14.3666 · Mozione · 2014-08-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di revisione del Codice penale con il contenuto seguente:
Art. 198
Cpv. 1
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Cpv. 2 (nuovo)
Chiunque commette tali reati contro una persona minore di 16 anni è punito con la multa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tutela penale dei minorenni dagli abusi sessuali è stata esaminata approfonditamente nell'ambito dell'attuazione della Convenzione di Lanzarote (RS0.311.40). Le corrispondenti modifiche di legge sono entrate in vigore il 1° luglio 2014.
Con la mozione si chiede di modificare l'articolo 198 del Codice penale (CP; RS311.0) rendendo perseguibili d'ufficio le molestie sessuali nei confronti di persone minori di 16 anni.
L'articolo 198 CP, come fattispecie di contravvenzione, si applica soltanto nel caso in cui non sono stati commessi reati sessuali gravi nei confronti di minorenni. In tutti gli altri casi l'autore è perseguito d'ufficio. Ciò vale in particolare per:
- gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 cpv. 1 CP) e la fabbricazione o la tentata fabbricazione di pornografia infantile (art. 197 cpv. 4 CP),
- il fatto di confrontare un minorenne con testi o immagini pornografiche (art. 197 cpv. 1 CP),
- il fatto di indurre un minore a compiere atti sessuali su di sé (art. 187 n. 1 cpv. 2 CP),
- il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, per esempio compiendo tali atti davanti a lui (art. 187 n. 1 cpv. 3 CP).
Nel parere sulla mozione Schmid-Federer 12.3476, "Adeguamento della fattispecie di molestie sessuali nei confronti di minorenni", nel frattempo ritirata, il Consiglio federale si è già espresso contro la perseguibilità d'ufficio delle molestie sessuali di persone minori di 16 anni. Continua a ritenere che il principio secondo cui reati di poco conto non debbano essere perseguiti indipendentemente dalla volontà della persona lesa depone contro l'impostazione dell'articolo 198 CP quale reato perseguibile d'ufficio. Oltre alle molestie sessuali, è il caso, ad esempio, dei reati contro l'onore. Anche in questo caso vale il requisito della querela, senza distinzione tra adulti e minorenni. Anche i genitori di una vittima minorenne possono sporgere querela.
Sarebbe inoltre quasi impossibile svolgere sistematicamente d'ufficio tali procedimenti penali. In Internet vi sono innumerevoli chat a sfondo sessuale che non sono correlate a nessun altro atto. Per chiarire se un adulto molesta un minorenne in una chat di questo tipo, puramente verbale, sarebbero necessarie misure processuali di grande portata, quali sorveglianze di Internet, perquisizioni o indagini in incognito, ammesse soltanto per far luce su reati gravi.
Occorre infine ricordare che oltre al procedimento penale, volto a perseguire l'autore, sono disponibili anche le risorse del diritto civile per la tutela dei minorenni, incentrate sul loro bene. Con la mozione Aubert 08.3790, "Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali", il Consiglio federale è stato incaricato di introdurre un obbligo generalizzato di segnalazione con determinate eccezioni chiaramente definite per lottare contro i maltrattamenti e gli abusi sessuali contro minori. Il progetto di legge deve garantire alle competenti autorità di protezione la possibilità di adottare per tempo le misure necessarie a proteggere il minore in pericolo. Una segnalazione si fonda sul sospetto che il bene del minore e quindi il suo sviluppo siano messi in pericolo, come è plausibile nel caso di molestie sessuali ai sensi dell'articolo 198 CP. La consultazione relativa a questo progetto è terminata il 31 marzo 2014.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.