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Interrompere l'incentivazione e l'autorizzazione della costruzione, al di fuori delle zone edificabili, di stalle senza base foraggiera propria

14.3588 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale sarebbe disposto a studiare le ripercussioni della presenza di stalle prive di una base foraggiera propria (aziendale o regionale), o di una base foraggiera sufficiente, sugli obiettivi ambientali, di politica agraria e di pianificazione territoriale? Sarebbe inoltre disposto a indicare al Parlamento quali modifiche nor-mative apportare, affinché in futuro le stalle, o parti di esse, che non presentano una base foraggiera propria non vengano considerate costruzioni agricole, precludendo loro in tal modo l'accesso a sovvenzioni pubbliche?

Begründung

Secondo la legislazione vigente, la produzione animale è considerata anche produzione agricola se l'azienda non dispone di una base foraggiera propria, o di una base foraggiera sufficiente, e gli animali sono nutriti esclusivamente o in gran parte con foraggio importato. Pertanto, seppur non si tratti propriamente di produzione agricola primaria ma di trasformazione industriale, questa produzione non dipendente dal suolo gode di numerose sovvenzioni pubbliche.

L'aumento dell'uso di foraggio da importazione nella produzione animale ha avuto numerose ripercussioni negative e rappresenta uno dei principali motivi per cui non si riescono a raggiungere gli obiettivi di politica agraria e climatica. Inoltre, gli obiettivi di pianificazione territoriale non vengono rispettati, dal momento che le stalle sono quasi sempre costruite nel paesaggio aperto, al di fuori delle zone edificabili.

Non va poi dimenticato che all'interno dello stesso settore agricolo, la produzione animale basata su foraggio importato fa concorrenza alla produzione animale dipendente dal suolo, a scapito dell'agricoltura contadina.

In Svizzera, la produzione animale non dipendente dal suolo ha raggiunto proporzioni davvero preoccupanti. Ciò è dimostrato per esempio dal fatto che il nostro è il terzo Paese europeo per emissioni di ammoniaca imputabili all'allevamento, un fat-tore altamente nocivo per ecosistemi delicati come boschi e paludi.

Il fatto che la Confederazione e i cantoni incentivino la produzione animale non dipendente dal suolo è in contraddizione con le direttive politiche e le norme giuridiche. Va infatti contro le linee di pianificazione territoriale, gli obiettivi ambientali per l'agricoltura e gli obiettivi costituzionali per una produzione agricola e sostenibile.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla legislazione sulla pianificazione del territorio, la costruzione in una zona agricola di edifici e impianti destinati alla tenuta di animali non dipendente dal suolo è ammessa solo a determinate condizioni. L'articolo 16a capoverso 3 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) sancisce che si deve trattare o di un cosiddetto ampliamento interno dell'azienda o di una costruzione ubicata in una zona agricola speciale. Affinché una costruzione possa essere considerata ampliamento interno deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Per poter classificare una zona come zona agricola speciale, invece, occorre svolgere una procedura di pianificazione dell'utilizzo del territorio, nonché verificare che rispetti gli obiettivi e i principi in materia di pianificazione del territorio. Di norma, i proprietari fondiari non hanno alcun diritto all'attribuzione di una zona di questo tipo. In ogni caso, sia che si tratti di un ampliamento interno che di un progetto situato in una zona agricola speciale, è prevista una ponderazione degli interessi: laddove interessi quali le distanze da rispettare per le emissioni olfattive, la protezione delle acque, del paesaggio o delle superfici per l'avvicendamento delle colture si oppongano alla realizzazione del progetto, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata per la zona in questione, salvo che sia possibile, a determinate condizioni, rimediare all'inadempimento.

La legislazione vigente in materia di pianificazione del territorio offre un margine di manovra sufficiente per poter tener adeguatamente conto degli interessi di pianificazione del territorio e di tutela ambientale durante la verifica di un progetto destinato alla tenuta di animali non dipendente dal suolo. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessario alcun intervento né a livello di legge, né di ordinanza. In questo contesto va tuttavia menzionato che i criteri di autorizzazione per gli ampliamenti interni sono indirettamente oggetto di discussione nell'ambito della seconda fase di revisione della LPT.

La Politica agricola 2014-2017 ha introdotto nuove regole per l'impiego dei mezzi finanziari a disposizione del settore agricolo. In virtù di queste ultime, i provvedimenti della Confederazione sono rivolti alle aziende contadine che coltivano il suolo (art. 2 cpv.1 lett. b della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998, LAgr; RS 910.1). Per il versamento dei pagamenti diretti è necessario fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e attenersi alle disposizioni della legislazione determinanti in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali (art. 70a cpv. 1 lett. b e c LAgr). Per promuovere il benessere degli animali, il Parlamento ha previsto contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali (art. 75 cpv. 1 lett. c LAgr), a prescindere dalla categoria. Hanno diritto a questi contributi anche le aziende che svolgono attività non dipendenti dal suolo che soddisfano le rigorose condizioni previste.

Gli aiuti agli investimenti per la costruzione di stalle sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione dell'azienda; per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale (art. 10 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998, OMSt; RS 913.1). Ciò significa che le stalle destinate alla tenuta di animali non dipendente dal suolo non hanno diritto a queste sovvenzioni e devono essere interamente finanziate dal committente della costruzione. In conclusione, le sovvenzioni vengono concesse in presenza di una produzione sostenibile e agricola, come previsto dalla Costituzione, nonché tenendo conto delle esigenze legate al benessere degli animali.

Risposta del Consiglio federale.