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Perseguire d'ufficio i reati commessi ai danni di magistrati e funzionari in ragione della loro attività professionale

14.3579 · Mozione · 2014-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali una modifica del Codice penale che persegua d'ufficio, e non su denuncia, i reati commessi ai danni di magistrati e funzionari in ragione della loro attività professionale. A tal fine, il Consiglio federale potrebbe ispirarsi all'articolo 59 della legge federale sul trasporto di viaggiatori, che prevede una disposizione analoga per gli impiegati delle imprese di trasporto.

Begründung

I reati contro funzionari di collettività pubbliche nel corso o a causa della loro attività professionale sono purtroppo diventati assai frequenti. Il 5 dicembre 2013 è stato raggiunto il culmine con un giudice in carica del Tribunale federale aggredito fisicamente e ferito da un giudicabile (cfr. rapporto del Tribunale federale per il 2013, pag. 13).

Nel corso della discussione del citato rapporto dinanzi al Consiglio degli Stati, l'11 giugno 2014, il presidente del Tribunale federale, rispondendo a una domanda dell'autore della mozione che lo interrogava sulle misure giuridiche da adottare, ha risposto che si potrebbe perseguire d'ufficio i reati attualmente soggetti a denuncia, per esempio le vie di fatto, le minacce o le lesioni semplici, nel caso in cui il reato in questione è legato all'attività professionale di un magistrato.

Una tale modifica legislativa sarebbe auspicabile, in particolare per gli atti di violenza. Un reato commesso ai danni di un magistrato o di un funzionario a causa della sua attività professionale non mira infatti alla persona in sé, ma piuttosto all'istituzione pubblica che rappresenta.

In tale contesto, non ci sembra adeguato che la vittima del reato debba sporgere denuncia, abbia qualità di parte e debba sottoporsi alle varie formalità consuete in caso di denuncia. Inoltre, tale richiesta è giustificata anche dalla particolare gravità del reato, visto che è commesso a causa della funzione ricoperta dalla vittima.

Sono del tutto consapevole che tale richiesta è già stata avanzata nell'ambito dell'iniziativa del cantone di Ginevra 12.306, "Inasprimento delle sanzioni per i reati commessi contro le autorità e i funzionari", sospesa in occasione della seduta del Consiglio degli Stati dell'11 giugno 2014. L'iniziativa cantonale va tuttavia ben oltre quanto domandato nella presente mozione, poiché chiede anche di reintrodurre le pene detentive di breve durata e di introdurre pene minime in caso di reati contro le autorità o i funzionari. Il Consiglio degli Stati ha pertanto a giusto titolo deciso tale sospensione, poiché l'iniziativa impone l'apertura di un ampio cantiere legislativo che richiederà molto tempo.

Non è il caso della richiesta avanzata nella presente mozione, che è ragionevole e può essere soddisfatta in tempi abbastanza rapidi. Peraltro, come menzionato nel testo stesso della mozione, una norma analoga è già prevista all'articolo 59 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1), in particolare per gli impiegati di imprese di trasporto titolari di una concessione o autorizzazione.

Il testo della presente mozione include i magistrati e i funzionari.

Spetterà al Consiglio federale, al quale va lasciato ampio margine di manovra, definire i magistrati e i funzionari da includere nel campo di applicazione. A nostro parere, andrebbero prese in considerazione le autorità giudiziarie federali e cantonali, i membri degli esecutivi federali, cantonali ed eventualmente comunali. L'esecutivo federale esaminerà inoltre se la disposizione dovrà includere i membri dei parlamenti federali e cantonali. Si tratterà inoltre di definire il concetto di funzionario. In numerose collettività pubbliche lo statuto di funzionario è stato infatti abolito. Il punto cruciale è la funzione esercitata dalla persona che deve essere impiegata al servizio di una collettività pubblica al fine di esercitarvi un potere pubblico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del problema sollevato nella mozione. Nel 2009 ha pertanto già proposto, nell'avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia, di integrare l'articolo 285 del Codice penale (RS 311). Questa variante, decisamente più restrittiva rispetto a quella proposta dall'autore della mozione, prevede di punire chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a magistrati della Confederazione, a membri dell'Assemblea federale o al procuratore generale della Confederazione. In tal modo s'intende perseguire d'ufficio le minacce contro tali persone anche al di fuori dell'esercizio della loro funzione. Il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di non portare avanti il progetto, in quanto manca un sufficiente sostegno politico per disciplinare i compiti di polizia della Confederazione. È tuttavia disposto a riesaminare la possibilità di integrare l'articolo 285 del Codice penale.

Per i motivi seguenti il Consiglio federale respinge tuttavia la richiesta di rendere perseguibili d'ufficio tutti i reati perseguibili a querela di parte commessi contro autorità, membri di autorità e funzionari al di fuori dell'esercizio concreto della loro funzione.

Le differenze tra i reati perseguibili d'ufficio e a querela di parte non sono molto importanti. Per sporgere una querela penale è sufficiente - diversamente da una denuncia - rispettare alcuni punti formali (termine, forma e persona). Oltre il 90 per cento dei casi è portato all'attenzione dell'autorità penale grazie alla denuncia della vittima, altrimenti le autorità non avrebbero conoscenza del reato. In assenza di denuncia i reati perseguibili d'ufficio non sfociano quindi in un procedimento penale - alla stregua di quanto accade nel caso di reati perseguibili a querela di parte per i quali non è sporta querela. In entrambi i casi la persona lesa può rinunciare ai suoi diritti di parte. In tal caso nel corso del procedimento non vi sono differenze sostanziali tra il reato perseguito d'ufficio e quello perseguito a querela di parte. La persona lesa deve infatti deporre in veste di testimone e presentarsi a un'eventuale udienza di conciliazione. L'attuazione della mozione non comporterebbe pertanto alcun vantaggio degno di nota per gli interessati.

Il perseguimento d'ufficio di reati di poco conto rischierebbe tuttavia di bloccare le autorità, in particolare i tribunali. È infatti ipotizzabile che vengano commessi reati mirati al fine di coinvolgere giudici in un procedimento penale come persone lese, per obbligarli a ricusarsi in un procedimento pendente o futuro. Per impedire una tale deriva, i giudici spesso rinunciano a sporgere querela penale. Una violazione particolarmente grave dell'integrità fisica può tuttavia costituire un motivo di ricusazione anche in assenza di una querela penale. I giudici intendono inoltre risparmiarsi l'onere di un procedimento penale. Nei casi poco gravi - i reati perseguibili a querela di parte sono generalmente reati minori - è pertanto opportuno lasciare decidere l'interessato se desidera un perseguimento penale o se preferisce proteggere la sua sfera privata.

La mozione rimanda all'articolo 59 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1), in quanto questa disposizione prevede un disciplinamento analogo per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico. Questo rinvio non è opportuno, in quanto gli atti punibili nei confronti di tali persone sono perseguiti d'ufficio soltanto quando sono commessi nell'esercizio della loro funzione, caso corrispondente all'atto concreto di cui all'articolo 285 del Codice penale sopracitato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.