14.3722 · Interpellanza · 2014-09-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Con la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, l'Unione europea obbliga i suoi Stati membri a garantire che la detenzione di animali che rientra nella definizione di giardino zoologico soddisfi determinati requisiti. Diversamente dalla legislazione svizzera sulla protezione degli animali, la direttiva definisce in modo vincolante che cosa è da considerare uno zoo e gli scopi che uno zoo deve adempiere. In Svizzera l'autorizzazione a gestire uno zoo è vincolata unicamente alla condizione che gli animali siano detenuti in conformità all'ordinanza sulla protezione degli animali, per cui, sostanzialmente, tutte le collezioni private di animali si definiscono zoo e possono detenere e allevare qualsiasi specie di animale selvatico.
Sempre più spesso determinati zoo si trovano confrontati con il problema che non riescono a sistemare i giovani animali in sovrannumero. Questa strumentalizzazione degli animali sotto l'etichetta della protezione delle specie è inammissibile.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. La Svizzera recepirà la direttiva dell'UE sugli zoo e definirà chiaramente il termine zoo nella sua legislazione?
2. L'autorizzazione per gestire uno zoo non dovrebbe essere vincolata a un mandato legale chiaro sull'allevamento ai fini della conservazione della specie e all'educazione del pubblico (p. es. partecipazione a programmi di reintroduzione e di ricerca)?
3. Gli zoo non dovrebbero essere obbligati a rendere conto delle ragioni della detenzione e dell'allevamento di specie animali (p. es. come nutrimento per altri animali, come ceppo per un ritorno allo stato selvatico, come semplice attrazione per il pubblico) e l'autorizzazione per l'allevamento di animali selvatici non dovrebbe essere vincolata allo scopo della detenzione e alla possibilità di una sistemazione dei discendenti (p. es. l'allevamento di rinoceronti sarebbe da preferire a quella degli orsi bruni e per la detenzione di orsi bruni dovrebbe essere obbligatorie misure contraccettive e di riduzione della riproduzione)?
4. È immaginabile vincolare l'autorizzazione alla detenzione di determinate specie animali alla categoria di zoo (p. es. zoo gestito scientificamente o affiliato alla WAZA/EAZA versus zoo privato)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In Svizzera tutti i tipi di detenzione professionale di animali selvatici, inclusi gli zoo, i piccoli zoo e i parchi per animali selvatici, sono soggetti all'obbligo di autorizzazione (art. 90 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Gli organi cantonali di esecuzione possono rilasciare le autorizzazioni unicamente se sono soddisfatti i requisiti in materia di detenzione rispettosa degli animali e di qualifiche professionali del personale responsabile (art. 95 OPAn). Le strutture che detengono animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo (art. 93 OPAn). L'autorizzazione può essere esplicitamente vincolata ad altri oneri e condizioni (art. 96 cpv. 2 OPAn). Inoltre, la detenzione di animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura può essere autorizzata unicamente se una perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata. Le specie animali con particolari esigenze sono elencate all'articolo 92 OPAn. Tra queste figurano anche diversi animali da zoo. Anche la detenzione privata della maggior parte dei mammiferi selvatici, di molte specie di uccelli, rettili e pesci di grandi dimensioni è soggetta ad autorizzazione (art. 89 OPAn).
Mentre in Svizzera la detenzione professionale di animali selvatici è soggetta all'obbligo di autorizzazione, secondo l'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE gli Stati membri sono liberi di non assoggettare le detenzioni di animali selvatici ai requisiti della direttiva se "non espongono un numero significativo di animali o di specie e se tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente direttiva". All'articolo 2, la direttiva disciplina inoltre solamente la detenzione di animali selvatici "a scopo di esposizione" e non la detenzione privata. Al momento, il recepimento della direttiva e della definizione del termine zoo in essa contenuta non è previsto. Nella sua versione attuale, la direttiva non rappresenta un miglioramento dal punto di vista della protezione degli animali. La detenzione di animali da zoo e la protezione degli animali in generale non rientrano nel quadro giuridico definito dall'Accordo veterinario bilaterale con l'UE (allegato 11 dell'Accordo agricolo; RS 0.916.026.81). La Svizzera disciplina questi settori autonomamente.
2./3. Per quanto concerne l'autorizzazione all'allevamento non sono necessari ulteriori obblighi e disposizioni. Gli zoo svizzeri si impegnano già oggi a porre in primo piano l'incarico di educare il pubblico e di allevare animali ai fini della conservazione delle specie. Partecipano inoltre a programmi di ricerca e di ritorno allo stato selvatico per le specie animali per cui ciò è indicato. Gli zoo che detengono specie minacciate sono elencati nei registri internazionali degli allevamenti di conservazione.
Una detenzione che rispetta le necessità delle specie comporta tutte le interazioni sociali, anche l'accoppiamento e la riproduzione. Vivere i rispettivi schemi comportamentali (calore, parata nuziale, monta, gravidanza, nascita, allevamento, allattamento, cura dei piccoli, ecc.) è una parte importante della detenzione di animali selvatici consona alla specie. Per decidere se la riproduzione è sensata occorre però sempre tenere anche in considerazione la sistemazione della discendenza. Gli animali per cui è difficile sistemare la discendenza devono poter vivere questi schemi comportamentali almeno una volta nella loro vita prima di essere sterilizzati. In natura, a seconda del tipo di animale, fino all'80 per cento dei giovani non sopravvive il primo anno di vita. Gli animali giovani sono vittime di malattie o di rapaci oppure periscono di fame quando le condizioni meteorologiche sono severe. Anche negli zoo, una detenzione consona alle specie comporta una vita breve per una parte degli animali giovani.
4. Anche in questo caso, non è necessario fissare ulteriori regole. In considerazione della protezione degli animali, è fondamentale che la detenzione privata e professionale di animali selvatici soddisfi i requisiti fissati nell'OPan, adempia le condizioni per le autorizzazioni richieste (cfr. risposta 1) e sia autorizzata e controllata dalle autorità di esecuzione cantonali.
Risposta del Consiglio federale.