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14.3572 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La garanzia prevista per i depositi fino a 100 000 franchi, introdotta sulla scia dell'ultima crisi finanziaria, è ormai una colonna portante della stabilità del mercato finanziario e della fiducia che la popolazione nutre nei confronti del sistema. La Svizzera si è davvero decisa a tutelare i piccoli investitori soltanto nel 2008, dopo una serie di interventi parlamentari. La sicurezza, l'efficienza e la tempestività del regime istituito devono essere costantemente sottoposti a verifica.

Nel suo ultimo esame della stabilità finanziaria della Svizzera ("Financial Sector Stability Assessment", FSAP), effettuato nel 2014, il Fondo monetario internazionale formula una serie di critiche e propone alcuni miglioramenti, in particolare riguardo a certi aspetti del sistema svizzero di tutela degli investitori.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è il suo giudizio in merito alla sicurezza e all'efficienza del sistema svizzero, in generale e rispetto ai sistemi di altri Stati, in particolare dell'Unione europea e degli Stati Uniti? Concorda che la garanzia dei depositi non deve servire ad altri scopi, ad esempio a favorire le operazioni bancarie?

2. Ritiene che si impongano misure particolari per assicurare anche in avvenire il funzionamento del collaudato meccanismo di autodisciplina preposto alla garanzia dei depositi?

3. A giudizio del Consiglio federale, occorre istituire un fondo ex ante a copertura dei depositi garantiti e una copertura finanziaria statale (punto 1 delle critiche espresse dal FMI) in caso di sforamento del tetto di 6 miliardi o di esaurimento del fondo ex ante?

4. Quali sono i termini di pagamento (punto 2 delle critiche espresse dal FMI) oggi garantiti da Esisuisse e dalla FINMA in caso di crisi? La FINMA è attualmente in grado di garantire un pagamento spedito? In Svizzera dovrebbe essere introdotto un termine di pagamento di sette giorni, invece dell'attuale termine di 30 giorni?

5. Quali sono gli istituti finanziari attualmente non affiliati al sistema di garanzia dei depositi (punto 4 delle critiche espresse dal FMI)?

6. Oltre agli attuali rappresentanti delle banche, il comitato direttivo di Esisuisse, collaudato organismo di autodisciplina incaricato della garanzia dei depositi, dovrebbe comprendere anche personalità indipendenti (punto 3 delle critiche espresse dal FMI)?

7. Esisuisse e le banche dovrebbero essere obbligati a provvedere a una migliore informazione del pubblico e dei clienti degli istituti bancari in merito alla garanzia dei depositi?

Stellungnahme des Bundesrates

a./b. Durante la crisi finanziaria il sistema svizzero di protezione dei depositi ha funzionato bene. Il sistema dispone invero di una struttura particolare, ma garantisce nondimeno una protezione paragonabile a quella dei sistemi esteri e, a prescindere da talune eccezioni (cfr. domande d e f), è in sintonia con le raccomandazioni del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e della International Association of Deposit Insurers (IADI). Con un limite superiore di 6 miliardi di franchi la garanzia svizzera dei depositi fa bella figura nel raffronto internazionale. Su un totale di 423 miliardi (2012) di depositi garantiti i 6 miliardi di franchi corrispondono a una copertura dell'1,4 per cento. Dal 2014 la nuova direttiva dell'UE 2014/49/UE sui sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari esige risorse ex-ante pari allo 0,8 per cento dei depositi garantiti a contare, mentre negli USA l'obiettivo delle risorse ex-ante è dell'1,35 per cento.

La garanzia svizzera dei depositi si basa sul principio dell'autoregolazione. Le esigenze poste all'autoregolazione (art. 37h LBCR) sono finora adempite. Il Consiglio federale ritiene che l'approccio dell'autoregolazione ha dato finora buoni risultati. A motivo delle critiche espresse dal FMI (domande c a f) l'amministrazione verifica attualmente se tale approccio offrirà sempre una protezione adeguata e se soddisferà gli standard internazionali. Nel quadro di questa verifica si esamina tra l'altro in che misura queste risorse dovrebbero essere utilizzabili anche per altri scopi (ad es. per la liquidazione di banche, come nell'UE).

