integrante del mandato di prestazioni 2013 - 2016 attribuito dal Consiglio federale al settore dei PF e approvato dal Parlamento. Cooperazioni di questo tipo offrono senza dubbio moltissime possibilità, ma allo stesso tempo implicano potenziali rischi. Il rispetto dei valori universitari fondamentali quali la libertà dell'insegnamento e della ricerca è sancito dalla Costituzione federale (RS 101), dalla legge sui PF (RS 414.110) e dai regolamenti emanati dalle scuole universitarie. Il Consiglio federale considera di fondamentale importanza la garanzia di questi valori e ritiene che gli attuali meccanismi di vigilanza e controllo nel settore dei PF siano adatti e sufficienti a soddisfare questa necessità.
2. Il rapporto 2009 del Controllo federale delle finanze (CDF) non riguardava nello specifico il finanziamento delle scuole universitarie, ma prendeva in considerazione le occupazioni accessorie dei professori universitari senza limitarsi al settore dei politecnici federali. La raccomandazione principale rivolta al settore dei PF chiedeva al PFZ e al PFL di uniformare i loro regolamenti in materia. Nel frattempo questa uniformizzazione è stata portata a termine con successo. Il settore dei PF dispone di numerosi strumenti per regolare e controllare le occupazioni accessorie dei professori e degli altri collaboratori come ad es. l'ordinanza sul personale del settore dei PF (RS 172.220.113), l'ordinanza sul corpo professorale (RS 172.220.113.40), l'ordinanza sul settore dei PF (RS 414.110.3) e l'ordinanza sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12). In questi testi legislativi viene precisato quali occupazioni accessorie vanno comunicate al Consiglio dei PF in qualità di organo di vigilanza e quali sono i casi in cui quest'ultimo è tenuto a informarne il dipartimento competente (ad es. qualora l'occupazione rischi di generare un conflitto con gli interessi del PF o di danneggiare la reputazione dell'istituto). L'ordinanza sul corpo professorale stabilisce inoltre che i professori devono richiedere l'autorizzazione del presidente del PF per essere membri di un consiglio di amministrazione o della direzione di un'impresa. Infine le direttive del consiglio dei PF definiscono la procedura relativa alle occupazioni accessorie dei membri della direzione dei PF o degli istituti di ricerca che eseguono mandati.
3. Secondo il Consiglio federale le nomine di tutti i professori devono essere rigorosamente conformi ai principi accademici in vigore, a prescindere dalla fonte di finanziamento. La partecipazione di partner del mondo economico e dell'amministrazione pubblica all'interno di commissioni per la nomina dei professori formate da attori diversi può rivelarsi giustificata sulla base delle loro competenze specifiche e dei loro diversi punti di vista. Non può essere tuttavia concesso a terzi un diritto che vada al di là del fornire il proprio parere di esperto all'interno di una commissione. Il Consiglio dei PF stesso ha confermato questo principio in un comunicato stampa del 22 maggio 2014.
4. Il Consiglio federale intrattiene un regolare dialogo con il consiglio dei PF tramite riunioni al vertice che hanno luogo generalmente due volte all'anno. Il Consiglio federale si aspetta che le istituzioni del settore dei PF agiscano con la dovuta sensibilità nell'ambito delle collaborazioni con le imprese e che garantiscano anticipatamente la trasparenza necessaria per i casi che potrebbero suscitare incomprensioni. La libertà dell'insegnamento e della ricerca deve essere garantita sempre e comunque.
Risposta del Consiglio federale.