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14.3667 · Mozione · 2014-08-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di preparare una modifica della LTF affinché le sentenze del Tribunale federale possano riportare anche le opinioni divergenti (dissenting opinions).

Una minoranza propone di respingere la mozione: Brand, Guhl, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander, Stamm, von Graffenried

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Un membro di una corte incaricata di emanare una decisione può esprimere un'opinione dissidente soltanto se le deliberazioni sono state pubbliche e orali, ossia se il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede oppure se non vi è unanimità (art. 58 LTF). Le opinioni dissidenti espresse oralmente sono pertanto già pubbliche secondo il diritto vigente.

Da tempo la proporzione delle decisioni del Tribunale federale rese in udienza pubblica è di appena l'uno per cento. Una parte è stata pronunciata all'unanimità dei giudici partecipanti. Se sono emanate a maggioranza, i giudici in minoranza sono liberi di allegare alla sentenza scritta la loro opinione dissidente.

La mozione concerne pertanto soltanto un numero relativamente contenuto di casi e si limita a prevedere la possibilità della forma scritta per opinioni già pubbliche.

L'accoglimento della mozione contribuirebbe in maniera importante alla trasparenza delle sentenze. Va tuttavia rilevato che le opinioni dissidenti in forma scritta, registrate nella raccolta delle sentenze sotto il nome dell'autore, permettono di tracciare senza difficoltà il profilo giudicante di quest'ultimo. I giudici rischiano inoltre di essere indotti a redigere più spesso opinioni dissidenti a sostegno della loro posizione, il che contribuirebbe ad aumentare l'onere dell'apparato giudiziario.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.