14.3608 · Mozione · 2014-06-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare basi legali che regolamentino in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la sicurezza e l'igiene degli impianti e degli apparecchi tecnici di condizionamento dell'aria.
Begründung
In risposta all'interpellanza 13.3585, "Qualità dell'aria indoor", il Consiglio federale riconosce la necessità di intervenire per la garanzia della qualità dell'aria che a sua volta ha un impatto considerevole sulla salute, sul benessere e sulla capacità produttiva di coloro che utilizzano i locali. Per via delle prescrizioni edili più severe volte ad aumentare l'efficienza energetica, la tematica del ricambio d'aria e del clima dei locali diventa sempre più importante. L'aereazione naturale spesso non basta, per cui diviene sempre più necessario installare impianti di ventilazione che proteggano i collaboratori dall'inquinamento dell'aria dovuto a sostanze nocive, maggiori concentrazioni di radon e livelli più elevati di acari e altri insetti. Gli impianti di condizionamento dell'aria non possono diventare delle fonti di contaminazione, infatti devono essere progettati e realizzati correttamente e per la manutenzione si deve garantirne l'accesso. L'insufficiente pulizia e la contaminazione degli impianti si ripercuotono su molti ambiti: irritazioni delle mucose, stati di malessere, diminuzione della concentrazione, assenze dal posto di lavoro, malattie infiammatorie o allergiche, ecc. Le prescrizioni riguardanti l'igiene da rispettare durante la progettazione, installazione e manutenzione si trovano in alcune norme e direttive; la loro osservanza non viene tuttavia controllata perché non hanno carattere vincolante. Alcuni studi dimostrano che spesso le norme e le direttive esistenti non vengono applicate in modo corretto. La ricerca dell'Università di Lucerna sullo stato di igiene degli impianti tecnici di condizionamento dell'aria in Svizzera ne è la prova. Su 100 impianti presi in esame oltre la metà non è stata installata e controllata correttamente. Una normativa vincolante per impianti di condizionamento dell'aria sicuri e igienici è quindi necessaria (come quella già esistente per gli ascensori o per la manutenzione e i controlli successivi dei veicoli a motore). In sostanza si tratta di applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le norme e le direttive della Società svizzera degli architetti e degli ingegneri (SIA) e della Società svizzera degli ingegneri termici e climatici (SITC). A tal fine si deve creare una base legale (ad es. nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti) che può essere realizzata in modo semplice e non burocratico. Tale base legale creerebbe le stesse condizioni per tutti gli offerenti, impedendo così eventuali distorsioni della concorrenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli impianti di condizionamento dell'aria sono strutturati negli edifici come sistemi completi con diverse componenti. Essi sono pianificati ed eseguiti individualmente. Nell'edificio si trova di norma un apparecchio centrale di condizionamento dell'aria con una corrispondente rete di distribuzione tramite condotte. Le competenze di regolazione differiscono a seconda della parte dell'impianto. La Confederazione può disciplinare le esigenze poste a una costruzione soltanto se ne ha la competenza. In questo senso la maggior parte degli apparecchi centrali sono apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e dell'ordinanza sulle macchine (OMacch). Le condotte di distribuzione e di evacuazione dell'aria rientrano invece nel campo di applicazione della legislazione sui prodotti da costruzione (legge sui prodotti da costruzione, LProdC, e ordinanza sui prodotti da costruzione, OProdC). Tutti questi atti legislativi disciplinano unicamente la messa in circolazione di questi prodotti, non però la loro utilizzazione.
