14.3651 · Mozione · 2014-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice penale o qualsiasi altra legge estendendo la definizione di violenza carnale affinché comprenda qualsiasi atto sessuale forzato commesso da una persona su un'altra, senza alcuna distinzione in funzione del sesso della vittima o dell'autore.
Begründung
In Svizzera la violenza carnale (stupro) è definita all'articolo 190 del Codice penale (CP). Stando a tale definizione, soltanto una donna può essere vittima di stupro e soltanto un uomo può essere uno stupratore. Gli altri casi sottostanno all'articolo 189 CP.
Nella risposta all'interpellanza Hiltpold 13.3485, "Definizione dello stupro nel Codice penale svizzero", il Consiglio federale ha difeso tale distinzione fondandosi sui dibattiti parlamentari e le conclusioni del gruppo peritale in occasione della revisione del CP del 1991:
1. lo stupro può essere commesso soltanto su una donna;
2. lo stupro può essere commesso soltanto da un uomo su una donna (rifiuto di parificare stupri omosessuali ed eterosessuali).
Quest'analisi giuridica non corrisponde tuttavia alla realtà in materia di abusi sessuali. La Francia non prevede tale distinzione tra i sessi in materia di stupro (l'art. 222-23 del Codice penale francese e la sentenza emanata dalla Corte di Cassazione il 16 dicembre 1997), il che permette di elaborare statistiche. In Francia l'"Haute Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes" (Alto Consiglio per l'uguaglianza tra uomo e donna) ha infatti dichiarato che, nel 2011, 3742 delle 4983 denunce sporte per violenza carnale riguardavano stupri commessi su donne, 432 invece stupri su uomini. Da un'indagine Inserm/Ined del 2006 risulta che il 16 per cento delle donne e il 5 per cento degli uomini dichiarano di aver subito rapporti forzati o tentati rapporti forzati nel corso della loro vita. Si tratta di cifre ampiamente sottostimate (in Francia soltanto l'11 per cento delle vittime sporge denuncia), in particolare nel caso degli uomini.
La definizione penale dello stupro non deve dipendere dal sesso della vittima o dell'autore. Oggi la definizione di stupro deve evolvere e conferire agli uomini, come pure agli omosessuali, alle persone bisessuali e ai transgender, lo statuto di vittima di stupro, riconoscendo giuridicamente il trauma subito, ossia definendo l'atto come "violenza carnale" e imponendo una pena minima (contrariamente a quanto previsto per le coazioni sessuali di cui all'art. 189 CP).
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di presentare un progetto che estenda la definizione della violenza carnale a qualsiasi atto di penetrazione sessuale forzata commesso indipendentemente dal sesso della vittima o dell'autore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'interpellanza Hiltpold 13.3485, "Definizione della violenza carnale nel Codice penale svizzero", del 19 giugno 2013 l'autore chiedeva al Consiglio federale se ritiene opportuno modificare gli articoli 189 e 190 del Codice penale (CP; RS 311.0) in modo da creare una norma penale che punisca qualsiasi tipo di coazione sessuale, ossia qualsiasi forma di penetrazione sessuale nei confronti di qualsiasi essere umano, nonché una norma penale per altri atti sessuali coercitivi che non comportano una penetrazione. Nella risposta del 13 settembre 2013 il Consiglio federale non ha ritenuto né urgente né necessario intervenire, promettendo tuttavia che avrebbe esaminato l'opportunità di una revisione nell'ambito degli ulteriori lavori relativi alla legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio.
Le argomentazioni addotte all'epoca restano valide: ogni atto sessuale imposto ricorrendo alla coercizione è punibile indipendentemente dal sesso della vittima. Il diritto attuale non comporta pertanto alcuna lacuna penale e protegge le vittime maschili e femminili di violenza sessuale.
Il Consiglio federale riconosce tuttavia che nella prassi giuridica internazionale la violenza carnale è definita senza connotazioni di genere - si pensi in particolare all'articolo 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché alla giurisprudenza dei tribunali ad hoc dell'ONU per l'ex Jugoslavia e il Ruanda. Alla luce dei lavori in corso per la ratifica della convenzione citata e degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale è pertanto disposto a esaminare, nel quadro dei progetti legislativi menzionati, la necessità di una revisione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.