14.3641 · Interpellanza · 2014-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. È voluto che, contrariamente a quanto previsto dalla legge e dall'ordinanza, gli uffici cantonali del registro fondiario sottopongano il settore ipotecario delle cosiddette banche estere a un trattamento diverso, generando un rischio di rilevanza sistemica in seguito alla concentrazione su alcune banche svizzere?
2. Corrisponde allo spirito della legge e dell'ordinanza impedire a un istituto costituito secondo il diritto svizzero e abilitato a operare in campo bancario di fornire determinate prestazioni coperte dall'autorizzazione?
3. Il Consiglio federale è disposto a chiarire l'interpretazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero specificando che le banche costituite in Svizzera secondo il diritto elvetico e autorizzate dalla Finma a operare nel campo bancario svizzero possono effettuare operazioni ipotecarie indipendentemente da chi siano i loro azionisti?
Begründung
La prassi degli uffici cantonali del registro fondiario relativa all'iscrizione delle operazioni immobiliari finanziate da una banca svizzera con un'azionista di maggioranza straniero varia da cantone a cantone. In alcuni cantoni l'iscrizione è effettuata senza requisiti particolari. Gli uffici di altri cantoni esigono invece un'ampia documentazione, spesso difficile da fornire, spingendo gli acquirenti a fare capo a una banca svizzera per il finanziamento. Gli uffici fanno valere la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
È comprensibile che una banca estera che acquista immobili per conto proprio venga qualificata come persona all'estero e che un'operazione di questo tipo non venga iscritta. Invece non si vede il motivo per cui a una banca svizzera con un'azionista di maggioranza straniero debba essere impedito di finanziare un'operazione immobiliare per una persona in Svizzera.
La situazione è insoddisfacente: in primo luogo, perché tale limitazione riguarda soltanto le banche estere in Svizzera, ma non le banche svizzere quotate in borsa, non sempre chiaramente sottostanti a controllo svizzero; in secondo luogo, perché il diverso e non sempre coerente trattamento cantonale dei casi comporta incertezza giuridica; infine, perché questa prassi, fondata su criteri non applicati in generale, impedisce a determinate banche di svolgere operazioni per cui sono esplicitamente abilitate.
Stellungnahme des Bundesrates
5311. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.411) anche il finanziamento di un immobile o della sua edificazione è considerato un acquisto di fondi se gli accordi, l'ammontare dei crediti o la situazione finanziaria del debitore lo pongono in un particolare rapporto di dipendenza dal creditore. Le banche estere e quelle prevalentemente in mano straniera non hanno il diritto di concedere crediti di questo tipo. Di norma non sussiste rapporto di dipendenza se un credito ipotecario del medesimo importo a condizioni simili venisse concesso anche da una banca svizzera e quindi il credito estero potrebbe essere sostituito da uno svizzero in qualsiasi momento (in particolare in caso di disdetta). L'esperienza insegna che le banche svizzere concedono crediti ipotecari per immobili d'abitazione fino a un limite pari a circa l'80 per cento del valore venale. A seconda dell'oggetto e della solvibilità del debitore, questo limite può essere, nel caso concreto, più o meno elevato. Entro tali limiti, anche le banche estere e quelle prevalentemente in mano straniera possono concedere crediti ipotecari; pertanto non sono discriminate rispetto alle banche svizzere. Di norma si può presupporre che le banche non abbiano intenzione di esercitare una qualsivoglia influenza (anche meramente fattuale) sul fondo costituito in pegno, ma effettuino una normale operazione di finanziamento. Ciononostante, gli uffici del registro fondiario e le autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione secondo la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41, denominata anche lex Koller) devono esaminare ogni caso individuale per appurare se un credito estero potrebbe comportare un rapporto di dipendenza. Gli uffici del registro fondiario sono tuttavia tenuti a rinviare la costituzione o il trasferimento di un'ipoteca all'autorità competente in materia di autorizzazione in vista di un accertamento approfondito soltanto quando il caso è dubbio.
2. I principi illustrati al punto 1 valgono per tutta la Svizzera e permettono anche alle banche estere di operare normalmente nel campo dei crediti ipotecari. L'esecuzione della lex Koller incombe tuttavia alle autorità cantonali, il che può comportare un'applicazione non sempre del tutto uniforme del diritto, soprattutto quando si tratta di rinviare un caso all'autorità competente in materia di autorizzazione e di valutare l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza. Le autorità cantonali devono anche verificare se un'impresa è una persona giuridica all'estero oppure se è prevalentemente in mano straniera valutando il singolo caso secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 LAFE. Su questo punto la lex Koller non prevede alcun disciplinamento speciale per le banche.
3. Da tempo l'Ufficio federale di giustizia mette a disposizione degli uffici del registro fondiario istruzioni che illustrano i principi per la concessione di crediti ipotecari da parte di banche estere o prevalentemente in mano straniera (www.bj.admin.ch > Temi > Economia > Acquisto di fondi da parte di persone all'estero > Istruzioni per gli ufficiali del registro fondiario). L'ufficio consiglia e sostiene le autorità cantonali anche nell'applicare ed eseguire la lex Koller. La Confederazione non dispone tuttavia di competenze più estese in materia di vigilanza e istruzioni.
Risposta del Consiglio federale.