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14.3669 · Postulato · 2014-08-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sull'etichettatura dei prodotti d'importazione e di studiare la possibilità di estendere gli articoli 16a e 18 della legge sull'agricoltura (LAgr) e l'articolo 21 della legge sulle derrate alimentari (LDerr) in modo da consentire l'etichettatura "positiva" volontaria di prodotti esteri.

Begründung

I produttori svizzeri possono fruire già oggi dei vantaggi della dichiarazione "positiva" di cui all'articolo 16a LAgr, che consente loro di promuovere su base volontaria con un'etichettatura adeguata i prodotti che rispondono a standard qualitativi più elevati di quelli richiesti dalla nostra legislazione, per esempio nel campo della protezione dell'ambiente, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari.

La popolazione svizzera è oggi molto sensibile alla qualità degli articoli di consumo. D'altra parte, il consumo si è ormai globalizzato. La qualità dovrebbe dunque essere un fattore rilevante sia per i prodotti svizzeri che per i prodotti esteri. Per migliorare la qualità dei prodotti d'importazione, per esempio quanto alla qualità di vita degli animali o alla sicurezza delle derrate alimentari, sarebbe quindi opportuno che anche gli importatori di prodotti esteri potessero usufruire dei vantaggi della dichiarazione "positiva".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 16a della legge sull'agricoltura (indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione) e l'articolo 21 della legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (designazione particolare, etichettatura) si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati (v. anche FF 2004 6278). Fatti salvi gli impegni internazionali, l'articolo 18 della legge sull'agricoltura (dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera) si riferisce invece unicamente ai prodotti stranieri. Pertanto, in virtù dell'articolo 16a della legge sull'agricoltura, gli importatori di prodotti stranieri hanno già ora la possibilità di usufruire dei vantaggi dell'etichettatura "positiva".

Il Consiglio federale è tuttavia disposto a redigere un rapporto sulle possibilità giuridiche date ai produttori e agli importatori in materia di etichettatura "positiva" volontaria dei loro prodotti e a illustrare le correlazioni tra gli articoli menzionati.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.