14.3688 · Interpellanza · 2014-09-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Le tariffe per le prestazioni di fisioterapia sono oggetto di controversia. Molti fisioterapisti lavorano da 16 anni alla stessa tariffa. Che queste tariffe debbano essere urgentemente innalzate è noto. Tuttavia, gli assicuratori malattie e le loro associazioni (Santésuisse, Curafutura) si oppongono con tutte le forze a un aumento adeguato.
Nell'ora delle domande del 5 giugno 2012, il consigliere federale Alain Berset ha confermato che in caso di controversia sono i cantoni a dover fissare le tariffe. Con una lettera ufficiale del 7 giugno 2013, il Consiglio federale ha comunicato che compete ai governi cantonali fissare i valori del punto tariffale.
Il 2 aprile 2013, il cantone di Turgovia ha deciso di innalzare il valore del punto tariffale di 5 centesimi. Gli assicuratori hanno interposto opposizione. Il 28 agosto 2014 il Tribunale amministrativo federale ha rinviato la decisione al cantone di Turgovia per istruzione complementare. Nella sentenza si dice tra l'altro che alla base della decisione del Consiglio di Stato non vi è alcuna struttura tariffaria valida e che la decisione contravviene da più punti di vista al diritto federale. Per i pazienti turgoviesi delle casse affiliate a Curafutura non vi è dunque più alcuna struttura tariffaria valida. Bisogna inoltre chiedersi quali conseguenze avrà questa sentenza sugli altri procedimenti giudiziari in corso. Attualmente infatti in dodici cantoni gli aumenti di tariffa sono bloccati da procedimenti giudiziari.
Considerate l'intricata situazione descritta e le difficili condizioni economiche dei fisioterapisti, talvolta confrontati con problemi di sussistenza, è necessario agire con urgenza.
Chiediamo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali conseguenze avrà a suo parere la decisione del Tribunale amministrativo federale, in particolare sulle condizioni economiche dei fisioterapisti?
2. Quali possibilità vede per adeguare finalmente le tariffe per le prestazioni di fisioterapia?
3. È disposto a sottoporre in tempi brevi al Parlamento eventuali modifiche di legge (p. es. per estendere la sua competenza sussidiaria)?
Stellungnahme des Bundesrates
La questione delle tariffe per le prestazioni di fisioterapia è nota al Consiglio federale. È stata infatti oggetto di diversi interventi parlamentari e il Consiglio federale si è già espresso su diversi aspetti (cfr. risposta del 7 giugno 2011 alla domanda Glanzmann-Hunkeler 11.5231, risposta del 7 settembre 2011 all'interrogazione Rossini 11.1051, parere del 9 dicembre 2011 in risposta al postulato Darbellay 11.4018, risposta del 12 febbraio 2014 all'interpellanza Fournier 13.4110).
1. Nella sua decisione del 28 agosto 2014, resa pubblica il successivo 4 settembre, il Tribunale amministrativo federale rileva che - contrariamente all'interpretazione del Consiglio federale - per ragioni formali non esiste alcuna struttura tariffale fissata dall'autorità in base alla quale il cantone possa stabilire il valore del punto tariffale. Il Consiglio federale è cosciente della situazione dei fisioterapisti e si sta adoperando per creare rapidamente certezza del diritto. Dopo una prima analisi della decisione, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha invitato i partner tariffali a un incontro. In considerazione dalla sentenza del Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale valuterà innanzitutto la necessità di fissare in futuro una struttura tariffale per singola prestazione di fisioterapia. In seguito esaminerà il contratto quadro nazionale tra Physioswiss e Tarifsuisse, sottopostogli già prima della decisione del Tribunale amministrativo federale. Per il momento, si parte dal presupposto che le convenzioni all'origine dell'attuale struttura tariffale restino valide. I partner tariffali sono liberi di concordare una tariffa non basata su una struttura tariffale per singola prestazione, ad esempio una tariffa forfettaria o temporale (art. 43 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10).
La LAMal esige che le prestazioni siano efficaci, appropriate ed economiche (art. 32) e che le tariffe rispettino il principio dell'economicità (art. 43 cpv. 6). In quest'ambito, la giurisprudenza esclude una garanzia di reddito per i fornitori di prestazioni.
2. Nell'assicurazione malattie vige l'autonomia tariffale. Anche dopo questa decisione, è e resta innanzitutto compito degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni concordare, nel rispetto delle citate condizioni quadro legali, le strutture tariffali e i prezzi. La necessità di procedere a un adeguamento delle tariffe e l'ammontare di tale adeguamento devono quindi essere oggetto di trattative tra i partner tariffali, in considerazione dei principi della LAMal, in particolare di quello dell'economicità. Una parte degli assicuratori ha trovato una soluzione contrattuale con Physioswiss che include pure un netto aumento del valore del punto tariffale (più 8 centesimi).
3. La soluzione della controversia è dunque essenzialmente nelle mani dei partner tariffali. Come detto nella risposta alla prima domanda, il Consiglio federale esaminerà l'opzione della fissazione di una struttura tariffale. L'articolo 43 capoverso 5bis LAMal gli consente inoltre di adeguare le strutture tariffali uniformi a livello nazionale. Considerato il chiaro disciplinamento delle competenze, il Consiglio federale non vede alcun motivo di proporre modifiche di legge.
Risposta del Consiglio federale.