Situazione delle svizzere e degli svizzeri all'estero che svolgono un'attività lavorativa in Stati UE/AELS e possibili ripercussioni dell'accettazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa"
14.3698 · Interpellanza · 2014-09-11
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Negli Stati UE/AELS vivono complessivamente circa 450 000 svizzere e svizzeri. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, in vigore dal 2002, conferisce ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati membri dell'UE o dell'AELS il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di soggiorno nel territorio delle parti contraenti. La libera circolazione delle persone ha portato grandi vantaggi alle svizzere e agli svizzeri che lavorano nell'UE.
A questo proposito chiedo al Consiglio federale:
1. Qual è la quota di cittadini svizzeri che svolgono un'attività lavorativa nei singoli Stati UE/AELS (lista per Paese)?
2. Quante svizzere e quanti svizzeri si trasferiscono ogni anno nello spazio UE/AELS e fanno quindi uso della libera circolazione delle persone?
3. Quali vantaggi apporta ai lavoratori svizzeri all'estero il coordinamento delle assicurazioni sociali?
4. Vi sono altri vantaggi derivanti dagli Accordi bilaterali?
5. Quali svantaggi arrecherebbe alle svizzere e agli svizzeri residenti negli Stati UE/AELS il venir meno della libera circolazione delle persone e quindi degli Accordi bilaterali I?
6. Quali conseguenze avrebbe il venir meno dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone per gli studenti e i ricercatori svizzeri?
7. Quali conseguenze avrebbe la disdetta dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sull'Accordo di associazione a Schengen?
8. Il Consiglio federale è disposto a presentare al Parlamento e all'opinione pubblica un rapporto esauriente su quanto sopra esposto e sull'importanza della libera circolazione delle persone per le svizzere e gli svizzeri che svolgono un'attività lavorativa nello spazio europeo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Al 31° dicembre 2013, le svizzere e gli svizzeri che risiedevano nello spazio UE/AELS erano 444 203. Non esistono statistiche relative alla quota di tali cittadini che esercitano un'attività lavorativa. Alla fine del 2013, le svizzere e gli svizzeri in età lavorativa (tra i 18 e i 65 anni) che vivevano nello spazio UE/AELS erano 257 550 (le svizzere e gli svizzeri in età lavorativa nel Liechtenstein non sono inclusi in tale statistica, non essendo censiti per categoria di età.), corrispondenti approssimativamente ad una percentuale del 58 per cento. I gruppi più numerosi di svizzere e svizzeri all'estero di età compresa tra 18 e 65 anni si registrano in Francia (112 443), Germania (48 750), Italia (29 220), Regno Unito (19 561) e Spagna (12 588); le cifre dettagliate per tutti i Paesi sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aktuell/informationen_deseda.html/eda/fr/meta/news/2014/1/24/51764.
2. Nel 2013, 12 260 svizzere e svizzeri (di ogni categoria di età) si sono trasferiti in uno Stato UE/AELS, con una contrazione del 2,3 per cento circa rispetto all'anno precedente (Le cifre dettagliate sull'emigrazione sono consultabili al seguente indirizzo (d/f): http://www.pxweb.bfs.admin.ch/dialog/statfile.asp?lang=2.
3. L'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e l'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS (RS 0.632.31) garantiscono il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Le normative in oggetto sono tese a evitare un'eventuale perdita dei diritti assicurativi in caso di cambiamento del luogo di lavoro all'interno dello spazio UE/AELS. Generalmente le svizzere e gli svizzeri che esercitano un'attività lavorativa nello spazio UE/AELS versano i contributi alle assicurazioni sociali nello Stato in cui lavorano e beneficiano della parità di trattamento. In linea di massima, il versamento delle prestazioni maturate è loro garantito anche nel caso in cui vivano in un Paese diverso da quello che versa le prestazioni, con la sola eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione, per la quale vige il principio della territorialità. Un altro aspetto rilevante è che ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto alla prestazione sono considerati utili anche i periodi contributivi maturati in altri Paesi.
