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14.3619 · Mozione · 2014-06-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare l'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) inserendo nell'articolo 1, "Obiettivi e funzioni", il principio guida dell'azione del DFAE: la salvaguardia dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

Di conseguenza l'articolo 1 capoverso 1 OOrg-DFAE dev'essere modificato come segue: "Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) vigila sulla salvaguardia degli interessi di politica estera della Svizzera, in via prioritaria l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, e stabilisce una classifica per i restanti mandati costituzionali."

Begründung

L'articolo 2 della Costituzione federale svizzera sancisce quanto segue in merito allo scopo della Confederazione: "La Confederazione svizzera tutela la libertà e i diritti del popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese." Nel capitolo sulle competenze, nella sezione concernente le relazioni con l'estero, l'articolo 54 capoverso 2 contiene pure un obiettivo concreto di politica estera: "La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese ..." Le competenze del Consiglio federale e dell'Assemblea federale sono inoltre descritte in maniera chiara (art. 173 cpv. 1 e art. 185 cpv. 1 della Costituzione): "Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera."

Questo elenco dimostra l'importanza che la Costituzione federale conferisce ai principi di "indipendenza e neutralità" e come questi debbano anche essere espressi nell'OOrg-DFAE. Ne risulta quindi un chiaro obiettivo di politica estera che deve emergere nell'azione del corpo diplomatico: la salvaguardia dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'obiettivo principale della politica estera svizzera è la salvaguardia degli interessi e la promozione dei valori del nostro Paese. La Costituzione federale definisce questi interessi e questi valori all'articolo 2 e all'articolo 54 capoverso 2. La definizione contenuta nei suddetti articoli, cui non sono posti limiti di tempo, offre alla Svizzera un quadro di riferimento stabile per la sua politica estera nonostante i mutamenti che possono sopravvenire a livello internazionale.

Conformemente alla Costituzione federale gli interessi fondamentali che la politica estera svizzera deve salvaguardare sono l'indipendenza, la sicurezza e il benessere del Paese. Tra i valori che devono essere promossi tramite la tutela di questi interessi rientrano l'aiuto alle popolazioni nel bisogno e la lotta contro la povertà nel mondo, il rispetto dei diritti umani, la promozione della democrazia e della convivenza pacifica dei popoli e la salvaguardia delle basi naturali della vita.

L'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del DFAE (OOrg-DFAE) fa espressamente riferimento a questo obiettivo fissato dalla Costituzione federale: "Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale." La Costituzione federale non stabilisce alcuna priorità tra gli interessi da salvaguardare e i valori da difendere. Per questa ragione il Consiglio federale non ritiene opportuno, nel quadro della OOrg-DFAE, attribuire un diverso peso ai singoli obiettivi derivanti dal mandato costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.