c. Il sistema svizzero di protezione dei depositi comporta sia un finanziamento ex-ante che uno ex-post. Dato che le banche e i commercianti di valori mobiliari hanno l'obbligo di detenere costantemente, in aggiunta alle liquidità prescritte per legge, risorse liquide pari alla metà dei loro impegni massimi di contributo (totale 3 miliardi di franchi), ciò corrisponde a un credito de facto della garanzia dei depositi presso ognuno dei suoi membri. Nel caso degli impegni sopra i 3 miliardi si tratta invece di un sistema finanziato ex-post. Entrambi i sistemi hanno vantaggi e inconvenienti e lo standard internazionale determinante riconosce come adeguati sia i sistemi ex-ante che quelli ex-post. Va osservato che quanto più è sicura la garanzia dei depositi, tanto minore è la liquidità da detenere e viceversa. Una garanzia dei depositi prefinanziata che preveda termini inferiori di pagamento, che sia indipendente dalle banche e che sia conosciuta da un vasto pubblico autorizza - in base agli standard quantitativi di liquidità a sensi di Basilea III - ad applicare un più basso "tasso di deflusso", tale da determinare un'interazione tra le prescrizioni in materia di liquidità e la garanzia dei depositi.

Per quanto riguarda il "finanziamento back-up", dai dati rilevati dalla FINMA e dalla BNS presso i membri di Esisuisse emerge che il limite di copertura di 6 miliardi di franchi può senz'altro essere sopportato dai membri di Esisuisse. Esisuisse verifica periodicamente questa capacità. Attualmente viene esaminato se oltre a ciò è opportuna una garanzia.

d. Il FMI critica l'assenza di un termine vincolante di pagamento e raccomanda un termine massimo di sette giorni feriali, analogo a quello dell'UE a contare dal 2024. Esisuisse richiede tempestivamente i fondi ai propri membri. In questo senso i membri della garanzia dei depositi si sono impegnati nel quadro della "Convenzione sulla garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri" a mettere a disposizione della FINMA, per mezzo di Esisuisse, le risorse necessarie entro cinque giorni civili. Nell'ipotesi che un istituto insolvente non disponga delle risorse necessarie per coprire tutti i suoi depositi garantiti interviene Esisuisse, che fornisce la differenza. I fondi sono inoltrati entro 20 giorni civili alla FINMA o al liquidatore da essa incaricato. Manca tuttavia una normativa legale esplicita sulla durata di pagamento ai depositanti. Attualmente vengono esaminate le relative raccomandazioni del FMI.

e. Il FMI si riferisce alla cassa depositi della Coop e alla cassa di risparmio del personale federale che detengono invero circa 4,9 miliardi di depositi, ma non sottostanno alla garanzia dei depositi. Entrambi gli istituti non dispongono di una licenza bancaria e non sono membri di Esisuisse. Il Consiglio federale non intravede alcuna necessità di intervento nel caso di questi due istituti. Per quanto riguarda la cassa di risparmio del personale federale, la Confederazione risponde dei depositi e offre pertanto una protezione equiparata alla garanzia dei depositi nell'accezione internazionale. Analogamente alle casse di risparmio aziendali e alle casse comunali, la cassa depositi della Coop rientra in quanto società cooperativa - come le altre società cooperative, nonché le associazioni e fondazioni - nell'articolo 3a OBCR (a contare dal 2015 art. 5 OBCR). Essa consente di accettare depositi sempre che non vi sia attività nel settore finanziario, venga perseguito uno scopo ideale o l'autotutela comune e che i depositi siano esclusivamente utilizzati a tale scopo e la durata dei depositi sia almeno di sei mesi. Tali depositi non sono considerati depositi del pubblico e i relativi istituti non sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza, per cui gli standard del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria non sono violati.

f. La direzione di Esisuisse consta finora dei corrispondenti rappresentanti dei gruppi bancari. Nel quadro della verifica periodica degli statuti e della "Convenzione sulla garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri" verrà esaminata in futuro la struttura della direzione di Esisuisse.

g. Grazie al suo vasto sito web Esisuisse offre già oggi informazioni sulla garanzia dei depositi accessibili in ogni momento. Il depositante vi è informato sui propri diritti. Il sistema svizzero della garanzia dei depositi è in genere noto a un ampio pubblico. Sono tuttavia in corso riflessioni sulle modalità di ampliamento dell'offerta di informazione per i clienti delle banche.

Risposta del Consiglio federale.