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14.3697 · Interpellanza · 2014-09-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 112 capoverso 3 della Costituzione federale prevede che l'assicurazione per la vecchiaia e l'assicurazione per l'invalidità (AI) siano finanziate tramite:

1. i contributi versati da assicurati e datori di lavoro e

2. le prestazioni della Confederazione.

L'articolo 112 capoverso 4 della Costituzione precisa che "le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese". Questa disposizione mostra l'attaccamento del legislatore a un concetto di assicurazione secondo cui i contribuenti non devono assumere più della metà delle spese.

Nel 2013, le spese dell'AI sono ammontate a 9,306 miliardi di franchi e i contributi della Confederazione a 4,804 miliardi di franchi, suddivisi in:

1. contributi ordinari: 3,508 miliardi;

2. pagamento della totalità degli interessi sul debito dell'AI: 179 milioni;

3. introiti dell'IVA: 1,117 miliardi.

Questo significa che le prestazioni della Confederazione in favore dell'AI hanno raggiunto il 51,62 per cento delle spese, superando dunque il limite del 50 per cento previsto all'articolo 112 capoverso 4 della Costituzione.

Nel 2013, il contributo ordinario della Confederazione corrispondeva al 37,7 per cento delle spese annuali dell'AI, conformemente alla vecchia versione dell'articolo 78 LAI. Dal 2014, il contributo ordinario viene calcolato secondo un nuovo meccanismo di finanziamento introdotto con la revisione 6a dell'AI, adottata dal Parlamento nel marzo 2011. Questo nuovo metodo di calcolo farà aumentare la parte delle spese dell'AI coperta dal contributo ordinario della Confederazione. Si può pertanto prevedere che nei prossimi anni le prestazioni della Confederazione continueranno a superare la soglia del 50 per cento.

Il Consiglio federale ritiene che nel 2013, per quanto riguarda il finanziamento delle spese dell'AI da parte della Confederazione, l'articolo 112 capoverso 4 della Costituzione sia stato rispettato?

Se no, quali misure intende adottare per rimediare a questa situazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI) è disciplinato in parte a livello costituzionale e in parte a livello di legge. In entrambi i casi bisogna distinguere tra il finanziamento ordinario e il finanziamento aggiuntivo (in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31° dicembre 2017).

Per quanto riguarda il finanziamento ordinario, l'articolo 112 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) stabilisce che le prestazioni della Confederazione non possono superare la metà delle spese. La disposizione costituzionale viene concretizzata nell'articolo 78 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Nel quadro della 6a revisione AI, la regolamentazione del contributo annuo della Confederazione è stata adeguata. Dal 1° gennaio 2014, l'entità del contributo non dipende più dall'evoluzione delle uscite dell'AI, bensì da quella degli introiti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Il disciplinamento del finanziamento aggiuntivo, un meccanismo limitato nel tempo, va distinto dal contributo ordinario. Nell'ambito del risanamento dell'AI si è rivelato necessario introdurre un finanziamento aggiuntivo. Si è dunque deciso di aumentare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 (più 0,4 punti percentuali per l'aliquota normale, più 0,1 punti percentuali per l'aliquota ridotta e più 0,2 punti percentuali per l'aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero). Questo provvedimento dovrebbe generare maggiori introiti per un importo pari a circa 1,1 miliardi di franchi l'anno. L'aumento temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto ha reso necessaria una revisione parziale della Costituzione federale (disposizione transitoria dell'art. 130 Cost., art. 196 n. 14 cpv. 2 Cost.), accettata dal popolo e dai cantoni il 27° settembre 2009. Allo stesso tempo, l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità (RS 831.27), che, oltre a prevedere l'istituzione di un fondo indipendente dell'AI (art. 1), ha stabilito che la Confederazione, in deroga all'articolo 78 LAI, avrebbe assunto l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI per l'intera durata del finanziamento aggiuntivo (art. 3). Ai sensi di questa disposizione, dunque, il pagamento degli interessi sul debito non rientra nel contributo ordinario della Confederazione.

Il finanziamento aggiuntivo e l'assunzione degli interessi passivi da parte della Confederazione sono provvedimenti temporanei ai sensi di una "lex specialis". Questo significa dunque che il limite massimo, fissato al 50 per cento delle spese, si riferisce unicamente al contributo ordinario della Confederazione, ma non ai contributi che l'AI riceve grazie alle misure di risanamento. Nel 2013, con un importo pari a 3,508 miliardi di franchi, il contributo federale corrispondeva al 37,7 per cento delle uscite dell'AI e non vi è pertanto stata alcuna violazione dell'articolo 112 capoverso 4 della Costituzione.

Risposta del Consiglio federale.