14.3566 · Mozione · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge sui PF, in particolare dell'articolo 34c riguardante i fondi di terzi con l'obiettivo di fissare un limite per la quota di fondi privati nei bilanci dei politecnici federali.
Begründung
Negli ultimi mesi la questione del finanziamento privato della ricerca e della formazione è stato largamente discusso a livello nazionale. Dopo il caso dell'UBS Center all'Università di Zurigo i PF sono stati messi sotto accusa per via dei finanziamenti ricevuti in un primo tempo dal Pentagono e successivamente da Nestlé. In questi casi si rischia di generare un conflitto d'interessi tra gli obiettivi dei finanziatori e la missione delle università.
La presente mozione non intende mettere in discussione la presenza di finanziamenti privati nei PF. Del resto, il mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 2013-2016 impone al settore un obiettivo chiaro: "accresce la quota dei fondi secondari e dei fondi di terzi, sempre che i costi indiretti risultanti non compromettano il mandato fondamentale e lo sviluppo sostenibile delle istituzioni" (obiettivo 8, obiettivo parziale 1).
Tuttavia, è evidente che oltre una certa soglia il finanziamento privato diventa un problema per il buon funzionamento delle università, oltre che per l'indipendenza dell'insegnamento e della ricerca. Occorre dunque fissare un limite alla quota di fondi privati nei bilanci dei PF. Negli ultimi anni i fondi di terzi di provenienza interamente privata (senza contare i fondi secondari, pari al 20 per cento circa del totale) hanno sfiorato il 10 per cento del bilancio dei PF, pur restando al di sotto di questa soglia.
Ad ogni modo, mentre i finanziamenti privati sono in costante crescita, i fondi pubblici per i PF non aumentano in maniera proporzionale al numero degli iscritti. Pertanto, il Consiglio federale è incaricato di fissare un limite adeguato nella legge sui PF per tutelare la qualità e l'indipendenza della ricerca e della formazione e per garantirne il finanziamento a lungo termine.
L'insegnamento è un bene pubblico, spetta ai poteri pubblici assicurare il sovvenzionamento delle nostre università.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La collaborazione tra scuole universitarie e privati rafforza il legame tra economia, scienza e società e genera impulsi per il settore svizzero della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, è volontà esplicita del legislatore che le scuole universitarie si adoperino per ottenere fondi da parte di finanziatori privati. Nella legge sull'aiuto alle università (LAU, RS 414.20), in quella sulle scuole universitarie professionali (LSUP, RS 414.71) e nella nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, FF 2011 6629) l'acquisizione di fondi di terzi rappresenta un criterio di valutazione importante per il finanziamento. Nel settore dei PF la collaborazione con il mondo economico è parte integrante del mandato di prestazioni 2013-2016 del Consiglio federale al settore dei PF approvato dal Parlamento (FF 2012 2727). Inoltre, nell'ambito della valutazione intermedia che si svolge ogni quattro anni, un gruppo internazionale di esperti ha raccomandato al settore dei PF di impegnarsi ad aumentare l'acquisizione di fondi secondari e di terzi per finanziare le attività di ricerca.
Complessivamente, il contributo dei privati al finanziamento delle scuole universitarie svizzere è alquanto modesto. Ad esempio, nel settore dei PF corrisponde all'8,4 per cento delle entrate, più o meno la stessa percentuale delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali.
Queste collaborazioni offrono senz'altro buone opportunità ma comportano anche dei rischi. Per questo è importante avere a disposizione strumenti efficaci per evitare gli abusi e rimediare a eventuali errori, qualora vengano violati i principi accademici della libertà dell'insegnamento e della ricerca sanciti nella Costituzione federale (RS 101), nelle leggi che disciplinano la promozione del settore universitario e della ricerca e nelle norme cantonali in materia. Tuttavia, secondo il Consiglio federale limitare la quota dei fondi di terzi di provenienza privata non è una strategia ragionevole. Non sarebbe infatti possibile stabilire a priori una soglia in quanto i potenziali rischi legati al finanziamento devono essere valutati in modo diverso a seconda della fonte e del contenuto del contratto. Una modesta quota di fondi di terzi non protegge automaticamente dai rischi così come una percentuale maggiore non comporta necessariamente pericoli maggiori. In questo contesto andrebbe tenuto conto piuttosto della sostenibilità del finanziamento, come giustamente affermato nella motivazione della mozione.
Alla luce degli efficaci strumenti di vigilanza e di controllo esistenti, dell'importanza dei fondi di terzi e della gestione complessivamente positiva di questi fondi, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire e propone dunque di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.