4. I principali vantaggi personali derivano dall'ALC e dalla Convenzione AELS: tali accordi disciplinano i diritti in materia di ingresso, soggiorno e ricongiungimento familiare, sanciscono il diritto alla parità di trattamento ad esempio nel quadro delle assunzioni e regolano il coordinamento delle assicurazioni sociali e il riconoscimento delle qualifiche professionali. Oltre alla libera circolazione delle persone, gli accordi bilaterali garantiscono dunque numerosi altri vantaggi a seconda dei campi di applicazione.
5. In caso di denuncia dell'ALC, le cittadine e i cittadini svizzeri potrebbero far valere i diritti acquisiti ai sensi di tale accordo. Le parti contraenti dovrebbero, invece, decidere di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione (cfr. art. 23 ALC).
Ogni Stato membro dell'UE potrebbe disciplinare autonomamente l'accesso al mercato del lavoro delle cittadine e dei cittadini svizzeri che non possiedono una seconda nazionalità di uno Stato membro dell'UE/AELS. Il venir meno di una disciplina unitaria accentuerebbe gli ostacoli all'accesso al mercato del lavoro europeo per le svizzere e gli svizzeri. I diritti oggi garantiti ai sensi dell'ALC (cfr. risposta 4) non esisterebbero più.
6. Nell'ipotesi di una denuncia dell'ALC, decadrebbe anche l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, entrato in vigore a titolo provvisorio il 15 settembre 2014 con riserva di firma entro la fine del 2014 (pacchetto "Horizon 2020"), e le ricercatrici e i ricercatori della Svizzera non beneficerebbero più della parità di accesso ai bandi di concorso e a importanti infrastrutture di ricerca, segnatamente nel settore dell'energia. La partecipazione di studenti svizzeri e altri gruppi target a singoli progetti di Erasmus+, il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, continuerebbe ad essere gravemente limitata. La Svizzera non avrebbe accesso alle reti di collaborazione e informazione a livello strategico e non potrebbe assumere il coordinamento di progetti. Negli ultimi anni la ricerca e lo sviluppo hanno subito un marcato processo d'internazionalizzazione. In assenza di una forte rete internazionale, difficilmente la Svizzera riuscirebbe a mantenere la posizione di punta che occupa attualmente. Una simile evoluzione nuocerebbe alle scuole universitarie e alla piazza economica svizzera.
7. La libera circolazione delle persone e l'accordo di Schengen/Dublino non sono direttamente connessi e la cosiddetta clausola ghigliottina degli accordi bilaterali I non trova applicazione per l'accordo di associazione a Schengen/Dublino. Fermo restando il mutuo accordo tra le parti, i pochi legami giuridici esistenti tra gli accordi in oggetto non dovrebbero ostacolare la prosecuzione dell'associazione anche in caso di denuncia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. La Commissione europea ha tuttavia ribadito a più riprese l'esistenza di legami politici tra Schengen/Dublino e la libera circolazione delle persone. Non è pertanto possibile escludere a priori che una disdetta dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone possa avere conseguenze sull'accordo di associazione a Schengen/Dublino, sebbene vada sottolineato che sia la Svizzera che l'UE hanno interesse al proseguimento di una buona cooperazione in questo campo.
8. Il rapporto del Consiglio federale sulle conseguenze della libera circolazione delle persone e dell'immigrazione in Svizzera del 4 luglio 2012 (cfr. http://biblio.parlament.ch/e-docs/365029.pdf) e il rapporto del Consiglio federale sulla politica nei confronti degli svizzeri all'estero del 18 giugno 2010 (Cfr. http://biblio.parlament.ch/e-docs/353577.pdf) contengono informazioni dettagliate sull'importanza della libera circolazione delle persone per le svizzere e gli svizzeri all'estero. Dalla pubblicazione di tali rapporti la situazione non ha subito modifiche sostanziali. Tenuto conto dei lavori in corso per l'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" e delle loro ripercussioni sull'ALC, ad oggi il Consiglio federale non ritiene opportuno redigere un nuovo rapporto sul tema in oggetto.
Risposta del Consiglio federale.