Linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo. Politica e strumenti per la loro attuazione
14.3656 · Interpellanza · 2014-06-20
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Alla fine del 2013 il DFAE ha pubblicato le "Linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo", a dieci anni dalla presentazione delle corrispondenti linee guida dell'UE e della Norvegia e appena prima che si tenesse a Berna la Conferenza dell'OSCE sulla tutela dei difensori dei diritti umani. Questo passo è da accogliere con favore. Consente infatti di mettere a disposizione delle ambasciate svizzere un importante strumento per la promozione e per l'impegno in favore della tutela dei difensori dei diritti umani (Human Rights Defenders, HRD). Inoltre permette di aumentare la considerazione dei diritti umani in seno alla politica estera, in armonia con i principi della Costituzione federale.
Per comprendere meglio le linee guida pongo al Consiglio federale le domande seguenti.
1. Qual è la relazione tra le linee guida svizzere e quelle dell'OSCE?
2. In seguito all'adozione delle linee guida sulla protezione dei difensori dei diritti umani il DFAE ha anche introdotto una formazione speciale per il personale, come ha fatto ad esempio il Regno Unito? In caso di risposta negativa, il DFAE pensa di introdurre una formazione di questo tipo ed entro quando?
3. In ambito di politica estera la Costituzione federale riconosce alla promozione dei diritti umani, e quindi alla tutela dei difensori dei diritti umani, la stessa priorità che viene conferita alla conservazione dell'indipendenza e della prosperità della Svizzera. Si prevede che tramite queste linee guida la tutela dei difensori dei diritti umani goda anche all'interno dell'elenco degli obblighi delle ambasciate e degli ambasciatori della stessa priorità che viene accordata al miglioramento delle relazioni commerciali, alla tutela degli investimenti e alla promozione della cultura del nostro Paese?
4. La Divisone politica stabilisce per ogni Paese uno o più obiettivi in vista della promozione dei diritti umani e della protezione dei difensori dei diritti umani? Oppure l'attività della Divisione politica in questo ambito è puntuale e soltanto reattiva, cosa che non corrisponderebbe alle linee guida?
5. Nei regolari rapporti delle ambasciate alla centrale si tiene conto in maniera sistematica anche del progresso nella realizzazione degli obiettivi, dei progetti e delle attività nell'ambito della promozione dei diritti umani e della tutela dei difensori dei diritti umani?
6. Il DFAE ha elaborato in questo ambito misure per la promozione di buone prassi da parte delle ambasciate per migliorare l'efficacia di attuazione di queste linee guida?
7. Quando il DFAE intende effettuare la prima verifica dell'attuazione delle linee guida?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo hanno gli stessi obiettivi perseguiti dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): sensibilizzare ai problemi e alle istanze concernenti i difensori dei diritti dell'uomo, sostenerli e offrirgli maggiore protezione. Le linee guida della Svizzera sono destinate a tutte le rappresentanze svizzere all'estero e a tutti i Dipartimenti interessati, mentre il documento dell'OSCE è destinato ai suoi Stati partecipanti.
2. Dall'adozione delle linee guida della Svizzera è già stato possibile organizzare diverse giornate informative e formazioni per i collaboratori del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in vista dei loro mandati all'estero. Sono inoltre state già organizzate una giornata informativa esterna per gli osservatori volontari dei diritti dell'uomo e per gli osservatori di pace, la presentazione delle linee guida in occasione di eventi organizzati dalla presidenza svizzera dell'OSCE con la società civile e la partecipazione attiva del DFAE a eventi pubblici sull'attuazione delle linee guida. Inoltre il DFAE preparerà materiale informativo per aiutare le rappresentanze all'estero a conoscere meglio le linee guida e a interfacciarsi con i difensori dei diritti dell'uomo locali.
3. L'articolo 54 della Costituzione federale formula gli obiettivi della Svizzera in materia di politica estera. Si tratta di una lista non esaustiva di obiettivi che la Confederazione deve perseguire nella conduzione degli affari esteri. Tra questi rientrano tanto la salvaguardia dell'indipendenza e del benessere del Paese quanto il rispetto dei diritti dell'uomo. L'ordine di formulazione degli obiettivi non ha un significato particolare e di conseguenza il rispetto dei diritti dell'uomo ha la stessa priorità degli altri obiettivi di politica estera elencati dalla Costituzione. In caso di conflitto tra obiettivi, è necessario valutare e gestire al meglio la situazione, considerando nel caso specifico e in funzione del contesto quale obiettivo deve essere considerato prioritario.
Le linee guida della Svizzera definiscono il ruolo degli attori della società civile che contribuiscono ad attuare un mandato della politica estera svizzera nel loro contesto nazionale. Le linee guida mirano a rendere sistematico l'impegno svizzero già esistente, indicano strategie di azione concrete e contribuiscono a fare della Svizzera un partner affidabile anche sul piano internazionale in materia di protezione dei difensori dei diritti dell'uomo.
4./5. Il DFAE si impegna a dare un'ampia risonanza alle linee guida, mettendo anche a disposizione una traduzione in tutte le lingue dell'ONU. La presidenza svizzera dell'OSCE rappresenta a tal fine un'interessante piattaforma. Il DFAE incoraggia inoltre le rappresentanze all'estero a trasmettere regolarmente i loro rapporti alla centrale al fine di portare avanti un'azione coerente. Da poco tutte le rappresentanze all'estero sono state invitate a dare maggiore rilievo alle attività avviate per proteggere i difensori dei diritti dell'uomo nei loro rapporti annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo. Il DFAE elabora attualmente una strategia interna per favorire l'attuazione delle linee guida. I temi prioritari saranno definiti in forma appropriata anche negli obiettivi delle diverse divisioni della Direzione politica e delle rappresentanze.
6. Prima di redigere le linee guida, il DFAE ha preso atto delle informazioni fornite dalle rappresentanze all'estero. Le linee guida sono state redatte tenendo ampiamente conto di tali riscontri. Per garantire da subito un'applicazione concreta ed efficace delle linee guida è infatti importante tenere conto delle esperienze e delle aspettative che ne risultano. In quest'ottica l'elaborazione delle linee guida ha tenuto conto delle buone prassi.
7. L'applicazione delle linee guida, che per il DFAE costituisce una chiara priorità, è un processo che durerà nel tempo. Una prima valutazione potrà pertanto essere fatta solo tra 3-5 anni. Questo lasso di tempo dovrà essere sfruttato per rendere sistematico il rendiconto interno, mentre l'organizzazione di incontri regolari con la società civile dovrà chiarire le aspettative e instaurare un clima di trasparenza.
Risposta del Consiglio federale.