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14.3616 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La cosiddetta riforma strutturale ha comportato una riorganizzazione della vigilanza sugli istituti della previdenza professionale. Le nuove disposizioni concernenti la vigilanza e l'alta vigilanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. In base ad esse, la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza è svolta dai cantoni, mentre l'alta vigilanza a livello federale è esercitata da una commissione indipendente appositamente istituita: la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). Per questa attività, la CAV PP riscuote emolumenti, che fattura alle autorità di vigilanza regionali, le quali a loro volta li ripercuotono sugli istituti di previdenza.

Il fatto che questi emolumenti siano addossati agli istituti di previdenza è attualmente contestato in sede giudiziaria. La Corte III del Tribunale amministrativo federale (TAF) ha già stabilito in diverse sentenze (p. es. C-941/2012 del 7 marzo 2014, C-942/2012 del 7 marzo 2014 e C-3096/2012 del 21 marzo 2014) che manca una base legale che lo consenta. Le decisioni non sono tuttavia passate in giudicato.

La situazione si rivela dunque problematica, poiché non vi è più chiarezza su chi debba farsi carico in ultima istanza degli emolumenti della CAV PP. Il legislatore è partito dal presupposto che siano gli istituti di previdenza, ma se le decisioni del TAF fossero attuate, gli emolumenti resterebbero "pendenti" presso gli enti regionali, i cantoni o la Confederazione.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide il parere che, a prescindere dall'esito delle procedure di ricorso, la regolamentazione di chi debba farsi carico in ultima istanza degli emolumenti della CAV PP non è assolutamente chiara?

2. Chi è responsabile nel caso di un eventuale mancato pagamento degli emolumenti?

3. Il Consiglio federale è disposto a valutare le norme legali relative a chi debba farsi carico in ultima istanza degli emolumenti e a disporre una modifica di legge al riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Il Consiglio federale è convinto che la regolamentazione delle tasse di vigilanza di cui all'articolo 64c della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) non lascia adito a dubbi sul fatto che le tasse di vigilanza debbano essere a carico esclusivamente degli istituti di previdenza. I riferimenti forniti nel messaggio sulla riforma strutturale (FF 2007 5199, in particolare pag. 5219) e le affermazioni formulate nel corso dei dibattiti parlamentari (riportate nel BU 2008 S 581; non disponibili in italiano) sono un'ulteriore conferma che le tasse di vigilanza per la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) vanno riscosse presso le autorità cantonali, che possono a loro volta ripercuoterle sugli istituti di previdenza. Oggettivamente, però, le sentenze menzionate hanno creato incertezza tra le autorità di vigilanza regionali. Pertanto, al fine di chiarire la situazione giuridica, il Consiglio federale è disposto a verificare se, ed eventualmente in che misura, sia necessario adeguare le basi legali pertinenti. Per l'esecutivo è fondamentale che possa essere attuata la volontà del legislatore in merito alle tasse di vigilanza riscosse per la CAV PP.

2. La CAV PP non subisce alcuna perdita di entrate. Secondo l'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP in combinato disposto con gli articoli 7 e 25 dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale, la CAV PP fattura le sue tasse di vigilanza alle autorità di vigilanza. La ripercussione di queste tasse sugli istituti di previdenza è invece un'altra questione. Per rispondere a questa domanda occorre attendere la sentenza del Tribunale federale (e in particolare le sue motivazioni), senza la quale è impossibile stabilire chi sia responsabile in ultima istanza di un eventuale mancato pagamento. Sulla base dei materiali legislativi disponibili, il Consiglio federale ritiene che sia possibile addossarle agli istituti di previdenza.

Risposta del Consiglio federale.