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14.3711 · Mozione · 2014-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) con una disposizione che consenta di emanare divieti di espatrio nei confronti di potenziali turisti della jihad o estremisti violenti simili. A tal scopo può ispirarsi all'articolo 24c LMSI, che vieta ai tifosi violenti di recarsi in determinati Paesi.

È inoltre necessario iscrivere tale divieto nel sistema d'informazione Schengen SIS, affinché la persona in questione non possa espatriare attraverso un altro Paese dello spazio Schengen.

Begründung

Occorre un divieto di espatrio per i potenziali turisti della jihad che manifestano l'intenzione di recarsi in zone di guerra al fine di partecipare a combattimenti o ad attività correlate. Si potrebbe istituire una base legale integrando la LMSI con un articolo analogo all'articolo 24c della stessa, che vieta ai tifosi violenti di recarsi in determinati Paesi. Il divieto di espatrio dovrebbe poter essere prorogato nella misura del necessario. Un'iscrizione nel sistema d'informazione Schengen SIS impedirebbe inoltre che una persona soggetta a un tale divieto possa espatriare attraverso un altro Paese dello spazio Schengen.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale approva l'idea di base dell'autrice della mozione e anch'egli ritiene necessario adottare misure affinché i cittadini svizzeri o le persone domiciliate in Svizzera non si rechino all'estero al fine di partecipare a combattimenti illegali.

L'articolo 24 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) conferisce a ogni persona di cittadinanza svizzera il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. La libertà di lasciare qualsiasi Paese è garantita anche dal diritto internazionale pubblico in virtù dell'articolo 12 paragrafo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2). Il Patto ONU II statuisce infatti che ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. Il divieto di espatrio, il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione così come il rifiuto di rilasciare o di rinnovare un passaporto costituiscono gravi ingerenze nei diritti fondamentali che vanno applicate soltanto se l'obiettivo perseguito non può essere raggiunto mediante misure meno severe. La creazione di una base legale per misure talmente incisive va pertanto ponderata con la dovuta attenzione.

Il Consiglio federale è pertanto dell'opinione che occorra innanzitutto chiarire quali misure possono essere adottate in virtù del diritto vigente per impedire alle persone in questione di intraprendere tali viaggi. In primo luogo è necessario applicare in modo coerente gli strumenti offerti dal sistema d'informazione Schengen SIS. Il divieto di espatrio costituisce un'opzione da esaminare come misura unica o in combinazione con altre misure quali il blocco preventivo dei documenti d'identità e di legittimazione.

I possibili criteri per emanare un divieto di espatrio per i viaggiatori che si recano in zone di guerra non sono paragonabili ai criteri per l'emanazione di un divieto di recarsi in un Paese determinato per i tifosi violenti. L'articolo 24c della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) sancisce che per pronunciare un divieto di recarsi in un Paese determinato le autorità di sicurezza devono addurre elementi concreti e attuali che fanno supporre che una persona parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

Risulta difficile provare l'esistenza di corrispondenti elementi concreti e attuali visto che l'adesione di una persona a forme di estremismo violento spesso passa inosservata poiché avviene nella sfera privata.

Il Consiglio federale attualmente lascia accertare se sussistono i presupposti per la creazione di una base legale per l'introduzione di un divieto di espatrio e se è possibile formulare e attuare un simile divieto in conformità con il principio di proporzionalità o se, in una prima fase, esistono altre misure più adeguate ed efficaci.

Infine non è possibile segnalare un divieto di espatrio nel SIS poiché mancano le pertinenti basi legali a livello europeo. Nel quadro delle misure Schengen sono in corso verifiche riguardo alla possibilità di impiegare in maniera più efficace il SIS contro le minacce alla pubblica sicurezza costituite dai "foreign fighters".

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.