A differenza delle sue diverse componenti, il sistema degli impianti di condizionamento dell'aria inteso come un tutto non è un prodotto da costruzione. La pianificazione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio dei sistemi di condizionamento dell'aria rientrano nel campo delle legislazioni edilizie cantonali. Diversamente dagli ascensori l'equipaggiamento tecnico per il riscaldamento, la refrigerazione, la ventilazione, il riscaldamento dell'acqua e l'illuminazione di un edificio o di una parte di edificio sono di volta in volta considerati come sistemi di tecnica di costruzione. La struttura di un impianto di condizionamento dell'aria dipende fortemente dai parametri della pertinente costruzione, come la dimensione e l'utilizzazione dei locali, ed è individuale per ogni costruzione. La sicurezza di stabilità degli impianti di condizionamento dell'aria deve essere considerata singolarmente proprio come nel caso di ogni costruzione. Per questi motivi essi non possono essere disciplinati autonomamente come prodotto unitario come lo sono gli ascensori.
Ai locali con posti di lavoro si applicano in particolare le esigenze di igiene dell'aria disciplinate dall'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3). Conformemente a questa ordinanza i datori di lavoro sono tenuti a sistemare la qualità dell'aria e il clima dei locali di lavoro, all'occorrenza con impianti di ventilazione, in maniera che essi non presentino un rischio per la salute dei lavoratori. Oltre a esigenze di qualità dell'aria respirabile e del clima dei locali, le disposizioni dell'ordinanza contengono anche prescrizioni tecniche concrete sugli impianti di condizionamento di ventilazione. La vigilanza sull'osservanza di queste prescrizioni compete agli ispettorati cantonali del lavoro.
Come constata l'autrice della mozione vi è necessità di intervento a più livelli, in particolare in ambito di pianificazione, di installazione e di manutenzione.
a. Per quanto riguarda l'ambito di competenze della Confederazione si potrebbero emanare basi legali vincolanti che disciplinino a livello nazionale le esigenze di qualità dell'aria negli edifici. L'articolo 3 OLL reca già prescrizioni sulla qualità dell'aria e sul clima nei locali con posti di lavoro, come pure sulla pianificazione, l'esercizio e la manutenzione dei corrispondenti impianti di ventilazione.
b. Per quanto riguarda l'ambito di competenze delle legislazioni edilizie cantonali si potrebbero emanare prescrizioni sulla pianificazione, l'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione di impianti di condizionamento dell'aria, tenendo conto in particolare di norme tecniche riconosciute.
c. Per quanto riguarda la messa in circolazione di impianti centrali di ventilazione esiste già una base legale. Infatti, secondo la LSPro e l'OMacch, il Consiglio federale può stabilire le esigenze fondamentali in materia di sicurezza e di salute di simili impianti. Per fornire la prova dell'adempimento di queste esigenze all'atto della messa in circolazione si può tra l'altro ricorrere a norme tecniche corrispondenti designate dall'Ufficio federale competente. Per quanto possibile si designano norme internazionali armonizzate. Alla messa in circolazione di prodotti da costruzione si applicano la LProdC e l'OProdC.
Il Consiglio federale sostiene la richiesta dell'autrice della mozione. In considerazione tuttavia delle competenze sancite dalla Costituzione, la Confederazione può risolvere soltanto una parte del problema. Si potrebbero emanare basi legali vincolanti che disciplinino a livello nazionale le esigenze di qualità dell'aria nei locali senza posti di lavoro. La realizzazione di queste esigenze rimarrebbe nondimeno nella competenza delle legislazioni edilizie cantonali. A prescindere da quanto predetto non è data un'ulteriore necessità di normativa nell'ambito delle competenze della Confederazione poiché la messa in circolazione delle singole componenti degli impianti di condizionamento dell'aria e la corrispondente sorveglianza sul mercato sono già disciplinate da diversi atti legislativi federali. Il Consiglio federale ritiene invece che nelle legislazioni dei cantoni esista la necessità di una normativa a livello di pianificazione, manutenzione ed esercizio degli impianti di condizionamento dell'aria intesi come sistemi nei locali senza posti di lavoro, questo per garantire l'esecuzione di una regolamentazione uniforme sul piano nazionale. Le autorità federali competenti si adopereranno a favore di una regolamentazione corrispondente presso gli organi cantonali competenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.