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14.3702 · Mozione · 2014-09-11

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 94 del Codice penale militare in modo da renderlo applicabile per analogia anche alla partecipazione ad azioni di combattimento e ad attività di gruppi paramilitari con moventi ideologici operanti all'estero, quali la milizia dello "Stato islamico".

Nel contempo il Consiglio federale è incaricato di provvedere a un inasprimento sanzionatorio affinché la partecipazione a suddette attività comporti una pena detentiva di almeno dieci anni.

Begründung

L'articolo 94 del Codice penale militare vieta ai cittadini svizzeri di arruolarsi per un servizio militare straniero senza il permesso del Consiglio federale. È urgente rendere applicabile tale disposizione anche a gruppi paramilitari con moventi ideologici, per consentire il perseguimento penale di tutti i cittadini svizzeri che, senza il permesso del Consiglio federale, partecipano ad azioni di combattimento all'estero. A scopi di dissuasione, si impone inoltre un incisivo inasprimento della misura della pena: la pena detentiva di sino a tre anni o la pena pecuniaria attualmente previste sono troppo miti per risultare dissuasive.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione ha chiarito già decenni or sono che l'articolo 94 del Codice penale militare (CPM) non è applicabile soltanto al servizio in seno a truppe regolari di Stati stranieri, bensì a qualsiasi forma di servizio militare all'estero, pertanto anche al servizio in seno a formazioni militari clandestine organizzate da governi in esilio, in eserciti di mercenari, in formazioni armate di volontari nonché in formazioni di combattimento di partiti politici, di movimenti religiosi, di movimenti di ribellione ecc. La disposizione contempla già nella versione vigente le fattispecie menzionate dall'autore della mozione e ne consente per principio il perseguimento, senza alcuna necessità di aggiunte.

Un inasprimento considerevole della misura della pena (da tre a dieci anni) per l'arruolamento "in un esercito straniero" non rispecchierebbe in alcun modo l'illiceità dell'atto concreto e sarebbe pertanto sproporzionato e ingiustificato. Non è ravvisabile alcuna necessità oggettiva di procedere a un simile inasprimento draconiano.

Se un cittadino svizzero perpetra all'estero un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un altro grave reato, sono applicabili le corrispondenti disposizioni del Codice penale svizzero o del diritto penale militare ed è prevista quale pena massima la pena detentiva a vita. Se si tratta di un cittadino straniero che può essere fermato o arrestato in Svizzera, i tribunali svizzeri sono competenti anche in tal caso. La Svizzera è pertanto già oggi in grado di reagire con sanzioni dissuasive contro gravi reati perpetrati in occasione di conflitti armati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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