14.3708 · Interpellanza · 2014-09-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 5 della legge federale sugli stranieri (LStr), possono entrare in Svizzera soltanto gli stranieri che non costituiscono un pericolo né per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera. Secondo gli articoli 62 e 63 LStr è inoltre possibile revocare il permesso di dimora o di domicilio se lo straniero ha violato in modo rilevante o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. In quanti casi dal 2001 è stata vietata l'entrata a cittadini stranieri per questo motivo?
2. In quanti casi dal 2001 è stato per questo motivo revocato a cittadini stranieri
a. il permesso di dimora?
b. il permesso di domicilio?
3. La comprovata partecipazione ad attività jihadiste in Svizzera e/o all'estero costituisce un motivo sufficiente per la revoca del permesso di dimora o di domicilio conformemente agli articoli 62 e 63 LStr?
4. La collaborazione tra il Servizio delle attività informative e il Ministero pubblico della Confederazione è garantita in questo ambito?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In caso di minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici, l'entrata è rifiutata alle frontiere esterne svizzere (aeroporti) o nell'ambito dei controlli di polizia alla frontiera interna. Per quanto riguarda le persone sottoposte all'obbligo del visto, in occasione della procedura di rilascio del visto è possibile impedire l'entrata di individui che costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera. Questi divieti d'entrata non sono rilevati statisticamente.
L'Ufficio federale di polizia (fedpol), in collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), pronuncia divieti d'entrata per garantire la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Dal 2001 sono pronunciati in media 170 divieti all'anno.
L'Ufficio federale della migrazione (UFM) pronuncia circa 10 000 divieti d'entrata all'anno al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici. In tal modo si intende impedire, tra l'altro, future violazioni dell'ordinamento giuridico o di obblighi pubblici o privati.
2. Attualmente la Confederazione non dispone di statistiche sulla revoca di permessi di dimora e di domicilio a causa della messa in pericolo della sicurezza interna o esterna. La competenza in materia spetta ai cantoni. Il Consiglio federale raccomanda tuttavia di accogliere la mozione Muri 13.3455, "Statistica sull'espulsione di criminali stranieri".
3. Le attività estremiste/terroristiche che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblici all'estero o la sicurezza interna o esterna della Svizzera giustificano una revoca del permesso di dimora o di domicilio. Occorre esaminare nel singolo caso l'esistenza di una tale minaccia. Basta che le autorità siano a conoscenza di pertinenti indizi concreti. Inoltre, il permesso di dimora o di domicilio decade dopo sei mesi se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza (art. 61 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri).
4. L'UFM, fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione e il SIC collaborano strettamente ed efficacemente nell'ambito della sicurezza interna ed esterna. Il necessario scambio di informazione è garantito in qualsiasi momento. Inoltre, nell'esame delle domande di visto e d'entrata è coinvolto regolarmente anche il Dipartimento federale degli affari esteri.
Risposta del Consiglio federale.